Art. 309 – Codice di procedura penale – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione [293] del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva [281-286], salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero [310].
2. Per l'imputato latitante [296] il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura [293 3, 296 2].
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3.
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall'articolo 582.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso . Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.
9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 6459/2012
Il giudice della misura cautelare, nell'emettere una nuova misura per gli stessi fatti che fondavano la misura precedente, deve indicare specificamente i nuovi elementi indizianti, mentre quello del riesame deve motivatamente spiegare perché non opera la preclusione costituita dal precedente provvedimento. (Fattispecie riguardante nuova misura custodiale, relativa al reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., emessa sulla base di conversazioni tenute in epoca antecedente all'emissione della prima misura ma versate in atti successivamente e giudicate idonee ad irrobustire il quadro indiziario già delineato).
Cass. civ. n. 4993/2010
In tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame ed a legittimare la revoca della misura, il mero fatto dell'adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta eventualmente acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante.
Cass. civ. n. 26317/2007
In sede di riesame è possibile confermare una misura cautelare per esigenze cautelari diverse da quelle poste a base della sua applicazione, in quanto l'art. 309, comma nono, c.p.p. consente al tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento.
Cass. civ. n. 599/2004
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, l'art. 309, secondo comma, c.p.p. pone a carico dell'imputato latitante, ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame in caso di sopravvenuta esecuzione della misura cautelare, la prova in positivo di fatti concreti dai quali possa desumersi con certezza la mancanza di tempestiva ed involontaria conoscenza del provvedimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso nel quale l'imputato sosteneva che dagli atti non si evinceva alcun elemento indicativo della sua consapevolezza dell'ordinanza custodiale e la conseguente volontà di sottrarsi alla sua esecuzione).
Cass. civ. n. 22421/2003
In presenza di un'ordinanza che applica la custodia cautelare a carico di un parlamentare, quest'ultimo può chiedere il riesame fin dal momento in cui ha conoscenza del provvedimento — anche attraverso la richiesta di autorizzazione all'arresto rivolta alla Camera di appartenenza — tuttavia il termine per impugnare non decorre se non dall'esecuzione o dalla notificazione (art. 309, comma 1 c.p.p.) in quanto la predetta richiesta di autorizzazione non è atto equipollente, tenuto conto del deposito di atti previsto dall'art. 293, comma 3 c.p.p.
Cass. civ. n. 20530/2003
La richiesta di riesame della misura cautelare, a differenza dell'appello, è interamente devolutiva dei presupposti della misura ed il richiedente non può limitare tale potere ad uno solo degli aspetti quali ad esempio le esigenze cautelari, precludendo con una rinunzia ai motivi d'esame dei gravi indizi.
Cass. civ. n. 18751/2003
La richiesta del difensore di riesame del provvedimento di custodia non può essere dichiarata inammissibile, in deroga all'art. 173 c.p.p., facendo decorrere il termine per proporla, invece che dalla notificazione dell'avviso di deposito di cui all'art. 309 comma 3, dalla sua partecipazione all'interrogatorio previsto dall'art. 294, o da fatto consistente in atto previsto a diverso fine, seppure se ne desuma la sua conoscenza altrimenti conseguita del provvedimento.
Cass. civ. n. 30207/2002
Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., deve provvedersi alla trasmissione degli atti al tribunale del riesame da parte dell'autorità giudiziaria procedente è da ritenere soggetto alla regola generale di cui all'art. 172, comma 4, c.p.p., secondo cui il dies a quo non viene computato.
Cass. civ. n. 8895/2002
Non è impugnabile con richiesta di riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p. l'esecuzione di rilievi dattiloscopici e fotografici eseguiti dalla polizia giudiziaria sulla persona dell'indagato, in seguito all'applicazione di misura cautelare, in quanto essi costituiscono mera attività di polizia amministrativa e/o penitenziaria, prevista dagli artt. 23 e 26 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, e non provvedimenti restrittivi della libertà personale. (In applicazione di tale principio la Corte ha confermato il provvedimento che aveva ritenuto inammissibile la istanza di cancellazione e distruzione di rilievi dattiloscopici e fotografici eseguiti su persona sottoposta a misura restrittiva degli arresti domiciliari).
Cass. civ. n. 20362/2001
In tema di procedimento di riesame delle riesame delle misure cautelari personali la formazione del giudicato cautelare, conseguente all'ordinanza di inammissibilità per rinuncia proposta dall'avente diritto e non impugnata per cassazione, priva di ogni rilevanza il vizio del procedimento di riesame determinato dall'intempestiva trasmissione degli atti, atteso che tale trasmissione non è fine a se stessa, ma ha funzione strumentale rispetto alla decisione.
Cass. civ. n. 11313/2001
In mancanza di una specifica e tempestiva richiesta di parte, l'eventuale mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi all'effettuazione di intercettazioni di comunicazioni, non determina, di per sè, la inutilizzabilità dei risultati di dette intercettazioni, quando dagli atti emergano elementi certi dai quali sia comunque possibile desumere la sicura esistenza dei provvedimenti in questione.
Cass. civ. n. 1011/2000
In virtù del principio tempus regit actum, ai procedimenti di riesame svoltisi prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332, non si applicano le disposizioni da questa introdotte modificative dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso con il quale si deduceva la perdita di efficacia della misura per avere il pubblico ministero trasmesso gli atti al tribunale del riesame — in un procedimento di impugnazione svoltosi nel giugno del 1994 — oltre cinque giorni dal deposito della richiesta).
Cass. civ. n. 26/2000
Il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309, nono comma, c.p.p., entro il quale il Tribunale del riesame deve decidere sulla relativa istanza a pena di inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, decorre dalla data di ricezione degli atti e non da quella di emissione del decreto che fissa l'udienza in camera di consiglio per la sua trattazione.
Cass. civ. n. 14/2000
L'omissione, da parte del giudice del riesame, della pronuncia, anche d'ufficio, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p., costituisce un vizio della decisione che, come tale, può essere fatto valere esclusivamente con il ricorso per cassazione nell'ambito del procedimento de libertate e non anche con la richiesta di declaratoria dell'inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimento principale. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che nel giudizio di legittimità la predetta omissione, in quanto vizio della decisione, non può essere rilevata d'ufficio ma solo se denunciata con uno specifico, ancorché unico, motivo di impugnazione).
Cass. civ. n. 6496/1999
Una volta che l'imputato raggiunto da provvedimento coercitivo sia stato tempestivamente interrogato dal giudice, non è necessario procedere a nuovo interrogatorio a seguito di nuovo provvedimento coercitivo emesso dopo la declaratoria di inefficacia del primo per motivi procedurali (nella specie a causa dell'inosservanza del termine per l'avviso al difensore a norma dell'art. 309, comma ottavo, c.p.p.).
Cass. civ. n. 2136/1999
In tema di giudizio di appello, appartiene al giudice di secondo grado (ed anche al giudice di rinvio che debba decidere su di un appello in materia di provvedimenti restrittivi della libertà) il potere di sostituire, integrare e modificare la motivazione del provvedimento impugnato; invero, la sua cognizione, anche se circoscritta, quanto all'estensione, ai punti in contestazione, è piena e gli consente di esprimere compiutamente il suo convincimento. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'indagato che aveva sostenuto la manifesta illogicità della motivazione del tribunale, il quale aveva valorizzato le dichiarazioni di un soggetto, dichiarazioni che il Gip non aveva posto a base del provvedimento coercitivo impugnato).
Cass. civ. n. 842/1999
In caso di riconosciuta inefficacia di ordinanza applicativa di misura cautelare, quest'ultima va considerata come mai esistita, per cui, qualora venga seguita da altra ordinanza che ripristini quella misura, tale provvedimento va qualificato come «ordinanza che dispone» la misura stessa, con conseguente sua assoggettabilità al rimedio del riesame e non a quello dell'appello.
Cass. civ. n. 698/1999
In tema di riesame di misure cautelari reali, la mancata tempestiva trasmissione degli atti non determina la inefficacia del provvedimento, in quanto il richiamo al comma 10 dell'art. 309 c.p.p., contenuto nel comma 7 dell'art. 324 stesso codice, è da ritenersi effettuato con riferimento al testo precedente alla modifica introdotta con legge 8 agosto 1995 n. 332. Invero, il previgente testo dell'art. 309 non contemplava la sanzione della perdita di efficacia del provvedimento; la modifica della disciplina, pertanto, attiene alle sole misure cautelari personali e non anche a quelle reali.
Cass. civ. n. 1496/1998
Avverso l'ordinanza con cui il Gip modificata l'imputazione, integrandola con la contestazione di una circostanza aggravante (nella specie, art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 sugli stupefacenti), è esperibile solo l'appello ex art. 309 c.p.p., e non la richiesta di riesame, atteso che tale ultimo rimedio è esperibile solo nei confronti dei provvedimenti dai quali scaturisce la limitazione della libertà personale, mentre tutti gli altri provvedimenti confermativi o modificativi rientrano tra le «ordinanze in materia di misure cautelari» cui si riferisce l'art. 310.
Cass. civ. n. 917/1998
Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 309 comma 5 c.p.p., l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere, a pena di inefficacia della misura coercitiva impugnata, gli atti richiestigli al tribunale del riesame decorre dal momento in cui è pervenuta al suo ufficio la relativa richiesta e, in mancanza della prova specifica sulla data in cui la richiesta del giudice del riesame è pervenuta al P.M., la trasmissione deve ritenersi tempestiva, in quanto avvenuta dalla data in cui la richiesta presumibilmente pervenne al P.M. procedente, dal momento che l'attività amministrativa è assistita, in difetto di prova contraria, da una presunzione relativa di regolarità.
Cass. civ. n. 335/1998
Ai fini della qualificazione di un atto giuridico processuale deve aversi riguardo alla volontà che risulta espressa dall'atto e alla caratterizzazione sia formale che sostanziale del medesimo. (Nell'affermare il principio la Corte di cassazione ha qualificato l'atto come istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere e non già come richiesta di riesame per il fatto che l'istanza era diretta al giudice che procedeva ed era volta a stimolare un ulteriore apprezzamento delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura alla luce di norme di legge sopravvenute).
Cass. civ. n. 10/1998
Il termine di cinque giorni entro il quale l'autorità procedente deve trasmettere gli atti di cui all'art. 291 c.p.p. al tribunale del riesame a pena di inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva impugnata, decorre dal giorno in cui l'avviso del tribunale perviene a detta autorità procedente e non già dal giorno di trasmissione dell'avviso stesso. Invero l'espressione «dare avviso» ha l'inequivoco significato di portare a conoscenza del soggetto destinatario l'atto trasmesso, gli effetti del quale non possono prodursi se non dal momento dell'avvenuta ricezione del medesimo.
Cass. civ. n. 9/1998
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma ottavo, c.p.p., nella parte in cui non prevede, come obbligatoria, a pena di nullità, la comunicazione o informazione all'indagato, detenuto fuori della circoscrizione nella quale ha sede il tribunale del riesame, della facoltà di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo o di essere tradotto dinanzi al giudice del riesame, non sussistendo alcuna disparità di trattamento tra soggetti «ignoranti e non ignoranti» della disposizione in esame, in quanto di fronte alla norma tutti i consociati si trovano nella medesima condizione di conoscibilità di essa, né lo stato di ignoranza o di conoscenza, da parte del singolo, è situazione della quale l'ordinamento debba farsi carico con l'onere di indicazioni suppletive.
Cass. civ. n. 3497/1997
La proroga di diritto del termine, stabilito a giorni, che scada in giorno festivo non si applica ai termini dilatori computabili a giorni liberi come quello stabilito dall'art. 309 comma 8 c.p.p. per la notifica dell'avviso della data dell'udienza fissata per il riesame. Solo se anche il primo giorno della serie di tre unità minime previste fosse in ipotesi festivo bisognerebbe spostarne la decorrenza iniziale.
Cass. civ. n. 4736/1996
In tema di presentazione della richiesta di riesame, il rinvio «alle forme» previste dall'art. 582 c.p.p., effettuato dal comma 4 dell'art. 309 c.p.p. - applicabile, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.p., anche al procedimento d'appello - ricomprende anche la disposizione contenuta nel comma 2 del predetto art. 582, in virtù della quale sia le parti private, sia i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trovano, se tale luogo, però, è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ne deriva che, qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, devono considerarsi inammissibili la richiesta di riesame ovvero l'atto di appello presentati nella cancelleria della pretura della medesima sede giudiziaria.
Cass. civ. n. 4713/1996
Il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare — e quello adito in sede di appello sulla medesima questione — non incontra alcuna preclusione, quanto all'accertamento della carenza originaria e preesistente di indizi o di esigenze cautelari, nella mancata tempestiva impugnazione dell'ordinanza cautelare con la richiesta di riesame o il ricorso diretto per cassazione; l'efficacia preclusiva (limitata allo stato degli atti ed alle questioni dedotte) del cosiddetto giudicato cautelare, infatti, può conseguire esclusivamente alle decisioni, non impugnate, adottate dal tribunale ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p. in sede di esame o di appello, ovvero alle pronunce della Corte di cassazione rese nel procedimento incidentale de libertate.
Cass. civ. n. 2016/1995
È ammissibile il rimedio del riesame avverso il provvedimento con il quale il giudice competente dispone in tema di misure cautelari, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., dopo che analogo rimedio è stato esperito, con esito negativo, avverso l'ordinanza genetica della misura emessa da altro giudice, dichiaratosi o dichiarato incompetente.
Cass. civ. n. 4012/1994
Nel procedimento d'impugnazione delle misure cautelari custodiali anche l'interesse diretto ad ottenere, dopo la cessazione della custodia, una pronuncia giudiziaria ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere connotato, ai sensi dell'art. 568, comma quarto, c.p.p., dalla concretezza ed attualità; tale interesse, inoltre, essendo collegato ad un diritto di natura civilistica, deve essere espressamente o comunque inequivocabilmente manifestato e fatto valere, non potendosi sottrarre tale diritto alla ratio dell'onere della domanda ai sensi dell'art. 99 c.p.c.; ne consegue che è escluso un potere del giudice di procedere d'ufficio all'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai soli effetti di cui all'art. 314 c.p.p.
Cass. civ. n. 1009/1994
Anche la richiesta di riesame di misure cautelari, sia reali che personali, può essere proposta con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata ex art. 583 c.p.p.: in tal caso l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della predetta raccomandata o del telegramma.
Cass. civ. n. 570/1994
Il termine perentorio di dieci giorni entro il quale il tribunale del riesame deve decidere sulla richiesta avanzata dall'interessato secondo il combinato disposto del nono e decimo comma dell'art. 309 c.p.p. inizia a decorrere dal momento in cui si perfeziona l'arrivo in tribunale di tutti gli atti - e non soltanto di parte di essi - a suo tempo presentati dal P.M. al Gip a sostegno della richiesta di applicazione di misura cautelare a norma dell'art. 291, primo comma, c.p.p., sicché da tale ulteriore momento deve essere computato detto termine pure nell'ipotesi che per altra procedura di riesame, concernente altro indagato nel medesimo procedimento e separatamente trattato, il tribunale abbia la disponibilità di atti comuni ai diversi procedimenti, in quanto ciascuno di essi si riferisce ad autonomo indagato, per il quale valgono termini, forme e giudizi sostanziali differenti da quelli interessanti altro soggetto pur se implicato nel medesimo procedimento.