Cass. civ. n. 1367 del 18 gennaio 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Delibera assembleare - Inesistenza - Nozione - Impugnazione da parte del singolo condomino - Interesse - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.


La delibera assembleare è inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicché non può individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. In tal caso i condomini non hanno alcun interesse ad impugnarla, non generando la stessa alcun pregiudizio ai loro diritti tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione. L'accertamento dell'inesistenza della deliberazione assembleare impugnata da un condomino non può, pertanto, determinare la soccombenza del condominio, che pure abbia contestato le ragioni di invalidità della stessa, dovendo restare soccombente pur sempre la parte che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o resistito ad una pretesa fondata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21339 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

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