Cass. civ. n. 13755 del 17 maggio 2024
Testo massima n. 1
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Deducibilità forfettaria Irap ai fini delle imposte sul reddito - Periodi di imposta precedenti al 31 dicembre 2012 - Istanza di rimborso - Pendenza del termine decadenziale ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Interessi - Funzione - Maturazione.
In tema di deducibilità forfettaria dell'IRAP ai fini del rimborso delle imposte sul reddito - prevista dall'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, anche per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2012, per i quali alla data del 2/3/2012 non è maturato il termine decadenziale di cui all'art 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - gli interessi sulla sorte da rimborsare sono diretti a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro oggetto di restituzione e maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento e fino a quella dell'ordinativo di pagamento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 12 CORTE COST.
Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST.
Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 19