Cass. pen. n. 36780 del 25 settembre 2003

Testo massima n. 1


Il termine di comparizione di dieci giorni, previsto dal primo comma dell'art. 127 c.p.p., deve essere osservato a pena di nullità quando si tratta della prima udienza, mentre per i successivi rinvii, anche se motivati da legittimo impedimento della parte o del difensore, l'avviso dato non deve tenere conto del predetto termine, in quanto il legislatore ha ritenuto congrua a garantire la pienezza della difesa la sola dilazione iniziale, ed indifferente, a tali fini, la successiva cadenza delle udienze camerali, a prescindere dalle attività acquisitive e conoscitive compiute nel frattempo.

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