Art. 143 – Codice di procedura penale – Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali

1. L'imputato [60-61] che non conosce la lingua italiana [109] ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 5486/2013

Sebbene sussista un obbligo di traduzione della sentenza, a tale adempimento deve procedersi qualora l'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana ne faccia espressa richiesta, in base ai principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE (non ancora operativa nell'ordinamento interno), secondo cui gli Stati membri devono assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l'esercizio di difesa, ivi comprese le sentenze.

Cass. civ. n. 11311/2011

La sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta.

Cass. civ. n. 38639/2009

In tema di mandato di arresto europeo, non sussiste alcun obbligo di traduzione nella lingua nazionale della persona richiesta, che non conosce la lingua italiana, della motivazione della sentenza della corte di appello che dispone la consegna. Il consegnando, anche senza oneri personali (quando sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato), ha infatti la facoltà di avvalersi di un interprete di fiducia per la traduzione della sentenza, con eventuale differimento del relativo termine per l'impugnazione. (Fattispecie in cui il consegnando si era avvalso della facoltà di non comparire all'udienza di trattazione e decisione).

Cass. civ. n. 48469/2008

La necessità che l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di una persona straniera, della quale risulti dagli atti la mancata conoscenza della lingua italiana, sia tradotta immediatamente in una lingua a lui nota, non implica che tale adempimento debba essere contestuale all'emissione o all'esecuzione dell'ordinanza stessa, dovendosi tener conto dei tempi tecnici richiesti per il reperimento dell'interprete e l'effettuazione della traduzione, con la conseguenza che nessuna nullità sussiste quando tali tempi siano contenuti nell'arco di pochi giorni. (Fattispecie relativa al decorso di sei giorni dalla data di emissione dell'ordinanza custodiale a quella della sua notificazione alla persona interessata, previa traduzione in lingua a lei nota).

Cass. civ. n. 45060/2008

In tema di misure cautelari disposte nei confronti d'indagato alloglotta che non conosca la lingua italiana, il diritto all'assistenza linguistica previsto dall'art. 143 c.p.p. richiede che l'ordinanza cautelare sia tradotta nelle parti che lo riguardano direttamente, mentre è escluso un obbligo di traduzione per quelle parti dell'ordinanza relative ad altri indagati.

Cass. civ. n. 44101/2008

La sentenza non rientra tra gli atti rispetto ai quali grava sull'autorità giudiziaria l'obbligo di traduzione nei confronti dello straniero che non comprenda la lingua italiana (fattispecie relativa a sentenza di condanna).

Cass. civ. n. 38857/2008

La sentenza emessa all'esito del rito di cui all'art. 444 c.p.p., avendo come presupposto la necessaria conoscenza da parte dell'imputato della pena di cui chiede l'applicazione, non è compresa nella categoria di atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla traduzione.

Cass. civ. n. 19136/2006

Sia la sentenza, in quanto atto scritto, che l'estratto contumaciale non rientrano tra gli atti per i quali, a norma dell'art. 143 c.p.p., è assicurata la traduzione gratuita nella lingua conosciuta dall'imputato di nazionalità straniera.

Cass. civ. n. 47039/2004

L'art. 23 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, nello stabilire che «gli atti da produrre saranno redatti sia nella lingua della parte richiedente, sia in quella della parte richiesta» e che «quest'ultima potrà richiedere una traduzione nella lingua ufficiale del Consiglio d'Europa che essa sceglierà», riguarda soltanto gli Stati come organismi di diritto internazionale e non il singolo estradando, con riguardo al quale, nel procedimento di estradizione svolto in Italia, trova applicazione, in materia di lingua, soltanto la disciplina dettata dall'art. 143 c.p.p.

Cass. civ. n. 25688/2004

L'ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dal P.M. nei confronti dello straniero alloglotta deve essere tradotto, a pena di nullità, in lingua a lui nota, a meno che non risulti dagli atti del procedimento che egli comprendesse la lingua italiana, circostanza che si deve presumere qualora da tali atti si rilevi che il soggetto si è sempre reso conto della portata dell'accusa, contrapponendovi un'adeguata difesa.

Cass. civ. n. 5052/2004

L'omessa traduzione del provvedimento custodiale nel momento in cui è emesso, ove ne ricorra il presupposto, o la mancata nomina dell'interprete per la traduzione in sede di interrogatorio di garanzia, quando non si sia già provveduto ai sensi della norma dell'art. 94, comma 1 bis, disp. att., è causa di nullità dell'atto, rispettivamente, dell'ordinanza di custodia cautelare o dell'interrogatorio di garanzia.

Cass. civ. n. 48797/2003

In base al testuale tenore dell'art. 143, comma 1, c.p.p., secondo cui l'imputato che non conosca la lingua italiana ha diritto all'assistenza di un interprete «al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti a cui partecipa», deve escludersi che già all'atto dell'arresto in flagranza di uno straniero non a conoscenza della lingua italiana si debba provvedere a farlo assistere da un interprete, atteso che, per un verso, l'arresto in flagranza non comporta la immediata «formulazione» di un'accusa a carico dell'arrestato, avendo luogo la medesima soltanto con l'interrogatorio che il giudice deve effettuare in sede di convalida dell'arresto, nell'osservanza delle forme previste dall'art. 65 c.p.p. (tra cui, in particolare, la contestazione del fatto «in forma chiara e precisa»); per altro verso, non può neppure dirsi che l'arresto in flagranza sia un atto al quale «partecipi» l'arrestato, dal momento che questi non può che limitarsi a subirlo, spettando l'iniziativa dell'atto medesimo ed il suo compimento solo ed esclusivamente alla polizia giudiziaria.

Cass. civ. n. 10717/2003

Non è abnorme e, pertanto, non è ricorribile in cassazione, il provvedimento del giudice che dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione dell'atto nella lingua conosciuta dall'imputato, in quanto la valutazione sulla necessità della traduzione si connota del carattere della discrezionalità e la motivazione, anche se presuntiva e basata sulla sola richiesta dell'imputato di traduzione, può al massimo essere valutata come erronea.

Cass. civ. n. 1767/2003

In tema di estradizione per l'estero, è onere dell'estradando, che ha interesse alla traduzione nella lingua madre della sentenza favorevole all'estradizione, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione. Ne consegue che il ricorso avverso tale sentenza, di cui non è stata richiesta la traduzione, consuma tale facoltà, presupponendone la mancanza di interesse.

Cass. civ. n. 39015/2002

Il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per l'imputato che non conosce la lingua italiana è riconosciuto dall'art. 143 primo comma c.p.p. per quegli atti attraverso i quali egli deve essere messo in grado di conoscere e comprendere l'accusa formulata contro di lui e per gli atti del procedimento cui sia chiamato a partecipare e non invece per quegli atti che l'imputato decida di redigere nel proprio interesse, quale l'atto di impugnazione, per i quali può e deve provvedere alla traduzione a sua cura.

Cass. pen. n. 38508 del 18 novembre 2002

Non può costituire causa di nullità o di inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa di un reato, delle quali si sia resa possibile la lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p. per sopravvenuta, imprevedibile impossibilità di ripetizione, il fatto che, trattandosi di persona di nazionalità straniera di cui si assuma l'incapacità ad esprimersi in lingua italiana, non sia stato provveduto a farla assistere da un interprete, atteso che l'art. 143 c.p.p. non prevede la possibilità di una tale assistenza per soggetti diversi dall'imputato.

Cass. civ. n. 37153/2002

Lo straniero, pur quando non abbia conoscenza della lingua italiana, non ha diritto a che l'ordinanza applicativa di una misura cautelare emessa nei suoi confronti sia accompagnata dalla traduzione in una lingua a lui nota, essendo la sua tutela assicurata dall'art. 94, comma 1 bis, att. c.p.p. (in base al quale il direttore dell'istituto penitenziario deve accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento custodiale, illustrandogliene, a tal fine, se occorre, il contenuto); disposizione, questa, la cui eventuale inosservanza diviene, peraltro, irrilevante qualora trattasi di ordinanza emessa all'esito di udienza di convalida del fermo o dell'arresto, nel corso della quale l'interessato, assistito dall'interprete, abbia avuto piena contezza delle accuse mosse a suo carico e degli elementi a sostegno delle stesse.

Cass. civ. n. 3043/2000

Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 143 c.p.p., quale suggerita dalla Corte costituzionale con la n. 10 del 1993, deve ritenersi che anche l'ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dal pubblico ministero sia soggetto alla disciplina dettata dal suddetto articolo e debba essere quindi tradotto, a pena di nullità, in lingua nota al condannato straniero, salvo che dagli atti del procedimento risulti che egli comprendeva la lingua italiana; ciò che, peraltro, deve presumersi qualora da tali atti si rilevi che il soggetto si è sempre reso conto della portata dell'accusa, contrapponendovi un'adeguata difesa.

Cass. civ. n. 2203/1999

L'art. 143 c.p.p., pur tenuto conto della particolare forza espansiva attribuitagli dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 10 del 1993, non impone che l'avviso dell'udienza davanti al Tribunale del riesame venga tradotto nella lingua del destinatario quando questo sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il detto avviso alcun elemento di accusa ma solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o del suo difensore.

Cass. civ. n. 2128/1999

La previsione dell'obbligo di traduzione in lingua, cui si riferisce l'art. 143 c.p.p., trova il proprio spazio in relazione allo svolgimento degli atti processuali ai quali l'indagato o imputato partecipa, e per i quali è assicurata l'assistenza dell'interprete. La necessità di garantire la consapevole partecipazione agli atti del procedimento non è tuttavia prospettabile in relazione all'ordinanza cautelare, la quale non contiene, al proprio «interno», dati informativi ovvero mirati avvertimenti in ordine alla esistenza, ed alle modalità di esercizio, di diritto e facoltà dell'indagato, «in relazione» agli effetti dell'atto, cui il difetto della traduzione in lingua si porrebbe come concreto ostacolo. Ciò tanto più nella fattispecie, laddove la misura cautelare risulta aver fatto seguito ad udienza di convalida dell'arresto, sede nella quale i motivi dell'accusa erano stati già resi noti agli indagati che, assistiti dall'interprete, avevano avuto esatta cognizione delle ragioni e della finalità dell'atto.

Cass. civ. n. 1733/1997

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 c.p.p. (Nomina dell'interprete), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui tale norma non prevede la traduzione dell'avviso dell'udienza innanzi al tribunale del riesame. Tale mancata previsione non viola, innanzitutto, il diritto di difesa, in quanto il procedimento incidentale di riesame presiede essenzialmente al controllo, sotto il profilo della legittimità e anche del merito, delle misure cautelari adottate e nello stesso non si esplica la vera e propria difesa dell'indagato, com'è dimostrato anche dal fatto che non ne è prevista la presenza e l'interrogatorio (se non, solo eventualmente, a sua richiesta e in una sede diversa, ex art. 127, comma 3, c.p.p.); la mancata previsione stessa, poi, non è in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto le situazioni del cittadino e dello straniero sono ontologicamente diverse e tali rimarrebbero anche se, relativamente alla notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza camerale, fosse prevista la traduzione. Quella del soggetto che si rechi o viva in un paese straniero, senza conoscerne la lingua, è di per sè una situazione che presenta una serie di difficoltà, alle quali lo straniero, che vi si trovi, è naturalmente e preventivamente preparato: quello che rileva è che detta situazione non si risolva in una disparità di trattamento ingiustificata, che vada cioè al di là della naturale diversità di cui si è detto, con il riconoscimento, a favore del cittadino, di vantaggi ingiustificati, nella specie chiaramente insussistenti (in quanto la «particolarità» denunciata discende, appunto e soltanto, da una ineliminabile diversità di situazione «di base»).

Cass. pen. n. 417 del 11 marzo 1997

Fra gli atti cui l'imputato partecipa seguendone — contestualmente — il compimento, rispetto ai quali l'art. 143 c.p.p. assicura l'assistenza gratuita dell'interprete, non può farsi rientrare la traduzione della sentenza che conclude il giudizio. Fuori da ogni contestualità, infatti, l'interesse a difendersi e quindi ad impugnare non è menomato dalla mancata traduzione della sentenza, a fronte della quale l'imputato, avuta cognizione del dispositivo, ha tutto il tempo per chiedere e ottenere a proprie spese la traduzione della pronuncia notificatagli.

Cass. civ. n. 843/1995

Anche l'ordine di esecuzione della pena emanato ai sensi dell'art. 656 c.p.p. è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 143 stesso codice in materia di traduzione degli atti destinati allo straniero che non conosca la lingua italiana. La traduzione non è però necessaria se dagli atti del procedimento di cognizione risulta che lo straniero capiva la lingua italiana.

Cass. civ. n. 244/1995

Non dà luogo a nullità la mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello in una lingua nota all'imputato straniero che non conosca quella italiana, quando il giudizio di appello debba svolgersi con il rito camerale, ai sensi dell'art. 599 c.p.p. Ciò in quanto la facoltà di comparire all'udienza camerale non forma oggetto di speficica indicazione che debba essere contenuta in detto decreto, ma è soltanto indirettamente desumibile dal richiamo al citato art. 599 obbligatoriamente inserito, ai sensi dell'art. 601, comma 2, c.p.p., nel decreto stesso, per cui dalla sola notifica di quest'ultimo, quale che sia la lingua in cui esso è redatto, non deriva al destinatario la conoscenza dell'anzidetta facoltà.

Cass. pen. n. 3052 del 4 febbraio 1994

L'art. 143, primo comma, c.p.p., presuppone che l'imputato non conosca la lingua italiana o la conosca tanto imperfettamente da non poter comprendere il contenuto dell'accusa e degli atti processuali cui partecipi. Inoltre anche nei casi in cui sussiste il diritto dell'imputato straniero ad essere assistito da un interprete, condizione indispensabile per l'esercizio di tale diritto è che egli dimostri o, almeno, dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana, o di non comprenderla. Ciò perché l'art. 143 c.p.p. non prevede l'obbligo indiscriminato dell'assistenz.

Cass. civ. n. 293/1994

L'art. 143, primo comma, c.p.p. che prevede, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa, va applicato ogni volta che l'imputato abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta in ordine a tutti gli atti a lui indirizzati, sia scritti che orali. Da ciò consegue il diritto dell'imputato a vedersi notificato, tradotto nella lingua a lui nota, il decreto di citazione a giudizio, che costituisce l'atto fondamentale per instaurare un corretto rapporto processuale. La violazione di tale diritto, concernendo la citazione dell'imputato, integra una nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (artt. 178 e 179, primo comma, c.p.p.). (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza di condanna di imputati, che ignoravano la lingua italiana, a cui era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio, senza la traduzione in una lingua a loro nota).

Cass. civ. n. 6318/1993

L'art. 143 c.p.p. non prevede il diritto dell'imputato ad un interprete che conosca la sua lingua di origine, ma riconosce all'imputato che ignora la lingua italiana di farsi assistere da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. L'idoneità dell'interprete a soddisfare in concreto le suddette esigenze costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito.

Cass. civ. n. 5221/1993

Il diritto di farsi assistere da un interprete, previsto dall'art. 143 c.p.p., è limitato - ove ne concorrano i presupposti – agli atti orali, e la traduzione è prescritta solo per l'atto di cui all'art. 169 stesso codice da notificare all'imputato straniero all'estero e, a richiesta dell'interessato, per gli atti indirizzati ad un cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta nel corso di un procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria avente competenza sul territorio ove tale minoranza è insediata.

Cass. civ. n. 9954/1992

Il tenore dell'art. 250, comma primo, c.p.p. lascia chiaramente intendere che la presenza dell'imputato alla perquisizione locale non è obbligatoria, sicché l'ufficiale di P.G. delegato a compiere l'atto non è tenuto ad assicurare la presenza dell'imputato medesimo che, trovandosi sul posto in stato di arresto, non gliene faccia espressa richiesta. Nè si verifica alcuna nullità qualora il decreto di perquisizione venga consegnato all'imputato senza traduzione nella sua lingua: l'art. 143 c.p.p., infatti, si limita a prevedere, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, il diritto di farsi assistere da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa nel momento in cui gli viene formulata, o di poter seguire il compimento di atti nei quali la sua partecipazione è prevista come obbligatoria, né può desumersi dagli artt. 169, comma terzo, stesso codice e 63 D.L.G. 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione) un dovere generale di traduzione degli atti scritti da notificare all'imputato che non conosce la lingua italiana.

Cass. civ. n. 5908/1991

È legittima la notifica all'imputato straniero di atti redatti in lingua italiana perché nessuna disposizione impone di norma la traduzione degli atti scritti da notificare all'imputato che non conosce la lingua italiana. Il diritto di farsi assistere da un interprete, riconosciuto dall'art. 143 c. p.p. all'imputato, italiano o straniero, che non conosca la lingua è limitato agli atti orali e la traduzione è prevista solo per l'atto di cui all'art. 169 c.p.p. da notificare all'imputato straniero all'estero e a richiesta dell'interessato, per gli atti indirizzati al cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta, nel corso di un procedimento davanti all'autorità giudiziaria avente competenza sul territorio ove tale minoranza è insediata.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze