Cass. pen. n. 12719 del 18 marzo 2003
Testo massima n. 1
Qualora il provvedimento del questore che impone l'obbligo di comparizione personale, nell'ufficio o comando di polizia competente, a soggetto destinatario di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. mod.) sia congruamente motivato con riferimento alle ragioni di necessità e urgenza imposte dall'art. 13, comma terzo, Cost. e ai fatti addebitabile, il provvedimento di convalida del Gip nel quale si richiama quello del questore attua una motivazione per relationem che è legittima in quanto ha come termine di raffronto un atto conosciuto dall'interessato e del quale è stata compiuta idonea valutazione.
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