Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12719 del 18 marzo 2003

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12719 del 18 marzo 2003

Testo massima n. 1

Qualora il provvedimento del questore che impone l’obbligo di comparizione personale, nell’ufficio o comando di polizia competente, a soggetto destinatario di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive [ art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. mod. ] sia congruamente motivato con riferimento alle ragioni di necessità e urgenza imposte dall’art. 13, comma terzo, Cost. e ai fatti addebitabile, il provvedimento di convalida del Gip nel quale si richiama quello del questore attua una motivazione per relationem che è legittima in quanto ha come termine di raffronto un atto conosciuto dall’interessato e del quale è stata compiuta idonea valutazione.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze