Art. 356 – Codice civile – Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

Chi fa una donazione [769] o dispone con testamento [587] a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati [366, 78 c.p.c.].

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'articolo 384.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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Cass. civ. n. 423/1975

L'art. 356 c.c. - che consente a chi compie una donazione o dispone per testamento a favore di un minore, di nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati - introducendo una deroga alla regola generale per cui la rappresentanza dei minori e l'amministrazione dei loro beni competono al genitore esercente la patria potestà, integra una norma eccezionale e di stretta interpretazione e non è, pertanto, applicabile alle donazioni indirette, riguardo alle quali le norme sulle donazioni dirette sono applicabili unicamente nei limiti di cui all'art. 809 c.c. (Nella specie, è stato escluso che un genitore potesse nominare, in base alla citata norma, un curatore speciale ai figli minori, autorizzandolo a riscuotere, dopo la sua morte, il premio di un contratto di assicurazione a favore dei superstiti di cui i minori stessi erano stati designati come beneficiari, avendo il giudice di merito escluso che tale designazione costituisse una donazione diretta o una disposizione testamentaria).

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