Cass. pen. n. 10 del 30 giugno 1998

Testo massima n. 1


Il termine di cinque giorni entro il quale l'autorità procedente deve trasmettere gli atti di cui all'art. 291 c.p.p. al tribunale del riesame a pena di inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva impugnata, decorre dal giorno in cui l'avviso del tribunale perviene a detta autorità procedente e non già dal giorno di trasmissione dell'avviso stesso. Invero l'espressione «dare avviso» ha l'inequivoco significato di portare a conoscenza del soggetto destinatario l'atto trasmesso, gli effetti del quale non possono prodursi se non dal momento dell'avvenuta ricezione del medesimo.

Testo massima n. 2


Le dichiarazioni indizianti dei cosiddetti collaboratori di giustizia, in stato di detenzione, non documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva a norma dell'art. 141 bis c.p.p., non sono utilizzabili nei confronti di terzi.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE