Cass. civ. n. 423 del 5 febbraio 1975

Testo massima n. 1


L'art. 356 c.c. - che consente a chi compie una donazione o dispone per testamento a favore di un minore, di nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati - introducendo una deroga alla regola generale per cui la rappresentanza dei minori e l'amministrazione dei loro beni competono al genitore esercente la patria potestà, integra una norma eccezionale e di stretta interpretazione e non è, pertanto, applicabile alle donazioni indirette, riguardo alle quali le norme sulle donazioni dirette sono applicabili unicamente nei limiti di cui all'art. 809 c.c. (Nella specie, è stato escluso che un genitore potesse nominare, in base alla citata norma, un curatore speciale ai figli minori, autorizzandolo a riscuotere, dopo la sua morte, il premio di un contratto di assicurazione a favore dei superstiti di cui i minori stessi erano stati designati come beneficiari, avendo il giudice di merito escluso che tale designazione costituisse una donazione diretta o una disposizione testamentaria).

Testo massima n. 2


La norma di cui all'art. 1190 c.c. — secondo cui il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace — non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il pagamento è stato eseguito a persona diversa dall'incapace e dal suo rappresentante legale.

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