Cass. pen. n. 4793 del 7 febbraio 2012
Testo massima n. 1
Nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale di cui all'art. 121 c.p.p., bensì da quella speciale di cui al comma secondo dell'art. 127 c.p.p., espressamente richiamata dall'art. 310 c.p.p., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza.