Cass. pen. n. 14510 del 2 aprile 2009

Testo massima n. 1


L'attestazione del cancelliere in ordine alla presentazione e iscrizione nell'apposito registro esistente presso il suo ufficio di un'opposizione a decreto penale di condanna, da parte del difensore di fiducia dell'imputato, munito di procura speciale, e all'avvenuta trasmissione della predetta impugnazione all'ufficio giudiziario competente è atto di fede privilegiata e il suo contenuto resta al di fuori della libera valutazione del giudice. Ne consegue che è illegittima la declaratoria d'esecutività del decreto adottata dal giudice dell'esecuzione sul rilievo della mancata produzione, da parte del condannato, di copia dell'atto d'opposizione.

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