Cass. pen. n. 13806 del 07 marzo 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Reato continuato - Annullamento parziale della condanna per il reato più grave - Rideterminazione della pena – Poteri del giudice del rinvio – Estensione e limiti del divieto di “reformatio in peius” - Fattispecie.


Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice del rinvio, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, non è vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. ma, per la regola del divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistente la violazione del divieto in un caso in cui il giudice del rinvio aveva aumentato la pena per il reato satellite determinandola in misura superiore a quanto disposto nel primo giudizio, pur irrogando una pena finale complessivamente inferiore).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 16995 del 2022

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4

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