Cass. pen. n. 14738 del 18 aprile 2002
Testo massima n. 1
È legittima la motivazione per relationem anche quando ad essere richiamata sia la richiesta, non del pubblico ministero, ma di un'altra parte, purché, i fatti cui si fa riferimento siano conosciuti o conoscibili dall'interessato, in modo che egli sia in grado di controllare la congruenza e la legittimità della motivazione stessa. (Fattispecie in cui il decreto del pubblico ministero era motivato con riferimento alla istanza di dissequestro, che, a sua volta, rinviava ad una perizia assunta con incidente probatorio e, comunque, certamente conoscibile da parte della persona offesa, a seguito della presentazione dell'atto di appello dinanzi al tribunale del riesame).
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