Cass. pen. n. 2203 del 16 novembre 1999
Testo massima n. 1
L'art. 143 c.p.p., pur tenuto conto della particolare forza espansiva attribuitagli dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 10 del 1993, non impone che l'avviso dell'udienza davanti al Tribunale del riesame venga tradotto nella lingua del destinatario quando questo sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il detto avviso alcun elemento di accusa ma solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o del suo difensore.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi