Cass. pen. n. 5486 del 4 febbraio 2013
Testo massima n. 1
Sebbene sussista un obbligo di traduzione della sentenza, a tale adempimento deve procedersi qualora l'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana ne faccia espressa richiesta, in base ai principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE (non ancora operativa nell'ordinamento interno), secondo cui gli Stati membri devono assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l'esercizio di difesa, ivi comprese le sentenze.