Cass. pen. n. 48469 del 30 dicembre 2008

Testo massima n. 1


La necessità che l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di una persona straniera, della quale risulti dagli atti la mancata conoscenza della lingua italiana, sia tradotta immediatamente in una lingua a lui nota, non implica che tale adempimento debba essere contestuale all'emissione o all'esecuzione dell'ordinanza stessa, dovendosi tener conto dei tempi tecnici richiesti per il reperimento dell'interprete e l'effettuazione della traduzione, con la conseguenza che nessuna nullità sussiste quando tali tempi siano contenuti nell'arco di pochi giorni. (Fattispecie relativa al decorso di sei giorni dalla data di emissione dell'ordinanza custodiale a quella della sua notificazione alla persona interessata, previa traduzione in lingua a lei nota).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE