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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 10 del 30 giugno 1998

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 10 del 30 giugno 1998

Testo massima n. 1

Il termine di cinque giorni entro il quale l’autorità procedente deve trasmettere gli atti di cui all’art. 291 c.p.p. al tribunale del riesame a pena di inefficacia dell’ordinanza che dispone la misura coercitiva impugnata, decorre dal giorno in cui l’avviso del tribunale perviene a detta autorità procedente e non già dal giorno di trasmissione dell’avviso stesso. Invero l’espressione «dare avviso» ha l’inequivoco significato di portare a conoscenza del soggetto destinatario l’atto trasmesso, gli effetti del quale non possono prodursi se non dal momento dell’avvenuta ricezione del medesimo.

Testo massima n. 2

Le dichiarazioni indizianti dei cosiddetti collaboratori di giustizia, in stato di detenzione, non documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva a norma dell’art. 141 bis c.p.p., non sono utilizzabili nei confronti di terzi.

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