Avvocato.it

Art. 136 — Contenuto del verbale

Art. 136 — Contenuto del verbale

1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell’ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l’ausiliario [ 126 ] ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione [ 499, 501 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”22″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 1517/2014

In caso di discordanza tra il verbale redatto in forma riassuntiva e quello stenotipico, non soccorre un criterio assoluto di prevalenza dell’uno o dell’altro, ma occorre rifarsi ad un principio flessibile che tenga conto delle diverse situazioni del caso concreto e la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla maggiore affidabilità di uno dei due documenti, ove adeguatamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 13117/2011

Il verbale di udienza del processo penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in attestato, perché è atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale dell’art. 2700 c.c..

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 14510/2009

L’attestazione del cancelliere in ordine alla presentazione e iscrizione nell’apposito registro esistente presso il suo ufficio di un’opposizione a decreto penale di condanna, da parte del difensore di fiducia dell’imputato, munito di procura speciale, e all’avvenuta trasmissione della predetta impugnazione all’ufficio giudiziario competente è atto di fede privilegiata e il suo contenuto resta al di fuori della libera valutazione del giudice. Ne consegue che è illegittima la declaratoria d’esecutività del decreto adottata dal giudice dell’esecuzione sul rilievo della mancata produzione, da parte del condannato, di copia dell’atto d’opposizione.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 32009/2006

Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico [art. 479 c.p.] la condotta del difensore che documenta e poi utilizza processualmente le informazioni delle persone in grado di riferire circostanze utili alla attività investigativa, verbalizzate in modo incompleto o non fedele, in quanto l’atto ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 9975/2003

Il verbale di udienza nel processo penale fa piena prova fino a querela di falso in quanto è atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale dell’art. 2700 c.c. [Fattispecie relativa a lettura contestuale di dispositivo e motivazione di sentenza di condanna con decorrenza del termine per impugnare da quella data con conseguente denuncia penale, poi archiviata, in relazione alla veridicità della formula “motivazione contestuale”].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 9759/1999

L’eventuale incompletezza del verbale di udienza, con riguardo all’esposizione dei fatti da parte del pubblico ministero, non è inquadrabile nell’ambito delle nullità di ordine generale. Peraltro, il solo fatto che nel processo verbale dell’udienza nulla si attesti circa lo svolgimento di alcune attività, di carattere ordinario, del pubblico ministero o del collegio non costituisce prova del mancato svolgimento delle stesse.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 13403/1998

La mancata indicazione nel verbale di udienza [nella specie, udienza preliminare] dell’ora di apertura e chiusura non è di per sè causa di nullità della procedura, fermo restando che l’udienza non può iniziare in ora diversa da quella stabilita; circostanza, questa, che può essere accertata anche mediante apposita certificazione di cancelleria.

[adrotate group=”22″]

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze