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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9370 del 31 agosto 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9370 del 31 agosto 1994

Testo massima n. 1

Ai fini dell’ascrivibilità dell’aggravante, prevista dall’art. 74, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dell’essere l’associazione armata, la quale va valutata a carico dell’agente secondo il disposto dell’art. 59, comma 2, c.p., non è possibile desumere la consapevolezza dell’esistenza dell’armamento o, in alternativa, la sua colpevole misconoscenza in base alle semplici dimensioni del traffico di stupefacenti gestito dalla organizzazione.

Testo massima n. 2

In tema d’intercettazione di comunicazioni tra presenti, è legittima l’autorizzazione all’utilizzo degli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria per insormontabili ostacoli tecnico-ambientali che si frappongono ad un utile impiego degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, il cui normale utilizzo è, peraltro, previsto dall’art. 268, comma 3, c.p.p. con disposizione palesemente concepita per le intercettazioni telefoniche e non adattata alle particolari esigenze delle intercettazioni ambientali.

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