Cass. pen. n. 1739 del 30 aprile 1996
Testo massima n. 1
In tema di riesame di misure cautelari reali, l'art. 324, comma 6 c.p.p. prescrive che l'avviso per l'udienza in Camera di consiglio sia dato in ogni caso al difensore, ed alla persona legittimata a proporre l'impugnazione solo se la stessa abbia in concreto esercitato tale facoltà.
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