Cass. civ. n. 13666 del 18 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Condanna alle spese in favore della parte ammessa al beneficio - Liquidazione in misura superiore rispetto agli importi erogabili dallo Stato in favore della medesima parte - Contestazione di tale quantificazione - Inammissibilità - Fondamento.


La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 18223 del 2020

Normativa correlata

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 134

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