Cass. pen. n. 3056 del 22 marzo 1995
Testo massima n. 1
L'omessa notificazione del ricorso per cassazione dell'imputato alle parti civili non dà luogo a nullità di ordine generale né a decadenza dell'impugnazione, trattandosi di circostanza non prevista dall'art. 591 c.p.p. quale causa di inammissibilità; l'omissione dell'incombente da parte del cancelliere può eventualmente risolversi in illecito disciplinare a carico del medesimo.
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