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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 12 del 16 giugno 1995

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 12 del 16 giugno 1995

Testo massima n. 1

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.p. prospettata sul rilievo dell’eccesso di delega in relazione alla direttiva 61 comma 3 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, poiché i principi e i criteri direttivi, proprio per la funzione cui devono adempiere, salvo rare eccezioni, pongono finalità dai confini molto ampi, tali da lasciare al legislatore delegato discrezionalità nella determinazione concreta delle modalità di perseguimento di quelle finalità e, conseguentemente, la violazione dei limiti della delega è ravvisabile solo quando il legislatore delegato si sia posto al di fuori o in contrasto con i principi ispiratori della direttiva di delega, mentre nella formulazione dell’art. 305, comma secondo, c.p.p., la soluzione adottata si presenta pienamente corrispondente alla natura e alle finalità dell’istituto regolato dalla predetta direttiva e perfettamente adeguata ai criteri che, in via generale, quella direttiva prevedeva.

Testo massima n. 2

Il provvedimento con il quale il giudice accoglie o respinge la richiesta di proroga della custodia cautelare — per consentire alle parti di conoscere le ragioni che lo hanno guidato e di censurarne la legittimità dinanzi al giudice dell’impugnazione — deve essere adeguatamente motivato in riferimento alla specifica individuazione delle esigenze cautelari dotate del carattere della gravità e alla necessità di specifici adempimenti di indagine, che devono essere complessi, assolutamente necessari alla definizione del procedimento e avere diretto riferimento alla posizione processuale dell’indagato nei cui confronti la proroga è stata richiesta. [ In motivazione, la S.C. ha affermato che di regola le uniche esigenze cautelari che possono venire in rilievo ai fini della proroga sono quelle di natura probatoria, ma che, data la valenza generale dell’istituto operante anche in relazione ai delitti indicati nell’art. 275, comma terzo, c.p.p., per i quali esiste la presunzione di una generalizzata gravità delle esigenze cautelari, tale gravità deve essere riferita, quanto meno per questi delitti, non solo alle esigenze di cautela probatoria, ma anche a quelle di cautela finale e sostanziale ].

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