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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13310 del 21 marzo 2013

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13310 del 21 marzo 2013

Testo massima n. 1

Per “prima notificazione” a seguito della quale può procedersi a notificare mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma ottavo -bis, cod. proc. pen., deve intendersi solo quella relativa al primo atto del procedimento, e non anche quella relativa al primo atto di ogni grado di giudizio. [ In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita, con le modalità suddette, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello ]

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