Art. 324 – Codice di procedura penale – Procedimento di riesame
1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.
3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 1289/2013
L'appello proposto, ex art. 324 c.p.p., dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo, ove sia rilevato il difetto della procura speciale, non può essere dichiarato inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in applicazione dell'art. 182, comma secondo, cod. proc., di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura.
Cass. civ. n. 7734/2012
La valutazione del "fumus commissi delicti" nei provvedimenti che dispongono misure di cautela reale può riferirsi anche all'eventuale difetto del nesso di causalità tra condotta ed evento, purché di immediata evidenza (v. Corte cost., 4 maggio 2007, n. 153). (Fattispecie relativa ad indagato divenuto amministratore di una società sportiva soltanto dopo l'avvenuto conseguimento illecito di erogazioni pubbliche).
Cass. civ. n. 7673/2012
Nel procedimento di riesame, il divieto assoluto di revoca del sequestro previsto dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. nei casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., non può essere esteso automaticamente alle ipotesi previste dall'art. 474 bis cod. pen., cui fa rinvio l'art. 517 quater cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la restituzione di prodotti alimentari confezionati in barattoli recanti etichetta mendace ma genuini).
Cass. civ. n. 13831/2009
Non è inammissibile ai sensi dell'art. 324, comma settimo, c.p.p., l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, atteso che l'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, nel richiamare il secondo comma dell'art. 240 c.p., non assimila il suddetto veicolo alle cose ivi elencate, bensì esclusivamente intende rimarcare l'obbligatorietà della confisca. (In motivazione la Corte ha precisato che il veicolo non è, infatti, cosa di per sè pericolosa, ma diventa tale in quanto rimasta nella disponibilità del soggetto trovato in grave stato di ebbrezza, il quale vanta dunque interesse ad impugnare il provvedimento cautelare reale al fine di dimostrare l'insussistenza del "fumus" del reato).
Cass. civ. n. 47120/2008
Il potere del giudice del riesame di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e 309, nono comma, c.p.p. non è esercitabile allorquando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente, come nel caso della sola indicazione delle norme di legge violate, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del decreto impugnato.
Cass. civ. n. 40529/2008
La legittimazione del difensore dell'indagato a proporre richiesta di riesame del decreto del P.M. che convalida il sequestro di iniziativa della P.G. non richiede il conferimento di procura speciale, rientrando la relativa facoltà tra quelle che spettano al difensore munito di procura ai sensi dell'art. 96 c.p.p.
Cass. civ. n. 27777/2006
Il difensore dell'imputato è legittimato ad impugnare i provvedimenti che dispongono il sequestro conservativo o il sequestro preventivo, ma, in mancanza di una esplicita e autonoma previsione come quella dell'art. 309, comma 3, c.p.p. per il riesame delle misure coercitive personali, non è dovuta allo stesso la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento che dispone la misura, con la conseguenza che il termine per la presentazione della richiesta di riesame inizia a decorrere anche per il difensore, a norma dell'art. 324 comma 1 c.p.p., «dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro».
Cass. civ. n. 6597/2006
In tema di riesame di misure cautelari reali, l'omessa o tardiva trasmissione degli atti al tribunale non comporta la inefficacia sopravvenuta della misura impugnata, posto che il richiamo del comma settimo dell'art. 324 al comma decimo dell'art. 309 c.p.p. deve intendersi riferito al testo di tale ultima norma come vigente prima delle modifiche introdotte con la L. 8 agosto 1995, n. 332, e dunque privo di previsioni sanzionatorie riferibili alla violazione dei termini. Va escluso altresì che detta violazione comporti una nullità del procedimento di riesame e del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 178 c.p.p., considerata la rinuncia del legislatore a sanzionare l'omissione o il ritardo nella trasmissione secondo il meccanismo previsto per le misure coercitive personali, e la mancata previsione, nello stesso contesto, di sanzioni processuali alternative.
Cass. civ. n. 8696/2005
In tema di riesame del provvedimento di sequestro, il disposto dell'articolo 324, comma 3, del c.p.p. è inequivoco nel senso che vanno trasmessi al tribunale gli «atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame», e non anche le cose oggetto dell'atto di sequestro. Ciò che si spiega, logicamente, con il fatto che le verifiche e i controlli di legittimità del provvedimento di sequestro possono ben essere effettuati sulla base della specificazione contenuta nel relativo verbale riguardante le cose oggetto del sequestro, mentre in ogni caso, nel dubbio, nulla esclude che il giudice, anche a richiesta di parte, possa chiedere la visione della cosa sequestrata.
Cass. civ. n. 29952/2004
La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti. In sede di richiesta di revoca, invece, non possono essere riproposti motivi che sono stati già dedotti in sede di riesame e, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la riproposizione di richieste fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva.
Cass. civ. n. 35104/2003
In tema di sequestro, le cause che determinano la perdita di efficacia del provvedimento che dispone il vincolo, devono essere dedotte avanti all'autorità procedente e non possono essere prese in esame in sede di legittimità, non potendosi estendere alle misure reali la diversa soluzione adottata per le misure cautelari personali che deriva dal favor libertatis (fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto nel giudizio di legittimità la perdita di efficacia del sequestro probatorio, essendo intervenuta la decisione del riesame oltre il decimo giorno dalla trasmissione degli atti).
Cass. civ. n. 17324/2003
Il riesame contro misure cautelari reali è ammissibile solo qualora sia stato emesso un provvedimento di sequestro e non invece quando sia stato emesso un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 256 c.p.p., pur se qualificato erroneamente come sequestro, in quanto in tal caso la consegna degli atti scaturisce da un volontario adempimento di un obbligo imposto dalla legge.
Cass. civ. n. 217/2003
In tema di misure cautelari reali, dovendosi considerare la richiesta di riesame proposta dal solo difensore dell'imputato come proveniente comunque dalla «parte» che si identifica nell'imputato medesimo, deve trovare applicazione, anche in questo caso, il disposto di cui all'art. 324, comma 2, c.p.p., secondo cui detta richiesta, quando l'imputato non sia detenuto o internato ovvero non abbia già dichiarato o eletto domicilio ovvero ancora non si sia proceduto a norma dell'art. 161, comma 2, c.p.p., deve contenere l'indicazione del domicilio al quale dovrà essere inviato l'avviso previsto dal successivo comma 6 dello stesso art. 324. Ne deriva che, in mancanza di siffatta indicazione, legittimamente la notifica di detto avviso all'imputato potrà esser effettuata mediante consegna al difensore.
Cass. civ. n. 34576/2002
In tema di riesame avverso provvedimenti di sequestro, la mancata trasmissione degli atti al tribunale entro il termine stabilito dall'art. 324, comma 3, c.p.p., non è causa di inefficacia della misura cautelare.
Cass. civ. n. 39071/2001
In tema di riesame avverso provvedimento applicativo di misura cautelare reale, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., l'interessato è tenuto a provare la tempestività del gravame rispetto al termine di 10 giorni di cui al comma 1 del citato art. 324 solo nell'ipotesi che esso sia stato proposto dopo il decorso di detto termine dall'esecuzione del provvedimento e debbasi quindi fare riferimento alla eventuale diversa data in cui l'esecuzione sia giunta a conoscenza dello stesso interessato.
Cass. civ. n. 1792/1999
In sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale, pur non essendo investito del compito di verificare la concreta fondatezza dell'accusa, non può, tuttavia, limitarsi ad una mera «presa d'atto» della tesi accusatoria ma deve accertare la sussistenza del fumus commissi delicti mediante esame, da un lato, della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali (comprendenti l'indicazione del luogo, del tempo, dell'azione e della norma che si ritiene violata), dall'altro delle ragioni, sia pure sommariamente esposte, per cui detta fattispecie potrebbe integrare il reato ipotizzato; il che implica anche l'esame della congruità degli elementi rappresentati, con il solo limite costituito dal fatto che gli stessi non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma devono valutarsi così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Da ciò deriva che la conferma del provvedimento di sequestro non può basarsi sulla mera enunciazione delle fonti di prova indicate dal pubblico ministero, soprattuto quando questi abbia, a sua volta, basato la propria richiesta su atti non inviati (in tutto o in parte) all'organo giudicante.
Cass. civ. n. 1/1999
In tema di misure cautelari reali, il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve esser limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Devesi riscontrare, cioè, la corrispondenza della fattispecie astratta di reato ipotizzata dall'accusa al fatto per cui si procede, esulando da tale controllo la possibilità del concreto accertamento delle circostanaze di fatto su cui la stessa è fondata, ed a maggior ragione delle circostanze di fatto che alle prime, eventualmente, si sovrappongono, rendendo giustificata la condotta dell'indagato; circostanze che sono attribuite alla cognizione del giudice del merito.
Cass. civ. n. 4906/1998
Non è proponibile in sede di riesame di provvedimento che disponga una misura cautelare reale, la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, una volta che sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato; stante la non omologabilità delle situazioni relative alle misure cautelari personali con quelle riguardanti le misure cautelari reali. Pertanto il decreto di rinvio a giudizio spiega efficacia preclusiva al riesame del presupposto probatorio della misura.
Cass. civ. n. 3330/1998
La norma di cui all'art. 324, comma primo, c.p.p. non solo non opera alcuna distinzione fra persone direttamente e indirettamente coinvolte nel procedimento, ma esprime chiaramente l'intento del legislatore di porre anche a carico dei terzi l'onere di dimostrare la tardiva conoscenza dell'applicazione della misura, al fine di valutare la tempestività del riesame. (Fattispecie relativa a sequestro di quote di società a responsabilità limitata aventi sede nel territorio dello Stato, nella quale l'amministratore di una società con sede nel Liechtenstein, che aveva interesse a impugnare il sequestro, aveva sostenuto che la presunzione di conoscenza della misura cautelare reale non è applicabile al terzo estraneo).
Cass. civ. n. 35141/1997
In tema di sequestro, le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone il vincolo, non intaccando l'intrinseca legittimità del provvedimento ma agendo sul piano della persistenza della misura, devono essere dedotte avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, sicché non possono essere prese in esame in sede di legittimità. Non può invero applicarsi alle cautele reali il principio secondo cui allorché la questione di inefficacia sia stata proposta con il ricorso per cassazione, ma insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, deve ritenersi attratta da queste e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità: tale vis attrattiva, che determina una rilevante deroga alla competenza funzionale della Corte di cassazione, trova infatti la sua giustificazione nella necessità che non sia ritardata la decisione de libertate che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede, ma non può dispiegarsi in tema di misure cautelari reali, in relazione alle quali non è configurabile l'inderogabile urgenza della decisione che caratterizza i procedimenti incidentali sulla libertà personale. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso con il quale si prospettava, insieme ad un vizio di legittimità, la perdita di efficacia del sequestro probatorio per non essere intervenuta la decisione del tribunale del riesame nel termine perentorio di cui agli artt. 324, settimo comma, e 309, decimo comma, c.p.p.).
Cass. civ. n. 3131/1997
In sede di riesame dei provvedimenti di sequestro il potere di integrazione da parte del tribunale della libertà non incontra limiti. Nel provvedimento di sequestro è infatti indispensabile indicare, sia pure in maniera sommaria e approssimativa, la fattispecie criminosa contestata e i fatti specifici imputati, in relazione ai quali si ricercano i corpi del reato e le cose pertinenti al reato, e certamente non è sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate. Tuttavia quando le indicazioni mancanti siano contenute nel provvedimento del tribunale della libertà, la lacuna è colmata e il ricorrente non può più far valere alcun profilo di nullità.
Cass. civ. n. 1445/1997
In tema di riesame del sequestro probatorio, al tribunale incombe di effettuare il controllo di legalità del provvedimento nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, che è l'organo che ha emesso il provvedimento di sequestro. Tali indicazioni rappresentano un antecedente logico e giuridico rispetto alla valutazione, demandata prima al pubblico ministero e poi al tribunale, della loro congruità ai fini dell'accertamento del fumus commissi delicti. Peraltro, diversamente da quanto deve ritenersi a proposito del riesame di una misura cautelare personale, ove il tribunale esercita la sua funzione decisoria su un provvedimento emesso da un altro giudice, ripercorrendone con identità di cognitio il vaglio critico del materiale indiziario e il suo collegamento con i fatti enunciati, in sede di riesame di un sequestro probatorio il tribunale non ha il potere di integrare l'indicazione degli elementi di fatto contenuta nel decreto di sequestro, poiché, da un lato, tale indicazione attiene al potere di iniziativa del pubblico ministero e, dall'altro, la estrapolazione di diversi elementi di fatto non potrebbe avvenire se non con una valutazione delle risultanze processuali, non consentita al tribunale.
Cass. civ. n. 2934/1996
Secondo l'espressa previsione dell'art. 257 c.p.p., impugnabile al tribunale del riesame non è l'esecuzione del sequestro probatorio ma il decreto del pubblico ministero che lo dispone. Pertanto, chi lamenti che la polizia delegata abbia eseguito in quantità eccedenti e illegittime un sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero, può chiedere a quest'ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso, e, contro il provvedimento del pubblico ministero può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell'art. 263, commi terzo e quarto, c.p.p., non può, invece, avanzare direttamente istanza di riesame davanti all'apposito tribunale, giacché nessuna norma lo prevede.
Cass. civ. n. 2092/1996
In sede di riesame il tribunale è chiamato a decidere non in relazione ad ogni ipotesi di reato formulabile in teoria e contenuta in un qualsiasi atto del pubblico ministero, ma limitatamente alla fattispecie che si sia portata a conoscenza dell'indagato nel provvedimento cautelare o dispositivo del mezzo di ricerca della prova, o ancora in un atto da questo richiamato in modo puntuale e completo, in modo che sia consentito l'esercizio del diritto di difesa. (Alla stregua di detto principio la Corte ha ritenuto infondato in parte qua il ricorso con il quale il pubblico ministero deduceva l'illegittimità della revoca di un sequestro probatorio, adottata in sede di riesame, per non avere il tribunale tenuto conto della configurabilità, nel fatto oggetto del giudizio, anche di un reato che tuttavia non risultava ipotizzato né nel verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria né nel decreto di convalida).
Cass. civ. n. 1739/1996
In tema di riesame di misure cautelari reali, l'art. 324, comma 6 c.p.p. prescrive che l'avviso per l'udienza in Camera di consiglio sia dato in ogni caso al difensore, ed alla persona legittimata a proporre l'impugnazione solo se la stessa abbia in concreto esercitato tale facoltà.
Cass. civ. n. 997/1995
In tema di misure cautelari reali, l'unico potere che sul meritum causae il giudice del riesame è legittimato ad esercitare si riferisce al raffronto tra fattispecie astratta (legale) e fattispecie concreta (reale), così da imporre il suo potere demolitorio esclusivamente ove il tasso di tale difformità sia rilevabile ictu oculi e da impedire alla misura di perseguire il suo fine tipico mai grado comunque di essere realizzato, proprio per essere risultata impossibile, anche in ipotesi, ed indipendentemente dalla natura rebus sic stantibus della verifica, quanto addebitato all'inquisito. L'indicata preclusione vale però con riferimento alla verifica degli elementi di fatto e non pure di dati di qualificazione; una conclusione comprovata dal valore non vincolante delle statuizioni demandate al cosiddetto tribunale della libertà, sia ai fini del rinvio a giudizio sia (a maggior ragione) ai fini della decisione sul merito dell'accusa e che l'accertamento della fondatezza della notizia di reato rientra di sicuro — nell'ambito del controllo sulla fattispecie ipotizzata dal provvedimento impositivo della cautela — fra i compiti del giudice del procedimento incidentale, rappresentando una verifica che non divarica da quella relativa alla sussistenza del più volte richiamato fumus delicti, pure se sembra costituirne il logico presupposto. Nell'area di tale verifica è da ricomprendere anche la manifesta violazione di una disciplina complementare, soprattutto quando venga ipotizzata la commissione di un reato, come l'abuso di ufficio, in ordine al quale la presenza di elementi normativi rende indispensabile determinare se un dato precetto extra penale sia stato o non violato, ovvero sussista un vizio di tipo diverso, incidente sul provvedimento o sull'operazione amministrativa. Senza che ciò comporti alcun giudizio di valore, dato che il fumus delicti, presupposto ineludibile per l'applicazione della cautela, implica, per definizione, il riscontro dell'esistenza dei soli elementi descrittivi.
Cass. civ. n. 3713/1994
In materia di misure cautelari reali, in sede sia di giudizio di riesame che di legittimità sull'adottata misura cautelare reale, non è consentito verificare la sussistenza del fatto reato ma solo accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato, in termini di sommarietà e provvisorietà propri della fase delle indagini preliminari. Ed invero, la misura cautelare reale attiene a «cose» che vengono rappresentate con un tasso di «pericolosità», collegandosi con un reato, e la conservazione del sequestro — volto a limitare la «libera disponibilità» delle stesse — prescinde da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell'accusa, la quale introdurrebbe nel procedimento incidentale un thema decidendi coinvolgente l'oggetto del procedimento principale.
Cass. civ. n. 2682/1994
Atteso il disposto di cui all'art. 127, comma nono, c.p.p., secondo cui l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento in camera di consiglio «è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito», deve escludersi che dia luogo a nullità di detta ordinanza la mancanza degli avvisi per l'udienza camerale previsti dal comma primo del citato art. 127 c.p.p. (principio affermato in materia di procedimento di riesame di ordinanza di sequestro, sulla base del richiamo al medesimo art. 127 contenuto nell'art. 324, comma sesto, c.p.p.).
Cass. civ. n. 1467/1994
La censura di nullità del decreto di sequestro preventivo per difetto di motivazione è irrilevante quando il giudice del riesame abbia confermato la misura cautelare con motivazione autonoma. Infatti, la natura non devolutiva del procedimento di riesame non può non significare che l'eventuale annullamento del decreto di sequestro per mancanza di motivazione non impedisce al giudice del riesame di confermare il sequestro con motivazione propria e indipendente.
Cass. civ. n. 566/1994
Il tribunale chiamato a decidere sull'impugnazione proposta avverso il sequestro probatorio ha il compito di esaminare se il sequestro sia stato disposto legittimamente e, in particolare, se le cose sequestrate siano in rapporto di pertinenza necessaria con il reato per il quale si procede. Da tale riesame può legittimamente derivare la conclusione che per alcune cose il vincolo debba esser mantenuto per l'esigenza di assicurare al procedimento ogni mezzo diretto all'acquisizione della prova, mentre per altre cose, che risultino non necessarie alla stessa finalità, debba accogliersi la richiesta di riesame.