Cass. pen. n. 10 del 3 luglio 1992

Testo massima n. 1


Pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 445/1990, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, comma 2, c.p.p., nella parte in cui questo non prevedeva che, a fronte di una richiesta di archiviazione per ritenuta infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura potesse (come invece poteva il suo omologo presso il tribunale), indicare con ordinanza al pubblico ministero le nuove indagini eventualmente ritenute necessarie, non è richiesto, ai fini dell'emanazione di detta ordinanza, che venga osservata la procedura di cui all'art. 127 c.p.p., non essendo detta procedura richiamata (a differenza di quanto si verifica nell'art. 409 c.p.p.), dal citato art. 554 e trovando tale differenza di rito valida ragione nei criteri di «massima semplificazione» cui, ai sensi della direttiva n. 103 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, deve ispirarsi il procedimento pretorile.

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