Cass. pen. n. 35866 del 26 ottobre 2006

Testo massima n. 1


In tema di procedimento in camera di consiglio, qualora l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e debba procedersi alla sua audizione da parte del locale magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 127, comma terzo, c.p.p., non è necessaria, per l'avviso al difensore, l'osservanza del termine di dieci giorni previsto dal comma primo dello stesso articolo (e neppure, ove si tratti di appello de libertate di quello di tre giorni, previsto dal comma ottavo dell'art. 309 c.p.p., non facente parte di quelli richiamati dal comma secondo dell'art. 310 c.p.p.), dovendosi ritenere necessario e sufficiente, in difetto di specifica previsione, che l'avviso sia dato con anticipo tale da consentire comunque al difensore la possibilità di intervenire. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto sufficiente un anticipo di poco meno di 24 ore).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi