Cass. pen. n. 13775 del 24 gennaio 2024
Testo massima n. 1
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto per proporre querela ai sensi dell'art. 85 d.lgs. citato - Obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità - Sussistenza - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517 cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto aggravato dal mezzo fraudolento e dall'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità era divenuto procedibile a querela).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 1
Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE