Cass. pen. n. 34860 del 17 ottobre 2002

Testo massima n. 1


Deve ritenersi valida la comunicazione dell'avviso dell'udienza di riesame al difensore dell'imputato effettuata a mezzo telefax inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore (con implicita manifestazione, quindi, della disponibilità a ricevere un tale tipo di comunicazione), ove la trasmissione risulti regolarmente avvenuta e non siano state addotte ragioni indicative di eventuale mancata ricezione le quali, peraltro, non possono validamente consistere nella mancata osservanza delle regole previste per il mantenimento in efficienza dell'apparato ricevente.

Testo massima n. 2


In tema di riesame, è valida ed efficace la notificazione dell'avviso dell'udienza camerale (ex art. 309, comma 8, c.p.p.) al difensore dell'imputato effettuata nelle forme previste dall'art. 150 c.p.p. a mezzo fax, quando la trasmissione del messaggio inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata dall'apparecchio trasmittente; in tal caso compete al destinatario del messaggio, nella specie al difensore, addurre le ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono validamente consistere nell'inosservanza delle regole idonee a garantire l'efficienza dell'apparecchio.

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