Art. 150 – Codice di procedura penale – Forme particolari di notificazione disposte dal giudice
[1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto.
2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25648/2024
In tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'estinzione irreversibile della società che consegue alla sua cancellazione dal registro delle imprese ha portata generale, non potendosi stabilire effetti differenti a seconda che detta cancellazione sia "fisiologica" ovvero predisposta per eludere le sanzioni conseguenti agli eventuali illeciti posti in essere nel suo interesse o vantaggio).
Cass. civ. n. 18623/2024
L'esercizio delle attività facenti capo al servizio idrico integrato può essere affidato in via diretta alle società "in house" (interamente partecipate dagli enti pubblici e ricadenti nell'ambito territoriale ottimale), senza che ciò determini violazione del principio comunitario di concorrenza, dal momento che tali società, pur essendo dotate di autonoma personalità giuridica, sono equiparabili a un'articolazione interna dell'ente pubblico che le ha costituite, con la conseguente necessità di rispettare i principi che informano la correttezza e la legittimità dell'attività amministrativa, in vista della tutela del peculiare interesse pubblico a cui sono preposte.
Cass. civ. n. 18021/2024
La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate "ex lege", senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale.
Cass. civ. n. 17106/2024
Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nel caso di assenza dal cantiere, dovendo esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed adottare, ove necessario, le dovute precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'esecutore dei lavori, mediante la rinunzia all'incarico ricevuto. (Fattispecie in tema di disastro colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che la demolizione di un edificio fosse eseguita in assenza di un programma e con modalità divergenti dalle "leges artis" e dalle regole della buona tecnica nella "subiecta materia").
Cass. civ. n. 7022/2024
In tema di misure cautelari personali, qualora in pendenza del ricorso per cassazione sopraggiunga la morte del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto spetta solo al giudice del procedimento principale l'accertamento della causa di estinzione del reato e l'emissione del conseguente provvedimento, a seconda della fase processuale, di archiviazione o ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 27412/2023
In tema di impugnazioni, l'effetto estensivo previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. può verificarsi solo a seguito dell'accoglimento del gravame di un coimputato non fondato su motivi esclusivamente personali, sicché non può essere invocato in relazione ad appello che la corte non abbia vagliato nel merito a causa del decesso del coimputato intervenuto nel corso del giudizio.
Cass. civ. n. 19532/2023
In tema di mantenimento dei figli, le spese straordinarie, a differenza di quelle ordinarie che si caratterizzano per la costanza e prevedibilità del loro ripetersi, sono connotate non solo dalla imprevedibilità, ma altresì dalla rilevanza, sicché vi rientrano anche i costi sostenuti per l'alloggio del figlio che frequenti studi universitari lontano dal luogo di residenza, stante quantomeno la loro usuale rilevanza, per il riconoscimento dei quali è, pertanto, necessario l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento.
Cass. civ. n. 10264/2023
In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.)
Cass. pen. n. 7706/2015
L'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è nulla o inesistente e, pertanto, il giudice è tenuto ad esaminarla, ma l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione espone il richiedente al rischio della intempestività, nell'ipotesi in cui detta istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente.
Cass. pen. n. 20586/2007
In tema di procedimento di riesame, nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire la notifica dell'avviso dell'udienza dell'indagato, l'atto è validamente notificato, anche a mezzo fax, al difensore, poiché in tale ipotesi quest'ultimo non svolge il ruolo di domiciliatario dell'indagato ma riceve la notifica nel ruolo proprio.
Cass. pen. n. 5648/2007
La notifica dell'avviso dell'udienza di riesame diretta all'imputato non è valida se effettuata mediante telefax, seppure il ricevente non sia l'imputato medesimo ma il suo difensore nella qualità di domiciliatario, perché l'impiego di mezzi tecnici, come il telefax, è consentito solo nel caso in cui occorra provvedere alla notificazione a persona diversa dall'imputato.
Cass. pen. n. 12882/2003
In tema di riesame, è valida ed efficace la notifica dell'udienza camerale al difensore dell'indagata effettuata a mezzo fax, eseguita d'urgenza in conseguenza di un rinvio e che contenga tutte le parti essenziali dell'atto quali il numero di ruolo del procedimento, il nome dell'indagata, l'autorità procedente ed il giorno dell'udienza, a nulla rilevando la mancanza o l'omessa trasmissione dell'autorizzazione all'uso del fax essendo di assoluta evidenza le circostanze di particolare urgenza.
Cass. pen. n. 34860/2002
Deve ritenersi valida la comunicazione dell'avviso dell'udienza di riesame al difensore dell'imputato effettuata a mezzo telefax inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore (con implicita manifestazione, quindi, della disponibilità a ricevere un tale tipo di comunicazione), ove la trasmissione risulti regolarmente avvenuta e non siano state addotte ragioni indicative di eventuale mancata ricezione le quali, peraltro, non possono validamente consistere nella mancata osservanza delle regole previste per il mantenimento in efficienza dell'apparato ricevente.
Cass. pen. n. 3/1997
Poiché il deposito in cancelleria della lista testimoniale di cui all'art. 468 c.p.p. ha la funzione di far conoscere, prima del dibattimento, le prove che l'interessato vorrà far acquisire e di consentire così alle parti di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria, il relativo adempimento - ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al secondo comma dell'art. 468 predetto, per la quale è d'obbligo la forma rituale dell'istanza - può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i mezzi tecnici di cui all'art. 150 c.p.p., che bene assolvono in ipotesi di corretta e completa ricezione alla funzione di comunicazione all'ufficio ed agli interessati di quanto in essa contenuto, incidendo comunque sul trasmittente, che ha l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità dell'eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della consegna materiale diretta alla cancelleria.
Cass. pen. n. 3234/1994
La disposizione di cui all'art. 150 c.p.p. (forme particolari di notificazione disposte dal giudice) costituisce una norma «aperta», dettata dall'opportunità di avvalersi anche per le notificazioni dei nuovi mezzi tecnici quali il telefax ed altri ancora da scoprire. Attese l'eterogeneità di detti strumenti e le possibili modificazioni derivanti dal processo tecnologico, la norma in esame delinea un sistema innominato di modificazione senza prevedere un procedimento standard, sicché è necessario che sia il giudice a stabilire, con decreto in calce all'atto, non solo la natura del mezzo, ma anche le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto nulla la notificazione, a norma dell'art. 171, lett. h, c.p.p., poiché l'assenza di prova circa la ricezione del fax da parte del difensore faceva assumere rilievo all'omessa emanazione del decreto, che contiene la forma da far rivestire la notificazione).
Cass. pen. n. 5741/1990
Il telefono e il telegrafo non sono comprensibili fra i «mezzi tecnici» di cui all'art. 150 c.p.p., essendo l'uso di essi disciplinato specificamente dall'articolo precedente, mentre i «mezzi tecnici» sono quelli che l'evoluzione tecnologica fornisce (esempio: telefax) o potrà fornire (norma «aperta») al di là del telefono e del telegrafo così come correntemente usati.