Art. 127 – Codice di procedura penale – Procedimento in camera di consiglio
1. Quando si deve procedere in camera di consiglio [32 1, 41 3, 48 1, 130 2, 269 2, 309 8, 310 2, 311 5, 324 6, 355 3, 391, 406 5, 410 3, 428 2, 435 3, 547, 585 1 lett. a, 599 1, 646 1, 714 2, 734 1, 741 2, 743 2] il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato [148 ss.] almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie [121, 123] in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'interessato vi consente. In caso contrario, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato [485] o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità [178].
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione [606].
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato [588].
9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2 [134 3, 420 5].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4992/2012
Una volta disposto dalla Corte di Cassazione l'annullamento della sentenza di patteggiamento in relazione al calcolo riguardante l'ammontare del prezzo oggetto di confisca per equivalente, il giudizio di rinvio deve proseguire davanti al giudice delle indagini preliminari nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p. con lo scopo di integrare la sentenza di patteggiamento mediante nuova decisione sulla confisca. (Nella specie la S.C. ha annullato la decisione assunta dal giudice di rinvio nelle forme dell'incidente di esecuzione, osservando che non vi fosse alcun provvedimento da eseguire).
Cass. civ. n. 17068/2011
In tema di procedimenti in camera di consiglio, la richiesta di partecipazione all'udienza da parte dell'imputato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza di cui all'art. 127, comma secondo, c.p.p.
Cass. civ. n. 35866/2006
In tema di procedimento in camera di consiglio, qualora l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e debba procedersi alla sua audizione da parte del locale magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 127, comma terzo, c.p.p., non è necessaria, per l'avviso al difensore, l'osservanza del termine di dieci giorni previsto dal comma primo dello stesso articolo (e neppure, ove si tratti di appello de libertate di quello di tre giorni, previsto dal comma ottavo dell'art. 309 c.p.p., non facente parte di quelli richiamati dal comma secondo dell'art. 310 c.p.p.), dovendosi ritenere necessario e sufficiente, in difetto di specifica previsione, che l'avviso sia dato con anticipo tale da consentire comunque al difensore la possibilità di intervenire. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto sufficiente un anticipo di poco meno di 24 ore).
Cass. civ. n. 275/2005
Dal combinato disposto degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 3, c.p.p., e tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale 17 gennaio 1991 n. 45, non può desumersi che, qualora l'interessato, detenuto in località esterna all'ambito territoriale di competenza del tribunale del riesame, abbia avanzato richiesta di essere sentito all'udienza camerale, tale richiesta debba essere necessariamente accolta, dovendosi al contrario ritenere che spetti al tribunale del riesame valutare l'utilità della diretta audizione, per la ritenuta insufficienza, ai fini di un completo esercizio del diritto di difesa, dell'audizione da parte del magistrato di sorveglianza; ipotesi, questa, che può, in particolare, verificarsi nel caso (al quale si riferiva la citata sentenza della Corte costituzionale) in cui l'interessato intenda contestare nuovi elementi di prova portati a suo carico dal pubblico ministero. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la dedotta nullità del procedimento per mancata traduzione dell'interessato, il quale non aveva indicato, neppure nel ricorso per cassazione, alcuna specifica esigenza difensiva che legittimasse la sua presenza all'udienza camerale). (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 14866/2004
L'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420 ter c.p.p. in relazione all'udienza preliminare, non è applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall'art. 127 stesso codice, espressamente richiamato dal successivo art. 599, commi primo e secondo, secondo i quali il rinvio dell'udienza camerale è possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontà di comparire.
Cass. civ. n. 36780/2003
Il termine di comparizione di dieci giorni, previsto dal primo comma dell'art. 127 c.p.p., deve essere osservato a pena di nullità quando si tratta della prima udienza, mentre per i successivi rinvii, anche se motivati da legittimo impedimento della parte o del difensore, l'avviso dato non deve tenere conto del predetto termine, in quanto il legislatore ha ritenuto congrua a garantire la pienezza della difesa la sola dilazione iniziale, ed indifferente, a tali fini, la successiva cadenza delle udienze camerali, a prescindere dalle attività acquisitive e conoscitive compiute nel frattempo.
Cass. civ. n. 26156/2003
Il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte d'appello chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando deve svolgersi nelle forme “partecipate” previste dall'art. 127 c.p.p. e non secondo la procedura de plano stabilita in via ordinaria dall'art. 299 dello stesso codice.
Cass. civ. n. 18070/2003
In tema di procedimento di esecuzione, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale, pur in assenza di un'esplicita previsione, deve contenere l'oggetto del procedimento, anche in forma succinta o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, al fine di assicurare i diritti del contraddittorio. Tale principio non viene meno nell'ipotesi di confisca obbligatoria disposta ex art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992, in quanto la decisione del giudice dell'esecuzione, pur essendo sottratta all'istanza di parte, caratterizzandosi come obbligatoria o d'ufficio, è comunque subordinata alla condizione che la parte sia messa in grado di superare la presunzione legale di illecita accumulazione patrimoniale provando la legittima provenienza della cosa sequestrata; ne consegue che tale provvedimento non può essere adottato senza che l'interessato sia specificamente informato sull'oggetto della decisione.
Cass. civ. n. 4083/2003
In tema di procedure incidentali de libertate nell'ipotesi di appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di indagato residente all'estero ad un indirizzo noto, non è sufficiente a garantire i diritti di difesa la notifica dell'avviso dell'udienza camerale al solo difensore, ma occorre procedere alla notifica anche all'indagato nelle forme di cui all'art. 169 c.p.p.
Cass. civ. n. 44387/2001
La norma dell'art. 45 bis disp. att. c.p.p., che disciplina la partecipazione a distanza dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento camerale, non attribuisce all'interessato detenuto fuori della circoscrizione del giudice competente, pur in presenza delle condizioni richieste dalla legge, il diritto di partecipare sempre e in ogni caso, mediante il sistema della videoconferenza, alle udienze di qualsiasi procedimento che si debba svolgere in camera di consiglio, giacché essa va interpretata alla luce di quanto dispongono l'art. 127, comma 3, c.p.p. e, in termini analoghi, l'art. 666, comma 4, stesso codice, i quali prevedono la facoltà di chi è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne abbia fatto richiesta, di essere sentito, prima del giorno fissato per l'udienza, dal competente magistrato di sorveglianza. Ne consegue che, mentre nel procedimento di riesame — stante la disposizione dell'art. 309, comma 6, c.p.p. che attribuisce all'istante la facoltà di enunciare motivi nuovi davanti al giudice del riesame — si deve ordinare la traduzione o l'audizione diretta a distanza dell'indagato, detenuto in luogo posto al di fuori della circoscrizione del tribunale competente che ne abbia fatto espressa richiesta, proprio per consentirgli l'esercizio di quella facoltà, nel procedimento conseguente ad appello cautelare tale diritto non è salvaguardato dalla legge, in quanto, per il principio devolutivo dell'appello e stante il mancato richiamo, nell'art. 310 c.p.p., del citato comma 6 dell'art. 309, una volta precisati i motivi dell'impugnazione nell'atto introduttivo, non è consentito all'indagato enunciare in udienza motivi diversi o prospettare nuovi elementi probatori per contrastare le risultanze di accusa, fermo restando che il giudice, ove lo ritenga opportuno, può disporre di ufficio la traduzione o l'audizione diretta dell'interessato.
Cass. civ. n. 45037/1999
In tema di ricusazione del giudice, la omessa traduzione in udienza dell'imputato detenuto non impedisce l'esercizio di tale facoltà, ben potendo lo stesso richiedere di essere ascoltato ai sensi del comma terzo dell'art. 127 c.p.p., e potendo, d'altra parte, il difensore manifestare, quantomeno nella veste di nuncius, la volontà del suo assistito.
Cass. civ. n. 2646/1999
La restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a fini di prova deve essere disposta su richiesta dell'interessato, oltre che d'ufficio, dal pubblico ministero durante le indagini preliminari con decreto che è soggetto ad opposizione nelle forme dell'articolo 127 c.p.p. e, successivamente, con ordinanza emessa de plano, ma passibile di incidente di esecuzione, da parte del giudice di merito che procede.
Cass. civ. n. 2443/1999
In materia di procedimenti in camera di consiglio, l'espressione «sono sentiti se compaiono», contenuta nel comma terzo dell'art. 127 c.p.p., non postula una specifica iniziativa del giudice, ma vincola solo quest'ultimo a raccogliere le dichiarazioni che le parti intendano fare. Ne consegue che, ove la parte autonomamente non eserciti tale diritto né manifesti l'intenzione di esercitarlo, nessuna violazione procedurale può ravvisarsi nel comportamento del giudice che pervenga all'atto decisionale senza alcuna audizione della parte stessa.
Cass. civ. n. 3820/1998
Il richiamo all'art. 127 c.p.p. contenuto nell'ottavo comma dell'art. 309 stesso codice implica che il procedimento del riesame si conformi al principio del contraddittorio, in forza del quale il giudice può pronunciarsi solo su atti che abbiano costituito, o che potrebbero aver costituito, oggetto delle osservazioni delle parti in grado di esaminarli. (Fattispecie nella quale il tribunale, a seguito dell'udienza di riesame e delle osservazioni in essa svolte dalla difesa dell'indagato, aveva richiesto, dopo la chiusura dell'udienza, i decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche e ambientali e, una volta ottenutili, aveva deciso senza che la difesa avesse avuto modo di controllare la legittimità delle intercettazioni eseguite).
Cass. pen. n. 3100 del 25 novembre 1998
Non si verifica la nullità, prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 409, c.p.p., per violazione delle disposizioni che disciplinano il contraddittorio nel procedimento incidentale di archiviazione, se non sia stato sentito personalmente l'opponente, presente in udienza, se questi sia stato, comunque, assistito, nell'udienza stessa, dal difensore nominato, che sia comparso e abbia avuto l'opportunità di far valere le ragioni dell'opponente. Il difensore, infatti, dotato della specifica competenza, può compiere tutte le attività defensionali previste dalla legge, necessarie nell'interesse della parte opponente, ponendosi quale tramite fra quest'ultima e l'organo giudiziario davanti al quale il procedimento si svolge.
Cass. civ. n. 703/1998
Il procedimento per la restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p. non deve svolgersi secondo il rito camerale previsto dall'art. 127 c.p.p., ed il relativo provvedimento deve essere adottato de plano. Infatti il rito camerale previsto dall'art. 127 c.p.p. costituisce uno schema generale a cui è consentito fare riferimento in quei procedimenti camerali che ad esso si richiamano, anche implicitamente, sicché in difetto di tale richiamo il provvedimento del giudice deve essere adottato de plano. Conseguentemente nel procedimento di restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p., che non ha alcun richiamo alle forme dell'art. 127 c.p.p., il provvedimento deve essere adottato de plano.
Cass. civ. n. 117/1996
Nel procedimento disciplinato dall'art. 127 c.p.p., richiamato, per quanto riguarda il riesame, dell'art. 309, comma 8, stesso codice, l'interessato che sia detenuto in località compresa nella circoscrizione del giudice competente, qualora abbia fatto richiesta di essere sentito, ha diritto di comparire non solo alla prima udienza ma anche a quelle eventualmente successive, (come nel caso di rinvio determinato da qualsiasi motivo), dovendosi detta richiesta riguardare come riferita all'intero procedimento e non specificamente alla sola prima udienza.
Cass. civ. n. 40/1996
La mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato, indagato o condannato che ne abbia fatto richiesta, all'udienza di riesame determina la nullità assoluta e insanabile, a norma dell'art. 179 c.p.p., dell'udienza camerale e della successiva pronuncia del tribunale sull'istanza di riesame.
Cass. civ. n. 8059/1995
Nel giudizio d'appello, la manifestazione della volontà di non comparire nella udienza camerale (art. 599, comma 2, c.p.p.) è revocabile. Tale revoca — così come la richiesta di essere sentito personalmente — deve essere tempestiva, cioè fatta conoscere in tempo utile per consentire all'autorità giudiziaria competente di disporre ed eseguire la traduzione, al fine di non pregiudicare la sollecita celebrazione del procedimento. L'onere di manifestare tempestivamente la volontà di comparire in udienza è tanto più rigoroso, infatti quando vi sia stata una precedente manifestazione di volontà di segno opposto, in forza della quale l'autorità procedente si sia astenuta dall'adottare qualsiasi provvedimento diretto ad assicurare la presenza del giudicabile in udienza.
Cass. civ. n. 6665/1995
Anche nel giudizio di appello avverso sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p., in virtù del richiamo operato dall'art. 443 ultimo comma c.p.p. all'art. 599, il quale a sua volta al primo comma richiama «le forme previste dall'art. 127» per la procedura camerale, l'imputato detenuto, o agli arresti domiciliari, deve essere sentito dal giudice che procede se ristretto nella circoscrizione, dal magistrato di sorveglianza se ristretto altrove, solo se ne faccia richiesta con l'osservanza del termine stabilito dall'art. 127 comma secondo c.p.p. (cioè fino a cinque giorni prima dell'udienza).
Cass. civ. n. 1212/1995
Nel giudizio di appello avverso sentenza pronunciata con il rito abbreviato, che si svolge, ai sensi degli artt. 443 e 599 c.p.p., in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127 c.p.p., deve essere l'imputato, il quale sia sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in un determinato luogo, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in alcune ore della giornata, a fare presente ai giudici che intende presenziare all'udienza e a richiedere l'autorizzazione a lasciare il luogo ove è tenuto a dimorare. Ed infatti, la procedura camerale prevista dagli artt. 599 e 127 c.p.p., una volta che siano state ritualmente effettuate le prescritte comunicazioni e notifiche, non richiede necessariamente la presenza fisica dell'imputato, del difensore e del P.M. e può essere rinviata solo per legittimo impedimento dell'imputato che abbia manifestato la volontà di comparire.
Cass. civ. n. 1128/1995
La circostanza che il condannato, il quale abbia presentato regolare e tempestiva istanza di essere sentito dal tribunale di sorveglianza, giunga in ritardo in aula, per fatto a lui non imputabile, non costituisce motivo valido perché il tribunale (che nella specie era, peraltro, ancora in seduta per la trattazione di altri procedimenti) ometta di ascoltarlo, limitandosi ad acquisire la memoria prodotta dal condannato stesso. (Nella specie è stata ritenuta la nullità ex art. 178, lettera c, c.p.p. dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento).
Cass. civ. n. 11116/1994
Nella fase d'appello che si svolga in camera di consiglio, ex art. 599 c.p.p., l'imputato deve essere sentito solo se ne abbia fatto richiesta ma tale richiesta deve essere presentata a pena di decadenza, con l'osservanza del termine di cui al comma 2 dell'art. 127 c.p.p.; non è perciò accoglibile la richiesta presentata il giorno dell'udienza contestualmente alla certificazione attestante l'impedimento a comparire.
Cass. civ. n. 2767/1994
La circoscrizione del tribunale del riesame coincide, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., con il territorio della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso l'ordinanza impugnata. Ne consegue che a tale circoscrizione occorre far riferimento quando, ai fini di cui all'art. 127, comma 3, c.p.p., si tratti di stabilire se l'interessato che abbia chiesto di essere sentito sia detenuto o internato in luogo compreso o meno della circoscrizione stessa.
Cass. civ. n. 1749/1993
La puntuale lettura della sentenza 31 gennaio 1991, n. 45 della Corte costituzionale e il disposto dell'art. 127, terzo comma, in riferimento all'art. 309, ottavo comma, c.p.p., rendono palese che non esiste il diritto dell'interessato detenuto in un luogo esterno al circondario, ad essere sentito nell'udienza camerale fissata per il riesame della misura cautelare, ma, piuttosto, che è stato riconosciuto al giudice di valutare l'opportunità di fare eccezione alla regola generale dell'audizione da parte del giudice di sorveglianza a richiesta (che costituisce, in tal caso, un vero e proprio diritto), per evitare di dare ingresso ad istanze meramente defatigatorie, intese ad ottenere il superamento dei termini per la pronuncia. (Fattispecie nella quale la richiesta è stata ritenuta del tutto generica, essendosi limitato l'istante a chiedere di comparire, senza specificazioni di sorta e senza avvalersi del diritto di essere intanto sentito dal giudice di sorveglianza).
Cass. civ. n. 1278/1993
La delega rogatoria prevista dall'art. 127, terzo comma c.p.p. (richiamato dagli artt. 309 e 310 c.p.p.), per ragioni di sicurezza e di economia processuale, al giudice di sorveglianza, quando l'interessato sia detenuto in luogo esterno al circondario, non esclude che — ove costui ne abbia fatto richiesta o il giudice del procedimento incidentale de libertate lo ritenga opportuno e necessario — questi possa o debba ordinarne la traduzione davanti a sé, alla stregua della sentenza 31 gennaio 1991, n. 45 della Corte costituzionale. Siffatta conclusione vale, a maggior ragione, quando l'inquisito sia detenuto o internato in luogo non sito fuori della circoscrizione del giudice suindicato, con il conseguente obbligo di disporre il rinvio dell'udienza se sussiste un legittimo impedimento a comparire, secondo quanto prescritto dall'art. 127, quarto comma, c.p.p. Tale norma ben può, infatti, applicarsi al procedimento che si svolge dinanzi al tribunale, ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p. La violazione del terzo e quarto comma dell'art. 127 comporta, per espressa disposizione del quinto comma del medesimo articolo, una nullità riconducibile a quelle relative all'intervento dell'imputato (art. 178, primo comma, lett. c, c.p.p.) con l'omissione della traduzione e dell'audizione, ovvero col mancato rinvio per legittimo impedimento dell'imputato.
Cass. civ. n. 14/1993
Il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Cassazione relativamente ai ricorsi in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p. e non in quelle di cui all'art. 611 dello stesso codice. (A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha, tra l'altro rilevato che a favore dell'applicazione della trattazione orale del ricorso secondo la generale previsione di cui al succitato art. 127, milita il rinvio operato dall'art. 325, comma terzo, c.p.p., al precedente art. 311, comma quarto in quanto tale ultima norma, prevedendo una discussione necessariamente orale e la possibilità di enunciare motivi nuovi prima del suo inizio, delinea un modulo procedimentale incompatibile con quello dell'art. 611 c.p.p. che è basato unicamente su atti scritti).
Cass. civ. n. 127/1992
Il rinvio all'art. 127 c.p.p. operato in altre norme dello stesso codice con la formula «secondo le forme previste» o con altre equivalenti riguarda le regole di svolgimento dell'udienza camerale, ma non implica, di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità, tanto che per diverse disposizioni contenenti tale rinvio il legislatore ha previsto espressamente quel rimedio. (Sulla scorta del principio di cui in massima la cassazione ha escluso l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Gip decide sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari a seguito di procedimento in camera di consiglio ai sensi del quinto comma dell'art. 406 c.p.p.).
Cass. civ. n. 10/1992
Pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 445/1990, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, comma 2, c.p.p., nella parte in cui questo non prevedeva che, a fronte di una richiesta di archiviazione per ritenuta infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura potesse (come invece poteva il suo omologo presso il tribunale), indicare con ordinanza al pubblico ministero le nuove indagini eventualmente ritenute necessarie, non è richiesto, ai fini dell'emanazione di detta ordinanza, che venga osservata la procedura di cui all'art. 127 c.p.p., non essendo detta procedura richiamata (a differenza di quanto si verifica nell'art. 409 c.p.p.), dal citato art. 554 e trovando tale differenza di rito valida ragione nei criteri di «massima semplificazione» cui, ai sensi della direttiva n. 103 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, deve ispirarsi il procedimento pretorile.
Cass. civ. n. 7007/1991
Nei procedimenti che proseguono con il vecchio rito, trattati in appello o in sede di rinvio in Camera di consiglio a norma dell'art. 599 c.p.p. il ricorso per cassazione è regolato per quanto riguarda la forma, i termini e la trattazione dalle nuove norme processuali e deve svolgersi con il rito camerale e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 610, quinto comma, e 611 c.p.p., e non con le forme dell'art. 127 dello stesso codice.