14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13310 del 21 marzo 2013
Posted at 15:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
Per “prima notificazione” a seguito della quale può procedersi a notificare mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma ottavo -bis, cod. proc. pen., deve intendersi solo quella relativa al primo atto del procedimento, e non anche quella relativa al primo atto di ogni grado di giudizio. [ In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita, con le modalità suddette, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello ]
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