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Art. 59 — Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

Art. 59 — Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 44667/2016

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l’aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell’art. 416-bis cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino. (Fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di una associazione unitaria, radicatasi nel torinese ed operativamente autonoma, costituita da una federazione di “locali”di ‘ndrangheta, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della ravisabilità del’aggravante in esame, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica “locale”abbia la concreta disponibilità delle armi).

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Cass. pen. n. 51424/2013

L’aggravante prevista dall’art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in l. n. 203 del 1991) può essere applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell’art. 59 cod. pen., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell’azione delittuosa a vantaggio di un’associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole.

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Cass. pen. n. 41306/2010

Ai fini del riconoscimento dell’aggravante della consegna di sostanze stupefacenti a persona minorenne è sufficiente, ai sensi dell’art. 59, comma secondo, c.p., che l’agente abbia ignorato per colpa l’età del soggetto passivo ovvero abbia escluso la minore età dello stesso per errore determinato da colpa.

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Cass. pen. n. 45266/2008

In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, l’art. 4 del D.lgt. 14 settembre 1944 n. 288 non prevede una circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell’art. 59 c.p., ma dispone l’esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivamente e non soltanto nell’opinione dell’agente, concretino una condotta arbitraria. (Fattispecie in tema di resistenza a pubblico ufficiale commessa nel corso di una perquisizione domiciliare).

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Cass. pen. n. 38596/2008

L’erronea supposizione circa l’esistenza di una causa di giustificazione non ha effetto scriminante se l’errore attiene all’esistenza o all’efficacia obbligatoria di una norma giuridica. (Fattispecie in tema di esimente ex art. 599, comma secondo, c.p.p.).

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Cass. pen. n. 4853/2004

In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2, c.p. è da considerare «oggettiva» onde essa, in applicazione della previsione di cui all’art. 59, comma secondo, c.p., si comunica anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o ignorata per colpa.

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Cass. pen. n. 1952/2000

In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui il fatto narrato risulti obiettivamente falso non è esclusa la possibilità di applicare la scriminante di cui all’articolo 51 c.p. sotto il profilo putativo ex articolo 59, primo comma, c.p., purché il cronista abbia assolto all’onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria, senza che l’errore circa la verità sia frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile. L’errore, che assume rilevanza ai fini della configurabilità della scriminante putativa, non deve vertere, perciò, sull’attendibilità della fonte di informazione, sì da poter ritenere sufficiente l’affidamento riposto in buona fede su una fonte non costituente «prova» della verità, per quanto autorevole possa essere. Ne consegue che quando il cronista fa riferimento ad associazioni o consorterie criminose, la prova di aderenza al sodalizio della persona qualificata come associata deve essere cercata solo in una sentenza di condanna dell’autorità giudiziaria. (Fattispecie nella quale il cronista aveva riferito erroneamente che alcuni soggetti erano «componenti di una potentissima consorteria di ex cutoliani»).

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Cass. pen. n. 12530/1999

In tema di circostanze aggravanti, la valutazione delle circostanze a carico dell’agente, in base all’art. 59, comma secondo, c.p., riguarda non solo quelle antecedenti o contemporanee alla condotta dell’agente, ma anche quelle successive. Peraltro, atteso che si può parlare di “conoscenza” o di “ignoranza per colpa” in relazione a dati già esistenti e non a quelli che vengono a essere integrati in un momento successivo alla condotta, deve ritenersi che, in relazione alle circostanze aggravanti successive alla condotta, la conoscenza o ignoranza per colpa significhino “previsione” o “prevedibilità” della circostanza. (Fattispecie in tema di circostanza aggravante per il reato di contrabbando di cui all’art. 295, comma secondo, lett. b), D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

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Cass. pen. n. 9958/1997

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso la circostanza aggravante della disponibilità delle armi — di cui all’art. 416 bis, commi quarto e quinto, c.p. — non richiede la diretta detenzione né il porto di esse, e, una volta provato l’apparato strutturale mafioso, l’eventuale disponibilità di armi o esplosivi da parte di alcuni degli associati, ben può ritenersi finalizzata, in linea di principio, al conseguimento degli scopi propri dell’associazione di tipo mafioso. È dunque sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi, per il conseguimento dei fini del sodalizio, perché detta aggravante, di natura oggettiva, sia configurabile a carico di ogni partecipe il quale sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati, o lo ignori per colpa, non sussistendo — attesa l’ampia formulazione dell’art. 59, comma secondo, c.p., introdotto dalla L. 7 febbraio 1990 n. 19 — logica incompatibilità tra l’imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione.

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Cass. pen. n. 1149/1997

In tema di valutazione delle circostanze, correlando le norme di cui agli artt. 59 e 118 c.p. – come modificati dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19 – si ricavano due complementari principi giuridici. Le circostanze attenuanti, soggettive ed oggettive, sono sempre applicabili alla persona alla quale si riferiscono, anche se non conosciute, mentre le circostanze aggravanti sono applicabili soltanto se conosciute; nel caso di concorso di persone nel reato, le circostanze soggettive specificamente indicate nell’art. 118 – e cioè quelle concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa nonché quelle inerenti la persona del colpevole – si applicano, in quanto aggravanti, se conosciute, ed in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute, soltanto alle persone alle quali si riferiscono e non si comunicano a tutti gli altri compartecipi, siano da essi conosciute o meno: viceversa, le circostanze oggettive e quelle soggettive, non specificamente indicate, si comunicano a tutti i compartecipi, in quanto aggravanti, se conosciute, e, in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute. (Nella fattispecie, il ricorrente – assolto dai reati di associazione per delinquere ed estorsione a lui contestati in concorso con altri – era stato condannato, quale fiancheggiatore, per il delitto di lesioni personali, con l’aggravante del nesso teleologico perché finalizzato al fatto estorsivo, unitamente ad altro coimputato, autore materiale del delitto di lesioni, condannato, quest’ultimo, anche per l’estorsione. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso ed in virtù del principio di cui in massima, ha escluso l’applicabilità dell’aggravante in questione al ricorrente, atteso che la corte di merito, riconoscendo l’estraneità del medesimo, sia all’associazione per delinquere, sia al delitto di estorsione, aveva dato «assiomatica dimostrazione della preclusiva estraneità oggettiva» dello stesso alla finalità perseguita dall’autore materiale delle lesioni, e, comunque, della non conoscenza di quella finalità; conoscenza che – ha precisato la Suprema Corte – è, a norma dell’art. 59 c.p., pur sempre requisito ulteriore, anche se soggettivo, per l’applicazione dell’aggravante).

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Cass. pen. n. 9712/1995

Qualora sia accertato anche nei confronti di taluno soltanto dei componenti di un’associazione per delinquere di stampo mafioso il possesso di armi, l’aggravante dell’associazione armata è configurabile a carico di ogni altro componente che sia consapevole di detto possesso o lo abbia ignorato per colpa.

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Cass. pen. n. 2164/1995

In tema di associazione di stampo mafioso l’aggravante delle armi è applicabile anche agli aderenti al gruppo che per colpa ignorino la disponibilità delle stesse, infatti, attesa l’ampia formulazione dell’art. 59 c.p. (relativo alle circostanze non conosciute), non sussiste alcuna logica incompatibilità tra l’imputazione, a titolo di dolo, della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione.

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Cass. pen. n. 1485/1995

L’art. 1 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, che ha modificato l’art. 59 c.p., ha sostituito al criterio della valutazione oggettiva delle aggravanti quello dell’attribuzione all’agente sulla base dell’effettiva conoscenza di esso o della ignoranza addebitabile quanto meno a colpa. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 378, cpv. c.p., occore dimostrare che l’agente conosca che la persona favoreggiata è ricercata per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso ovvero ignori per colpa tale circostanza.

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Cass. pen. n. 9370/1994

Ai fini dell’ascrivibilità dell’aggravante, prevista dall’art. 74, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dell’essere l’associazione armata, la quale va valutata a carico dell’agente secondo il disposto dell’art. 59, comma 2, c.p., non è possibile desumere la consapevolezza dell’esistenza dell’armamento o, in alternativa, la sua colpevole misconoscenza in base alle semplici dimensioni del traffico di stupefacenti gestito dalla organizzazione.

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Cass. pen. n. 8328/1994

Nell’ambito dell’aggravamento previsto dall’art. 118 c.p. rientrano tutti gli aspetti e le situazioni anche di natura processuale per le quali il fatto di un soggetto qualificato è sanzionato penalmente. Con la conseguenza che il reato di violenza sessuale commesso dal genitore come concorrente morale è punibile nei suoi confronti e nei confronti dell’autore materiale, stante la unicità del reato, che, siccome commesso dal genitore, la legge vuole perseguibile d’ufficio. Il principio non risulta inciso dalla novella del 7 febbraio 1990, n. 19, il cui art. 3 ha sostituito il vecchio art. 118 c.p., perché con essa è stato stabilito che sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono le circostanze concernenti i motivi, il dolo, la colpa e quelle inerenti alla persona del colpevole. Sicché le altre circostanze – tra cui la circostanza soggettiva del rapporto parentale tra l’agente e l’offeso, – sono soggette al pur novellato art. 59, comma 2, cioè sono valutate a carico dell’imputato se da lui conosciute o ignorate per colpa.

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Cass. pen. n. 5386/1994

L’aggravante prevista dall’art. 416 bis, comma 4, c.p. si comunica ai compartecipi dell’associazione criminosa solo se essi ne abbiano conoscenza o la ignorino colpevolmente o la ritengano inesistente per errore determinato da colpa. La prova di tale conoscenza o conoscibilità, vertente su fatto inerente alla sfera interiore del soggetto, può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito.

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Cass. pen. n. 4460/1994

In tema di contrabbando, la circostanza aggravante prevista dall’art. 295, secondo comma, lett. c), D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 per il caso in cui il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, ha carattere oggettivo e può comunicarsi, ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell’art. 59 c.p., a tutti i concorrenti, anche nell’ipotesi in cui il reato connesso sia estinto.

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