Art. 157 – Codice di procedura penale – Prima notificazione all’imputato non detenuto
1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive [110, 171 lett. g] l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.
6. La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
8-bis. [Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis.]
8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.
8-quater. L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 13310/2013
Per "prima notificazione" a seguito della quale può procedersi a notificare mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma ottavo -bis, cod. proc. pen., deve intendersi solo quella relativa al primo atto del procedimento, e non anche quella relativa al primo atto di ogni grado di giudizio. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita, con le modalità suddette, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello).
Cass. civ. n. 9499/2013
In materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato.
Cass. civ. n. 4946/2012
È ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato già dichiarata con sentenza, qualora l'imputato non sia stato in grado, senza sua colpa, di avere notizia della pendenza del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione della volontà coincide con quello dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 22745/2011
L' impossibilità della notificazione al domicilio eletto che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dagli art. 161, comma quarto e 157 comma ottavo bis, c.p.p., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato, al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l'obbligo, ex art. 161, comma quarto, c.p.p., di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.
Cass. civ. n. 43791/2008
L'art. 157, comma ottavo bis c.p.p. (introdotto dall'art. 2 D.L. 21 febbraio 2005 n. 17 conv. nella L. 22 aprile 2005 n. 60), concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicchè non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva dedotto che, a seguito della risoluzione del conflitto di competenza, il decreto di citazione per il giudizio d'appello doveva essergli notificato con una nuova prima citazione, con conseguente invalidità di quella eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo-bis c.p.p.).
Cass. civ. n. 37174/2008
Ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, c.p.p., è legittima la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello mediante consegna al difensore di fiducia, nel caso in cui l'imputato non abbia ricevuto l'avviso dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto prescritto dall'art. 161, comma primo, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la notificazione, pur diversa dal modello previsto, abbia provocato una lesione del diritto alla conoscenza e all'intervento dell'imputato ).
Cass. civ. n. 32341/2008
L'invalidità dell'elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore di fiducia, perché nella specie non autenticata, non rileva ai fini della validità della notificazione regolarmente effettuata presso il medesimo difensore ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, c.p.p.
Cass. civ. n. 19602/2008
Le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, devono essere eseguite mediante consegna di copia al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. sempre che l'imputato non abbia dichiarato o eletto domicilio. La facoltà di dichiarare o eleggere domicilio, peraltro, può essere esercitata anche dopo la nomina del difensore di fiducia ed ha l'effetto di impedire il ricorso alla notificazione per mezzo di consegna di copia al difensore.
Cass. civ. n. 42270/2006
Il disposto di cui al comma ottavo bis dell'art. 157 c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, nel testo modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005 n. 60 (secondo cui, dopo la prima notificazione all'imputato non detenuto, quelle successive, qualora egli non abbia eletto un domicilio ed abbia nominato un difensore di fiducia, sono eseguite mediante consegna a quest'ultimo, salvo che lo stesso dichiari immediatamente di non accettarla), manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., e, atteso che detta norma: a) trova fondamento in un rapporto fiduciario, e non meramente formale (come nel caso della difesa d'ufficio) tra l'imputato ed il difensore; b) lascia libero l'imputato di interromperne in ogni momento l'automatismo, mediante l'elezione di domicilio; c) lascia immutata la possibilità di rinnovazione dell'avviso di udienza, nel caso previsto dall'art. 420 bis c.p.p.; d) non impedisce, in caso di dichiarazione di contumacia, la rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, c.p.p., quale novellato proprio per renderlo conforme alle norme internazionali.
Cass. civ. n. 16717/2003
In tema di esecuzione, a fronte di una contestazione circa la regolarità della notifica dell'estratto contumaciale, il giudice, mancando la possibilità della verifica degli atti per essere stato smarrito il fascicolo processuale, non può ritenere come “verosimile” un fatto del quale non vi è alcuna prova documentale.
Cass. civ. n. 31962/2001
Costituisce dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente od inidonea quella che non rechi l'indicazione del numero civico, né quella del domiciliatario. Ne consegue che, anche in tal caso, la notificazione va effettuata mediante consegna al difensore.
Cass. civ. n. 24575/2001
In materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato.
Cass. civ. n. 21593/2001
La notificazione eseguita al difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio è valida anche se effettuata presso studio diverso da quello indicato nella elezione, atteso che l'elezione di domicilio si fonda su un rapporto fiduciario tra il soggetto processuale che se ne avvale ed il soggetto domiciliatario, in virtù del quale quest'ultimo sostituisce, agli effetti della conoscenza degli atti processuali, il primo, essendo tenuto, in virtù del rapporto interno, a comunicare al medesimo il contenuto personale rispetto a quello topografico, che connota la semplice dichiarazione della propria residenza o domicilio da parte dell'imputato.
Cass. civ. n. 6675/2000
In tema di notificazioni, vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato, ancorché in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.
Cass. civ. n. 14108/1999
Nel caso in cui la notificazione venga eseguita, ai sensi dell'articolo 157 c.p.p., mediante consegna a persona diversa dall'imputato e il consegnatario dell'atto non abbia dichiarato la inesistenza del rapporto di convivenza asserito nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'interessato che deduca la nullità della notifica, negando tale rapporto o allegando la sua avvenuta cessazione al momento della notifica, deve provare, in modo rigoroso la diversa realtà da lui prospettata. (Nella specie la Corte ha escluso la violazione delle norme in quanto la notifica del decreto di citazione era avvenuta a mani del figlio dell'imputato dichiaratosi convivente, mentre l'allontanamento dal domicilio familiare era avvenuto successivamente alla notifica dell'atto stesso).
Cass. civ. n. 2614/1999
A norma dell'art. 157, comma 3, c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 167, quando la notificazione a soggetti diversi da quelli indicati negli artt. 153 e segg. del codice di rito — e quindi anche ai difensori — avviene mediante consegna di copia dell'atto al portiere o a chi ne fa le veci, alla stessa deve seguire la comunicazione dell'eseguito adempimento, da dare al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
Cass. civ. n. 2183/1999
L'attestazione dell'ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica, circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto, proprio perché è basata su un'altrui indicazione e non è il frutto di attività d'indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità di esse, in considerazione della non coincidenza concettuale tra «convivenza» e «coabitazione» nonché del possibile carattere solo temporaneo della prima. Ne consegue che l'interessato il quale deduce la nullità della notifica, negando il rapporto di convivenza attestato nella relata, deve provare in modo rigoroso il suo assunto, tanto più se tra lui ed il prenditore dell'atto vi sia uno stretto vincolo familiare che faccia presumere l'esistenza di quel rapporto.
Cass. civ. n. 907/1999
In tema di notificazione di atti processuali, non si verifica nullità alcuna nel caso in cui le generalità della persona che falsamente abbia dichiarato la sussistenza di un rapporto di coniugio con l'imputato, siano state comunque rilevate ed annotate dall'addetto alla notificazione, unitamente all'apparente e rilevato stato di convivenza; ciò in quanto non ricorre ipotesi di incertezza assoluta circa la identità del consegnatario. D'altra parte, pur in presenza della falsa dichiarazione di cui sopra, fino a che l'interessato alla declaratoria di nullità non abbia fornito prova contraria, lo stato di convivenza del predetto consegnatario si presume, dal momento che la indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica deriva dall'apparenza della situazione e non da uno specifico accertamento.
Cass. civ. n. 13542/1998
In materia di prima notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 c.p.p., debbono considerarsi conviventi dell'imputato non soltanto le persone che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per le generalità e le qualifiche declinate all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, perché in questo caso l'ufficiale giudiziario ha il ragionevole affidamento che l'atto perverrà al destinatario.
Cass. civ. n. 6366/1998
In caso di deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, non è causa di nullità della notifica l'omessa indicazione, sulla copia ritirata o su altro documento destinato all'interessato, della data in cui la notifica si sia perfezionata con la ricezione dell'avviso del suo deposito presso la casa stessa, in quanto tale indicazione non è prevista dall'art. 157 c.p.p., né dall'art. 4 D.M. 30 settembre 1989 n. 334, né dalla legge 20 novembre 1982 n. 890 e non sarebbe possibile, poiché sulla copia destinata alla parte deve essere riprodotta la relazione delle attività di notifica compiute dall'ufficiale giudiziario che, in caso di deposito presso la casa comunale, si esauriscono con l'affissione del relativo avviso e la spedizione della raccomandata.
Cass. civ. n. 5303/1998
Il termine «collega di studio», usato nella prassi notificatoria, è idoneo a indicare l'esistenza di un rapporto di temporanea convivenza tra il consegnatario ed il destinatario, perché rientra nella più ampia espressione di «persona che conviva anche temporaneamente» con il destinatario dell'atto da notificare; esso, pertanto, assume valore non nella parte in cui documenta l'identità dell'attività di lavoro svolta da consegnatario e destinatario, bensì per l'attestazione del rapporto funzionale tra essi esistente, che solo interessa il codice di rito al fine di assicurare la ricezione finale dell'atto da parte del soggetto interessato. Ne deriva che in una struttura formata da professionisti anche di discipline diverse, i cui studi siano ubicati nello stesso stabile, l'attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di aver consegnato l'atto a «collega di studio» sta comunque a significare l'esistenza di un collegamento diretto di convivenza temporanea tra consegnatario e destinatario, che realizza le finalità perseguite dal legislatore. (Fattispecie relativa a consegna dell'atto, destinato al difensore, ad architetto esercente la propria attività professionale negli stessi locali del destinatario).
Cass. civ. n. 1460/1998
L'art. 157 c.p.p., nel disporre che la notificazione, ove non possa essere eseguita con la consegna personale dell'atto all'interessato, vada fatta nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita l'attività lavorativa, privilegia il luogo dove normalmente si vive o si lavora rispetto alla residenza anagrafica, che rappresenta solamente un dato formale non necessariamente coincidente con la realtà. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di appello che avevano disatteso la doglianza dell'imputato che sosteneva la nullità dell'intero giudizio per non essere stato notificato il decreto di citazione - consegnato, peraltro, a mani della moglie convivente - presso la sua residenza anagrafica).
Cass. civ. n. 15/1998
La diversità dei procedimenti di notificazione, secondo che questa avvenga ad opera dell'ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, diversità del regime di nullità dei due differenti tipi di notificazione. Ne consegue che non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario attività particolari dell'ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell'ufficiale giudiziario, si inquadrino nell'ambito delle medesime finalità. (Nella specie, relativa a notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale, la notificazione è stata ritenuta nulla dalla S.C. sul rilievo dell'omessa indicazione, nell'avviso di ricevimento della raccomandata, dell'esecuzione delle formalità prescritte dall'art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1982, ed è stato, conseguentemente, ritenuto nullo anche l'ordine di carcerazione emesso sulla base della sentenza stessa).
Cass. civ. n. 1370/1997
Anche in tema di notificazioni a soggetti diversi dall'imputato, per le quali l'art. 167 del codice di rito prescrive l'osservanza delle disposizioni dell'art. 157 stesso codice, vale il principio di carattere generale secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'interessato è valida dovunque essa avvenga, pure in presenza di un'elezione di domicilio, perché è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.
Cass. civ. n. 1534/1996
È legittima la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza (nella specie dinanzi al tribunale di sorveglianza) eseguita mediante consegna a mani della moglie dell'interessato, con la quale non si neghi la convivenza, a nulla rilevando la condizione di asserita irreperibilità, giacché la notificazione con il rito degli irreperibili è imposta solo allorché non sia stato possibile procedere alla notificazione a norma dell'art. 157 c.p.p.
Cass. civ. n. 589/1996
La pluralità dei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa del destinatario dell'atto non impedisce che uno degli stessi possa essere ritenuto come luogo di abituale esercizio dell'attività professionale in cui, a norma dell'art. 157, comma 1, c.p.p., può avvenire la notificazione; infatti, la menzionata pluralità dei luoghi non è incompatibile con quella continuità di esercizio professionale che è richiesta come condizione perché il destinatario sia in grado di venire a conoscenza dell'atto e per la quale non è necessaria la sua continua presenza fisica, essendo sufficiente una semplice predisposizione di mezzi stabile ed idonea allo scopo (quale un cantiere di una società di costruzione, stabile e in piena attività). Pertanto, la notificazione eseguita nel luogo in cui il destinatario svolge abitualmente la propria attività lavorativa, mediante consegna a un dipendente, è pienamente valida, in quanto il rapporto di lavoro crea quella temporanea convivenza presupposta dal citato art. 157 comma 1.
Cass. civ. n. 195/1996
È da considerare valida ed efficace la notificazione dell'atto di citazione effettuata a mani del coniuge dell'imputato, quando la convivenza risulti indicata nella relata dall'ufficiale giudiziario e dagli atti non emerga alcun elemento per ritenere che la stessa manchi. (Nella fattispecie, l'imputato aveva dedotto che il decreto di citazione gli era stato notificato mediante consegna al coniuge separato).
Cass. civ. n. 273/1994
Poiché nel procedimento esecutivo penale devono considerarsi estese al soggetto interessato tutte le garanzie previste dall'ordinamento per l'imputato nel procedimento di cognizione, in quanto praticabili, anche il procedimento di notificazione — nell'ambito dell'esecuzione — deve compiersi con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato; deve pertanto considerarsi nulla la notificazione dell'avviso prescritto dall'art. 666, terzo comma, c.p.p., effettuata al difensore nominato di ufficio dopo che erasi constatata l'impossibilità di notificazione personale ma senza che fossero state effettuate le ricerche ed emesso il decreto di irreperibilità previsto dall'art. 159 c.p.p.
Cass. civ. n. 11304/1993
La norma di cui all'art. 157 comma sesto c.p.p. (secondo cui, quando la notifica è eseguita a mani di persona convivente, del portiere o di chi ne fa le veci, la consegna «è effettuata in plico chiuso»), è diretta solo alla tutela del diritto alla riservatezza e non incide sulla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, per cui nessuna conseguenza può derivarne sul piano processuale.
Cass. civ. n. 1970/1992
L'art. 157, terzo comma, c.p.p., che riproduce l'art. 169, terzo comma, c.p.p. 1930, va interpretato nel senso che la lettera raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto mediante consegna al portiere è prescritta soltanto per le notificazioni all'imputato e non anche per le notificazioni al difensore.