Art. 324 – Codice di procedura penale – Procedimento di riesame
1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.
3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15833/2018
Il giudice che, in difetto di prova della legale conoscenza del provvedimento, ritenga tardiva l'impugnazione proposta ha l'onere di accertare, alla stregua delle risultanze processuali, la diversa data, rispetto all'allegazione dell'interessato, in cui l'effettiva conoscenza si sarebbe verificata. (Fattispecie in tema di riesame di decreto di sequestro preventivo, dichiarato inammissibile per non avere fornito il ricorrente, amministratore della società estera proprietaria delle autovetture sequestrate, che si trovavano nella disponibilità di altro soggetto, la prova della data, rilevante ai sensi dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen., di effettiva conoscenza della misura).
Cass. civ. n. 14772/2018
In tema di sequestro preventivo di somme di danaro su conti correnti bancari, il termine per la proposizione dell'istanza di riesame decorre o dal momento di comunicazione dei c.d. "blocchi" effettuati dall'istituto bancario o dal momento, anche precedente, in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento di sequestro. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta il 31 ottobre 2017 avverso il provvedimento di sequestro del giudice per le indagini preliminari del 9 ottobre 2017, eseguito il successivo 7 novembre).
Cass. civ. n. 16523/2017
Il divieto di restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria, ex art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., costituisce un principio generale che opera non solo in sede di riesame, ma anche in sede di procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, ex artt. 262 e 263 cod. proc. pen., ancorché in assenza di una espressa previsione in tal senso, giacché l'esaurimento delle finalità istruttorie - presupposto del venir meno del vincolo di indisponibilità sulla "res" e della conseguente restituzione - non può, comunque, vanificare o pregiudicare la concreta attuazione della misura di sicurezza obbligatoria. (Fattispecie in tema di trasferimento fraudolento di valori).
Cass. civ. n. 9991/2017
In tema di sequestro probatorio, qualora l'ordinanza di conferma emessa dal tribunale del riesame venga annullata con rinvio, perchè fondata su un apprezzamento del "fumus commissi delicti" trasmodato in una valutazione nel merito della fondatezza dell'accusa, al giudice di rinvio non è precluso un vaglio critico degli elementi addotti nel decreto di sequestro a supporto della prospettata ipotesi di reato, ma l'annullamento del predetto decreto, per insussistenza del "fumus", potrà essere pronunciato nei soli casi di difformità rilevabile "ictu oculi", anche sulla scorta di eventuali deduzioni difensive. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale vincolo per il giudice di rinvio deve essere apprezzato anche alla luce della specifica finalità propria del sequestro probatorio, laddove invece la verifica in ordine alla sussistenza del "fumus" acquista una maggiore pregnanza nel sequestro preventivo, in considerazione della diversità di presupposti e funzioni che caratterizza detta misura).
Cass. civ. n. 2664/2017
In tema di riesame delle misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere validamente presentata anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private e i difensori, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, e ciò in base al rinvio contenuto nell'articolo 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta nei suddetti uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga entro lo stesso termine al tribunale competente a decidere.
Cass. civ. n. 47374/2017
In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria el tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero.
Cass. civ. n. 53160/2016
In tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere i soli atti posti a sostegno del provvedimento impugnato, in quanto l'art.324, comma terzo, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio alla previsione che, in relazione alle misure cautelari personali, impone la trasmissione degli atti a favore della persona sottoposta ad indagini.
Cass. civ. n. 18954/2016
Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.
Cass. civ. n. 27139/2015
Il divieto di revoca del sequestro, previsto dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. nei casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., non trova applicazione per l'ipotesi contemplata dall'art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973 in materia di contrabbando doganale, in relazione alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e alle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, in quanto la norma processuale, derogando al principio generale della revocabilità della misura reale, non è suscettibile di interpretazione analogica.
Cass. civ. n. 44640/2015
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015 che ha novellato l'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti.
Cass. civ. n. 53674/2014
In tema di riesame di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni per la decisione, che decorre dal momento di ricezione degli atti processuali, è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura in caso di inosservanza.
Cass. civ. n. 47264/2014
In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell'art. 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 28555/2013
In tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, ove emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, ai sensi dell'art. 324 comma ottavo c.p.p., il tribunale del riesame deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro e astenendosi dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione del tribunale del riesame che non aveva disposto la restituzione pur essendo stata dedotta l'irritualità della querela).
Cass. civ. n. 28267/2013
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, entro il termine perentorio di dieci giorni deve intervenire una decisione di merito, non essendo, invece, sufficiente una mera declaratoria di incompetenza per territorio. (Principio affermato a seguito di conflitto di competenza).
Cass. civ. n. 27247/2013
È abnorme per carenza astratta di potere il provvedimento del tribunale in composizione collegiale che provveda nella contemporanea ed incompatibile veste di tribunale del riesame e di giudice dell'esecuzione avverso il provvedimento emesso dal gip in ordine alle modalità di attuazione del sequestro preventivo dallo stesso ordinato. (Fattispecie di annullamento dell'ordinanza dichiarativa della competenza del pubblico ministero a provvedere all'esecuzione del sequestro preventivo di uno stabilimento siderurgico secondo le statuizioni impartite dal tribunale del riesame).
Cass. civ. n. 23641/2013
La mancata proposizione della richiesta di riesame avverso la misura cautelare reale non determina alcun giudicato cautelare "implicito" e pertanto non preclude la richiesta di revoca della stessa per mancanza originaria delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti, sicchè avverso il diniego della revoca è ammissibile la proposizione di appello.
Cass. civ. n. 5795/2013
In tema di sequestro preventivo, i documenti favorevoli all'indagato che debbono essere trasmessi dall'autorità procedente al Gip ed al Tribunale del riesame per la decisione, concernono elementi fattuali di natura oggettiva - idonei a contrastare concretamente, vanificando o attenuando, gli elementi posti a fondamento della misura cautelare - tra i quali non rientra la consulenza tecnica di parte, la quale può, comunque, ex art. 324 e 309, comma nono, cod. proc. pen., essere prodotta direttamente dalla parte dinanzi al Tribunale.
Cass. civ. n. 1289/2013
L'appello proposto, ex art. 324 c.p.p., dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo, ove sia rilevato il difetto della procura speciale, non può essere dichiarato inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in applicazione dell'art. 182, comma secondo, cod. proc., di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura.
Cass. civ. n. 19890/2012
In tema di misure cautelari reali, l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame, oltre che al pubblico ministero e al difensore, deve essere notificato a colui che abbia proposto la relativa richiesta e non anche a tutti coloro che sarebbero legittimati a proporre l'impugnazione.
Cass. civ. n. 7734/2012
La valutazione del "fumus commissi delicti" nei provvedimenti che dispongono misure di cautela reale può riferirsi anche all'eventuale difetto del nesso di causalità tra condotta ed evento, purché di immediata evidenza (v. Corte cost., 4 maggio 2007, n. 153). (Fattispecie relativa ad indagato divenuto amministratore di una società sportiva soltanto dopo l'avvenuto conseguimento illecito di erogazioni pubbliche).
Cass. civ. n. 7673/2012
Nel procedimento di riesame, il divieto assoluto di revoca del sequestro previsto dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. nei casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., non può essere esteso automaticamente alle ipotesi previste dall'art. 474 bis cod. pen., cui fa rinvio l'art. 517 quater cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la restituzione di prodotti alimentari confezionati in barattoli recanti etichetta mendace ma genuini).
Cass. civ. n. 7943/2010
La sospensione dei termini procedurali durante il periodo feriale non opera con riferimento ai procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali relativi a reati di criminalità organizzata.
Cass. civ. n. 13831/2009
Non è inammissibile ai sensi dell'art. 324, comma settimo, c.p.p., l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, atteso che l'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, nel richiamare il secondo comma dell'art. 240 c.p., non assimila il suddetto veicolo alle cose ivi elencate, bensì esclusivamente intende rimarcare l'obbligatorietà della confisca. (In motivazione la Corte ha precisato che il veicolo non è, infatti, cosa di per sè pericolosa, ma diventa tale in quanto rimasta nella disponibilità del soggetto trovato in grave stato di ebbrezza, il quale vanta dunque interesse ad impugnare il provvedimento cautelare reale al fine di dimostrare l'insussistenza del "fumus" del reato).
Cass. civ. n. 47120/2008
Il potere del giudice del riesame di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e 309, nono comma, c.p.p. non è esercitabile allorquando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente, come nel caso della sola indicazione delle norme di legge violate, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del decreto impugnato.
Cass. civ. n. 41693/2008
In caso di sequestro operato di iniziativa della polizia giudiziaria il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, intendendosi per tale il «sequestro convalidato ».
Cass. civ. n. 41342/2008
In tema di procedimento di riesame, è inibito al tribunale disporre accertamenti in ordine alla sopravvenienza o meno di una causa estintiva del reato, la quale deve invece emergere con certezza dagli atti già in possesso del tribunale stesso.
Cass. civ. n. 40529/2008
La legittimazione del difensore dell'indagato a proporre richiesta di riesame del decreto del P.M. che convalida il sequestro di iniziativa della P.G. non richiede il conferimento di procura speciale, rientrando la relativa facoltà tra quelle che spettano al difensore munito di procura ai sensi dell'art. 96 c.p.p.
Cass. civ. n. 25933/2008
La persona offesa, che vanta il diritto alle restituzioni, può spontaneamente intervenire nel giudizio di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, come si desume dalla previsione di legge che le riconosce il potere di proporre la richiesta di riesame, e così può produrre documenti e altri elementi di prova, oltre che partecipare all'eventuale successivo giudizio di legittimità, eventualmente da essa stessa promosso, con correlativo diritto di ricevere i prescritti avvisi.
Cass. civ. n. 231/2008
La richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro è validamente proposta anche con telegramma o con trasmissione dell'atto a mezzo di raccomandata alla cancelleria del tribunale competente, che si individua in quello del capoluogo di provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 37413/2007
In tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma settimo, e 309, commi nono e decimo, c.p.p. per la decisione da parte del tribunale del riesame, decorre dalla data di effettiva ricezione, ancorché tardiva, da parte dello stesso tribunale, degli atti provenienti dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato.