Art. 127 – Codice di procedura penale – Procedimento in camera di consiglio
1. Quando si deve procedere in camera di consiglio [32 1, 41 3, 48 1, 130 2, 269 2, 309 8, 310 2, 311 5, 324 6, 355 3, 391, 406 5, 410 3, 428 2, 435 3, 547, 585 1 lett. a, 599 1, 646 1, 714 2, 734 1, 741 2, 743 2] il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato [148 ss.] almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie [121, 123] in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'interessato vi consente. In caso contrario, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato [485] o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità [178].
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione [606].
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato [588].
9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2 [134 3, 420 5].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14675/2018
Il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell'udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono, sicché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, é sufficiente che vi sia stata la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la richiesta di differimento dell'udienza fissata dinanzi al Tribunale della Libertà per concomitanti impegni professionali del difensore non imponga il rinvio ad altra udienza).
Cass. civ. n. 3954/2017
Il procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen., essendo essenziale l'accertamento dei fatti, nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contradditorio. (Nella fattispecie, la S.C. non ha ravvisato alcuna lesione del principio del contraddittorio nel fatto che, nell'ambito di procedimento per l'applicazione della confisca di prevenzione, regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. in virtù del rinvio di cui all'art. 7, comma nono, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel corso della prima udienza in appello erano state disposte, su istanza del procuratore generale, ulteriori indagini su operazioni immobiliari mediante delega alla Guardia di Finanza, senza concedere alcun termine a difesa per l'esame del rapporto integrativo dopo il suo deposito o per richiedere prove a discarico, e senza dare avviso al difensore del deposito stesso).
Cass. civ. n. 27074/2017
Nel procedimento di sorveglianza, in sede di udienza camerale partecipata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen, è rilevante l'impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, sicchè esso costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest'ultima. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che, decidendo in assenza del difensore legittimamente impedito, aveva revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti del ricorrente, non tenendo conto dell'impedimento stesso).
Cass. civ. n. 41432/2016
L'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato il provvedimento con cui il giudice di merito ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza motivandola esclusivamente sulla mancata designazione, da parte del difensore impedito, del sostituto processuale).
Cass. civ. n. 50730/2016
In materia di procedimenti in camera di consiglio, l'espressione "sono sentiti se compaiono", contenuta nel comma terzo dell'art. 127 cod. proc. pen., non postula una specifica iniziativa del giudice, ma vincola quest'ultimo solo a raccogliere le dichiarazioni che le parti intendano fare, sicchè, ove la parte non eserciti tale diritto, nè manifesti l'intenzione di esercitarlo, nessuna violazione processuale può ravvisarsi nel comportamento del giudice che pervenga alla decisione senza alcuna audizione della parte stessa.
Cass. civ. n. 44413/2015
Nel giudizio di appello in camera di consiglio si applica il più breve termine di comparizione (non inferiore a dieci giorni) previsto in via generale dall'art. 127 cod. proc. pen. e non quello di cui all'art. 601, comma terzo, dello stesso codice, essendo la camera di consiglio riservata ai giudizi di appello che non coinvolgono complesse questioni di fatto o di diritto.
Cass. civ. n. 5935/2015
Nel procedimento conseguente all'appello avverso provvedimenti in materia di sequestro preventivo, l'acquisizione di atti da parte del giudice al di fuori dell'udienza camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (applicabile in forza del richiamo dell'art. 322 bis cod. proc. pen. all'art. 310 dello stesso codice) viola il principio del contraddittorio, determinando una nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 181 cod. proc. pen., in quanto il difensore deve poter interloquire su tutta la documentazione utilizzabile ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 5930/2015
Nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente a provvedere sulla relativa istanza decide "de plano", a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso la decisione deve avvenire nelle medesime forme, perché l'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. non opera alcun espresso richiamo alle formalità di cui all'art. 127 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 4257/2015
È inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il provvedimento con cui il G.u.p. corregge con procedura "de plano" il decreto che dispone il giudizio immediato (nella specie, sostituendo il Tribunale, quale organo competente per la celebrazione del giudizio, con la indicazione della Corte di Assise), in difetto di allegazione della deduzione difensiva che non è stato possibile proporre nell'omessa udienza camerale.
Cass. civ. n. 3547/2015
La sentenza pronunciata in appello all'esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impedendo il decorso dei termini per l'impugnazione.
Cass. civ. n. 3113/2015
L'astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, costituendo espressione di un diritto di libertà, il quale, se esercitato nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, impone il rinvio anche dell'udienza camerale, in tutti i casi in cui il procedimento preveda la partecipazione necessaria del difensore. (Fattispecie in tema di procedimento di sorveglianza che segue il rito camerale ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p.).
Cass. civ. n. 317/2015
Nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente provvede "de plano" sull'istanza, atteso che l'art. 175, comma quarto, c.p.p. non opera alcun richiamo alla disciplina prevista dall'art. 127 c.p.p., salvo che sia in corso un procedimento principale celebrato con rito camerale, nel qual caso la decisione sull'istanza deve avvenire con le medesime forme.
Cass. civ. n. 32251/2015
L'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel giudizio di appello non deve obbligatoriamente essere tradotto nella lingua del destinatario quando questi sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il suddetto avviso alcun elemento di accusa, ma solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso imputato o dal suo difensore.
Cass. civ. n. 53024/2014
In tema di procedimento di esecuzione, è affetto da nullità il decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga un'indicazione dell'oggetto della trattazione assolutamente generico, inidoneo a consentire al destinatario dell'avviso di cui all'art. 666, terzo comma, c.p.p. di predisporre un'effettiva difesa. (Fattispecie nella quale il decreto di fissazione recava l'indicazione "revoca dei benefici" che non poneva l'interessato nella condizione di comprendere a quale beneficio si facesse riferimento).
Cass. civ. n. 48423/2014
In tema di appello avverso i provvedimenti "de libertate", l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti ed ai difensori del giorno dell'udienza, stabilito dall'art. 127 c.p.p. per il procedimento in camera di consiglio - alle cui forme fa rinvio l'art. 310, comma secondo, c.p.p. - determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., in quanto quest'ultima presuppone l'omessa (e non l'intempestiva) citazione dell'interessato o del suo difensore.
Cass. civ. n. 32904/2014
Nessuna norma fissa i termini perentori entro i quali deve essere notificato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, non potendo tale natura perentoria essere desunta dal disposto dell'art. 127, comma settimo, c.p.p. che impone la comunicazione e notificazione alle parti "senza ritardo" dei procedimenti svoltisi in camera di consiglio, in quanto la genericità della previsione non la rende rapportabile al concetto di termini perentori. (Fattispecie relativa a reclamo proposto da un detenuto avverso il provvedimento avente ad oggetto la limitazione alla ricezione della stampa locale).
Cass. civ. n. 16169/2014
Nell'udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda e l'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto degli artt. 127, commi terzo e quinto e 409, comma secondo, c.p.p. - una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto.
Cass. civ. n. 49793/2013
In tema di ricorso per cassazione avverso un'ordinanza cautelare del tribunale del riesame, devono trovare applicazione le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella dell'art. 121 cod. proc. pen., in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 311, comma quinto, cod. proc. pen., sicchè le eventuali memorie delle parti devono essere presentate in cancelleria "fino a cinque giorni prima dell'udienza" a pena di inammissibilità.
Cass. civ. n. 45190/2013
In tema di archiviazione, il combinato disposto dei commi primo e terzo dell'art. 127 cod. proc. pen. - applicabili all'udienza fissata a seguito di opposizione all'archiviazione della persona offesa, in virtù del rinvio di cui al comma secondo dell'art. 409 cod. proc. pen. - garantiscono alla persona offesa e al suo difensore la piena esplicazione del diritto di difesa e, quindi, tutelano la concreta possibilità di partecipazione all'udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del Gip per violazione del diritto al contraddittorio in un caso in cui il difensore della parte offesa, tre quarti d'ora prima dell'inizio dell'udienza, aveva inviato un fax alla cancelleria con cui comunicava un breve ritardo non superiore a 40 minuti per un imprevisto ed il Gip aveva, invece, ritenuto di non attendere e aveva nominato un difensore di ufficio, pronunciando all'esito dell'udienza ordinanza di archiviazione).
Cass. civ. n. 24832/2013
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dall'indagato di provvedere alla distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche e ambientali ritenute inutili, rigetti "de plano" l'istanza omettendo di fissare la prescritta udienza camerale. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto necessario il contraddittorio per contemperare il diritto del richiedente a tutelare la sua riservatezza con l'interesse pubblico alla conservazione degli atti del procedimento, in ragione del fatto che, essendo solo archiviato, esso è sempre suscettibile di riapertura).
Cass. civ. n. 4992/2012
Una volta disposto dalla Corte di Cassazione l'annullamento della sentenza di patteggiamento in relazione al calcolo riguardante l'ammontare del prezzo oggetto di confisca per equivalente, il giudizio di rinvio deve proseguire davanti al giudice delle indagini preliminari nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p. con lo scopo di integrare la sentenza di patteggiamento mediante nuova decisione sulla confisca. (Nella specie la S.C. ha annullato la decisione assunta dal giudice di rinvio nelle forme dell'incidente di esecuzione, osservando che non vi fosse alcun provvedimento da eseguire).
Cass. civ. n. 4793/2012
Nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale di cui all'art. 121 c.p.p., bensì da quella speciale di cui al comma secondo dell'art. 127 c.p.p., espressamente richiamata dall'art. 310 c.p.p., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza.
Cass. civ. n. 17068/2011
In tema di procedimenti in camera di consiglio, la richiesta di partecipazione all'udienza da parte dell'imputato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza di cui all'art. 127, comma secondo, c.p.p.
Cass. civ. n. 13590/2011
È ricorribile per cassazione l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale.
Cass. civ. n. 12482/2011
La disciplina prevista per lo svolgimento della discussione in dibattimento dall'art. 523 c.p.p., secondo il quale è possibile la replica ed in ogni caso l'imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi se la domandano non trova applicazione nei procedimenti in camera di consiglio. (Fattispecie nella quale il ricorrente lamentava che i difensori degli indagati non avevano concluso per ultimi, e che una espressa richiesta di replica, dopo le conclusioni del P.M., era stata respinta).
Cass. civ. n. 7081/2010
Il rinvio dell'udienza camerale per l'opposizione alla richiesta di archiviazione non comporta la necessità di alcun avviso alla persona offesa che, sebbene regolarmente avvisata della fissazione dell'udienza, non sia comparsa.
Cass. civ. n. 16228/2007
La mancata partecipazione all'udienza camerale, fissata per l'opposizione alla richiesta di archiviazione, della persona offesa e del suo difensore, i quali hanno atteso di essere chiamati nell'aula d'udienza, non è causa di nullità, dal momento che la legge non prescrive la necessità della chiamata, nemmeno per l'udienza pubblica, facendo onere alle parti di segnalare la propria presenza.
Cass. civ. n. 35866/2006
In tema di procedimento in camera di consiglio, qualora l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e debba procedersi alla sua audizione da parte del locale magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 127, comma terzo, c.p.p., non è necessaria, per l'avviso al difensore, l'osservanza del termine di dieci giorni previsto dal comma primo dello stesso articolo (e neppure, ove si tratti di appello de libertate di quello di tre giorni, previsto dal comma ottavo dell'art. 309 c.p.p., non facente parte di quelli richiamati dal comma secondo dell'art. 310 c.p.p.), dovendosi ritenere necessario e sufficiente, in difetto di specifica previsione, che l'avviso sia dato con anticipo tale da consentire comunque al difensore la possibilità di intervenire. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto sufficiente un anticipo di poco meno di 24 ore).
Cass. civ. n. 7589/2006
È affetta da nullità assoluta per violazione dell'art. 127, commi primo e quinto, richiamato dall'art. 409 comma sesto c.p.p., in quanto equiparabile ad una situazione di omessa citazione dell'interessata, l'ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p. a seguito di opposizione senza che alla parte offesa, regolarmente citata e presente nella cancelleria del giudice, sia stata data la concreta possibilità di partecipare all'udienza per un disguido imputabile esclusivamente all'ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la circostanza relativa all'omessa chiamata della parte offesa regolarmente presente in cancelleria per la partecipazione all'udienza, come attestato nello stesso verbale, concretizzi una situazione equiparabile all'ipotesi di omessa citazione).
Cass. civ. n. 46207/2005
Avuto riguardo alla valorizzazione del principio del contraddittorio operata dal riformulato art. 111 Cost., deve ritenersi che la procedura camerale partecipata, quale prevista dall'art. 127 c.p.p., costituisca, rispetto a quella de plano, non l'eccezione ma la regola, derogabile solo in presenza di espressioni normative quali «senza formalità di procedura», «senza ritardo», «d'ufficio», e simili. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza pronunciata de plano con la quale, in sede di meritò, era stato provveduto su di una richiesta di restituzione in termini, ex art. 175 c.p.p., per l'impugnazione di una sentenza contumaciale).