Cass. pen. n. 27787 del 21 giugno 2004
Testo massima n. 1
A differenza di quanto si verifica nel caso della sentenza, il cui dispositivo letto in udienza costituisce l'atto con cui il giudice estrinseca la volontà della Legge nel caso concreto, l'ordinanza emessa a seguito di rito camerale presenta il carattere unitario del complesso procedimento logico nel quale si compendia la decisione adottata sicchè, non essendovi momento distintivo tra dispositivo e motivazione, ma costituendo dette parti del provvedimento nel loro insieme la decisione, all'eventuale discrepanza esistente nel primo può ovviarsi con la lettura del provvedimento nel suo complesso. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale la corte d'appello aveva corretto, nelle forme di cui all'art. 130 c.p.p., il decreto di applicazione di una misura di prevenzione emesso dal tribunale sostituendo, nel dispositivo,l'indicazione della durata di detta misura da anni due ad anni tre, in conformità di quanto risultava dalla motivazione).
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