Art. 143 – Codice di procedura penale – Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali
1. L'imputato [60-61] che non conosce la lingua italiana [109] ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.
4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15773/2018
Non deve essere tradotta nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta né la procura speciale, né l'istanza redatta dal procuratore speciale contenente le condizioni per l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo di traduzione previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. è riferito agli atti compiuti nel processo da parte del p.m. e dal giudice.
Cass. civ. n. 47534/2018
La mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità prevista dll'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. - sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa - qualora sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del difensore e non siano stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione.
Cass. civ. n. 7913/2017
In tema di traduzione degli atti, l'accertamento di cui all'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014, circa la conoscenza, da parte dell'imputato, della lingua italiana, non esige che ad effettuarlo sia direttamente l'autorità giudiziaria, né che vi partecipi il difensore, in quanto trattasi di una semplice verifica di qualità e circostanze e non di un atto a valenza difensiva. (Fattispecie in cui l'imputato, nella fase delle indagini, aveva sottoscritto i verbali di arresto e di sequestro e, in dibattimento, dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana).
Cass. civ. n. 22261/2017
La mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità prevista dll'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. - sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa - qualora sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del difensore e non siano stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione.
Cass. civ. n. 25276/2017
In caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso relativo all'omessa traduzione del provvedimento di fermo del ricorrente, rilevando l'aspecificità della censura, valutata alla luce sia delle modalità di svolgimento dell'udienza di convalida in cui il ricorrente, assistito da un interprete, era stato reso edotto dei fatti contestati e degli elementi di accusa suo carico, sia della successiva traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal G.i.p.).
Cass. civ. n. 41961/2017
In tema di diritto all'assistenza linguistica, la previsione di cui all'art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro nel novero degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta in lingua comprensibile all'indagato alloglotta; pertanto, l'omessa traduzione del decreto di sequestro non determina alcuna conseguenza giuridica e non rileva sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame.
Cass. civ. n. 32057/2017
Spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. al fine di consentire a detto imputato, che non comprenda la lingua italiana, l'esercizio di un autonomo potere di impugnazione ex art. 571 dello stesso codice.
Cass. civ. n. 23347/2017
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, dichiari, fuori udienza e in assenza di contraddittorio, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice e che non determina una stasi processuale non altrimenti rimovibile.
Cass. civ. n. 33802/2017
Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare; laddove invece la mancata conoscenza della lingua italiana emerga nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art. 294, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il giudice deve disporre la traduzione del provvedimento coercitivo in un termine congruo, ed il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data di deposito della traduzione, con la conseguente perdita di efficacia della misura in caso di omesso interrogatorio entro il termine predetto, ovvero di traduzione disposta o effettuata in un termine "incongruo".
Cass. civ. n. 26078/2016
In tema di traduzione degli atti, anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
Cass. civ. n. 28216/2016
Sono inutilizzabili le conversazioni in lingua straniera qualora non siano indicate, nel verbale di esecuzione delle operazioni di intercettazione, le generalità dell'interprete che ha proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la mancata indicazione del nominativo del traduttore impedisce il controllo sulla capacità tecnica di svolgere ed eseguire adeguatamente l'incarico affidatogli).
Cass. civ. n. 53609/2016
L'imputato alloglotta non presente alla lettura della sentenza con motivazione contestuale, in quanto autorizzato ad allontanarsi dall'aula di udienza, non ha diritto alla assistenza di un interprete al momento della lettura né alla traduzione scritta dell'atto - alla quale avrebbe avuto diritto nel caso in cui non fosse mai stato presente in giudizio e ne avesse fatto esplicita richiesta - in ragione del fatto che lo stesso, presenziando all'udienza ed allontanandosene prima della lettura della sentenza, ha, di fatto, rinunciato a tali diritti.
Cass. civ. n. 50814/2016
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., che ha recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, qualora ne faccia espressa e motivata richiesta, ha diritto di ottenere la traduzione dei documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna; un analogo diritto non sussiste, invece, con riferimento alla traduzione scritta di atti compiuti nell'ambito del procedimento estero, che può essere richiesta esclusivamente alla competente Autorità giudiziaria dello Stato di emissione del m.a.e.
Cass. civ. n. 17905/2015
L'omessa traduzione dell'ordinanza del tribunale del riesame nella lingua madre dell'indagato alloglotta non determina l'inefficacia della misura cautelare, poiché il decreto legslativo n. 32 del 2014 non ha inserito tale provvedimento tra gli atti di cui è obbligatoria la traduzione, nè detto adempimento deve ritenersi necessario, a norma dell'art. 143, comma terzo, c.p.p., in assenza di specifiche indicazioni dell'interessato, al fine di assicurare a quest'ultimo la conoscenza delle accuse a suo carico non essendo un atto che limita "ab origine" la libertà personale, ma solo una conferma del provvedimento attraverso il quale detta limitazione è stata determinata.
Cass. civ. n. 12101/2015
L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., è escluso ove lo stesso si sia reso, per causa a lui imputabile, irreperibile o latitante, con conseguente notificazione degli atti che lo riguardano al difensore.
Cass. civ. n. 11514/2015
L'obbligo di traduzione della ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del cittadino straniero sussiste a norma dell'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma primo, lett. b, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, anche nel caso di provvedimento disposto a seguito di dichiarazione di incompetenza del g.i.p. che aveva emesso originariamente il titolo custodiale, ma la sua configurabilità non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o apolide, essendo la stessa, subordinata all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana.
Cass. civ. n. 7056/2015
La proposizione della richiesta di riesame, pur se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., sempre che l'impugnazione non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione ovvero per formulare ulteriori questioni pregiudiziali di carattere strettamente procedurale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che, accogliendo erroneamente il motivo procedurale relativo alla mancata traduzione, aveva ritenuto assorbiti, non esaminandoli, i motivi di merito).
Cass. civ. n. 4283/2015
In tema di diritto alla assistenza linguistica, l'art. 143 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non prevede la traduzione del decreto di convalida del sequestro in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, per cui dal mancato espletamento di tale adempimento non discende alcuna conseguenza giuridica o influenza sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame.
Cass. civ. n. 52245/2014
In tema di traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana, previsto dall'art. 143, cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs n. 32 del 2014, non deve necessariamente essere compiuto personalmente dall'autorità giudiziaria, in quanto la conoscenza della lingua italiana può essere verificata anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato immune da vizi l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto accertata la conoscenza della lingua italiana sulla base della annotazione della polizia giudiziaria in cui si dava atto che l'indagato aveva in italiano declinato le proprie generalità, risposto alle domande rivoltegli, affermato di non voler sottoscrivere alcun atto se non alla presenza del difensore, ed aveva intrattenuto con questi un colloquio di circa quindici minuti in lingua italiana).
Cass. civ. n. 38791/2014
È legittima la convalida dell'arresto dello straniero alloglotta presentato per il giudizio direttissimo, anche senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 27067/2014
Il diritto all'assistenza dell'interprete, nei casi e nei termini previsti dall'art. 104, comma quarto-bis e dall'art. 143, comma primo, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non è configurabile in relazione ad atti e attività compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata modifica normativa.
Cass. civ. n. 32/2014
L'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana non ha diritto ad ottenere la traduzione della sentenza "tout court" ma solo se ne faccia espressa richiesta, sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, che impongono agli Stati membri di assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l'esercizio del diritto di difesa, ivi comprese le sentenze. (Fattispecie riferita al regime precedente al recepimento nell'ordinamento interno della citata normativa europea, avvenuto con il D.L. n. 32 del 4 marzo 2014, emanato successivamente ai fatti oggetto della decisione).
Cass. civ. n. 17967/2013
È valida la querela presentata oralmente dal cittadino straniero che non conosca la lingua italiana e che, all'uopo, si sia fatto assistere da persona in grado di tradurne le espressioni, non occorrendo che quest'ultima sia iscritta nell'albo degli interpreti.
Cass. civ. n. 5486/2013
Sebbene sussista un obbligo di traduzione della sentenza, a tale adempimento deve procedersi qualora l'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana ne faccia espressa richiesta, in base ai principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE (non ancora operativa nell'ordinamento interno), secondo cui gli Stati membri devono assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l'esercizio di difesa, ivi comprese le sentenze.
Cass. civ. n. 11311/2011
La sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta.
Cass. civ. n. 38639/2009
In tema di mandato di arresto europeo, non sussiste alcun obbligo di traduzione nella lingua nazionale della persona richiesta, che non conosce la lingua italiana, della motivazione della sentenza della corte di appello che dispone la consegna. Il consegnando, anche senza oneri personali (quando sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato), ha infatti la facoltà di avvalersi di un interprete di fiducia per la traduzione della sentenza, con eventuale differimento del relativo termine per l'impugnazione. (Fattispecie in cui il consegnando si era avvalso della facoltà di non comparire all'udienza di trattazione e decisione).
Cass. civ. n. 48469/2008
La necessità che l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di una persona straniera, della quale risulti dagli atti la mancata conoscenza della lingua italiana, sia tradotta immediatamente in una lingua a lui nota, non implica che tale adempimento debba essere contestuale all'emissione o all'esecuzione dell'ordinanza stessa, dovendosi tener conto dei tempi tecnici richiesti per il reperimento dell'interprete e l'effettuazione della traduzione, con la conseguenza che nessuna nullità sussiste quando tali tempi siano contenuti nell'arco di pochi giorni. (Fattispecie relativa al decorso di sei giorni dalla data di emissione dell'ordinanza custodiale a quella della sua notificazione alla persona interessata, previa traduzione in lingua a lei nota).
Cass. civ. n. 45060/2008
In tema di misure cautelari disposte nei confronti d'indagato alloglotta che non conosca la lingua italiana, il diritto all'assistenza linguistica previsto dall'art. 143 c.p.p. richiede che l'ordinanza cautelare sia tradotta nelle parti che lo riguardano direttamente, mentre è escluso un obbligo di traduzione per quelle parti dell'ordinanza relative ad altri indagati.
Cass. civ. n. 44418/2008
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti, già formati, che vengano acquisiti, a meno che la loro utilizzazione possa pregiudicare i diritti dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione. (Fattispecie in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per l'omessa traduzione in lingua italiana di documenti utilizzati ai fini della decisione e provenienti dall'autorità amministrativa francese).
Cass. civ. n. 44101/2008
La sentenza non rientra tra gli atti rispetto ai quali grava sull'autorità giudiziaria l'obbligo di traduzione nei confronti dello straniero che non comprenda la lingua italiana (fattispecie relativa a sentenza di condanna).