14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16034 del 21 aprile 2011
Posted at 15:56h
in Massimario
Testo massima n. 1
È legittima la motivazione “per relationem” dell’ordinanza applicativa della misura cautelare disposta dal giudice competente ai sensi dell’art. 27 c.p.p., purchè il rinvio alle valutazioni già espresse dal primo giudice risulti consapevole e consenta il controllo dell’iter logico-giuridico alla base dell’adozione del titolo restrittivo.
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