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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 34444 del 22 settembre 2001

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 34444 del 22 settembre 2001

Testo massima n. 1

Dalla mancata convalida del fermo non discende, stante l’assenza di una espressa previsione legislativa, l’inutilizzabilità o la nullità degli atti d’indagine compiuti dalla polizia giudiziaria in costanza di esecuzione della misura pre-cautelare. [ Fattispecie in cui dopo il fermo — poi non convalidato per carenza del pericolo di fuga — veniva redatto dalla polizia giudiziaria un verbale in cui la persona offesa riconosceva i fermati quali autori del reato poco prima denunciato ].

Testo massima n. 2

In tema di traduzione delle dichiarazioni di persona straniera, la previsione dell’art. 143, comma 2 del c.p.p. non è violata quando l’interprete nominato non conosce la lingua madre della persona esaminata, ma altra lingua che gli consenta di comunicare con essa in maniera effettiva ed efficace. [ Nell’affermare tale principio la Corte ha inoltre ritenuto che l’apprezzamento circa la comprensione linguistica in concreto rappresenti una valutazione rimessa al giudice di merito ].

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