Cass. pen. n. 3284 del 2 agosto 1996
Testo massima n. 1
La parte privata che, per presentare un'istanza al giudice che procede, si serva di un mezzo tecnico non preso in considerazione dalla legge, assume il rischio dell'intempestività con cui l'atto può pervenire a conoscenza del giudice cui è indirizzato; la trasmissione mediante messaggio inoltrato via telefax non può equivalere, infatti, al deposito nella cancelleria previsto dall'art. 121 c.p.p., sicché il momento in cui l'atto perviene nell'apparecchiatura ricevente, pur predisposta dall'ufficio giudiziario funzionalmente alle proprie esigenze organizzative, non può essere considerato come quello in cui il giudice ne ha potuto prendere conoscenza. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto irrilevante che il telefax con il quale il difensore aveva segnalato il legittimo impedimento dell'imputato fosse pervenuto nella cancelleria del giudice del dibattimento in orario antecedente all'udienza, posto che il collegio era stato posto a conoscenza del messaggio solo dopo la trattazione della causa).
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