Cass. civ. n. 13673 del 18 maggio 2023
Testo massima n. 1
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Giudice di pace - Indennità ex art. 11, comma 3, l. n. 374 del 1991 - Spettanza - Effettivo servizio - Periodo di sospensione feriale - Condizioni e limiti.
In tema di trattamento economico del giudice di pace, la spettanza dell'indennità prevista ex art. 11, comma 3, l. n. 374 del 1991 è subordinata all'effettivo servizio, cosicché, con riferimento al periodo di sospensione feriale dei termini, essa risulta dovuta in relazione ai periodi in cui il magistrato onorario sia chiamato, sulla base dei provvedimenti di turnazione adottati dal coordinatore dell'ufficio, a provvedere alla trattazione degli affari, penali e civili, sottratti all'applicazione della disciplina recata dalla l. n. 742 del 1969.
Massime precedenti
Normativa correlata
Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.
Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Legge 07/10/1969 num. 742 art. 4
Legge 21/11/1991 num. 374 art. 11 com. 3 CORTE COST.