Art. 157 – Codice di procedura penale – Prima notificazione all’imputato non detenuto
1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive [110, 171 lett. g] l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.
6. La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
8-bis. [Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis.]
8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.
8-quater. L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2005/2025
Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto compensabile il credito vantato per canoni di locazione da una società in concordato con quello della banca verso la propria locatrice, discendente da contratti bancari e di finanziamento, individuando il momento genetico di debenza dei canoni, anche successivi all'ammissione alla procedura concorsuale, nella data - anteriore - di stipulazione del contratto di locazione).
Cass. civ. n. 36036/2024
In tema di impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel caso di ricorrente sottoposto alla detenzione domiciliare, anche per "altra causa", non opera la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 35108/2024
In tema di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il raddoppio del termine di prescrizione ex art. 157, comma sesto, cod. pen., decorrente dalla cessazione della condotta organizzata, opera in relazione ai fatti illeciti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 11, comma 1, legge 13 agosto 2010, n. 136, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. il delitto già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rispetto al quale sussiste continuità normativa, a nulla rilevando che l'intero titolo VI-bis, libro secondo, cod. pen. sia stato inserito nell'elenco di cui all'art. 157, comma sesto, cod. pen. solo con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 6, legge 22 maggio 2015, n. 68.
Cass. civ. n. 34395/2024
In tema di circostanze, costituisce fatto valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche la rinuncia alla prescrizione, che, pur essendo evenienza successiva alla commissione del reato, rappresenta un elemento rilevante a norma dell'art. 133, comma secondo, n. 3 cod. pen.
Cass. civ. n. 30716/2024
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, richieste ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'imputato sottoposto a misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
Cass. civ. n. 30372/2024
In tema di impugnazioni cautelari reali, la notificazione all'indagato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame, prevista dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., deve essere eseguita mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, a norma dell'art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen, nel caso in cui non sia possibile effettuarla presso il domicilio in precedenza dichiarato o eletto.
Cass. civ. n. 29233/2024
L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.
Cass. civ. n. 29156/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Cass. civ. n. 28908/2024
Il delitto punibile con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. introdotta dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanze attenuanti dalle quali derivi l'applicazione di una pena detentiva temporanea.
Cass. civ. n. 28558/2024
Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541 cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 27386/2024
In tema di impugnazioni, opera anche nei confronti dell'appellante in regime di detenzione domiciliare la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio contestualmente alla proposizione del gravame, posto che tale misura alternativa, presupponendo l'avvenuta scarcerazione del sottoposto e trovando esecuzione fuori dagli istituti penitenziari, non elide l'onere imposto dall'indicata disposizione.
Cass. civ. n. 26294/2024
In tema di prescrizione, trova applicazione la disciplina di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), relativamente ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ivi compresa quella afferente ai periodi di sospensione ex art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 11, lett. b), legge cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che quello indicato costituisce regime più favorevole, sia rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. riforma Bonafede), che, vigente dal 1 gennaio 2020, ha riformulato l'art. 159, comma secondo, cod. pen., prevedendo la sospensione del corso della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto penale di condanna fino all'esecutività della sentenza o all'irrevocabilità del decreto, sia rispetto a quello delineato dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, abrogativo dell'art. 159, secondo comma, cit., che ha introdotto l'art. 161-bis, cod. pen., a termini del quale il decorso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, nonché l'art. 344-bis, cod. proc. pen., a tenore del quale, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, la mancata definizione del giudizio di appello e di quello di cassazione entro i termini rispettivamente indicati costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale). bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 11 lett. B CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 15 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 95 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. E CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2
Cass. civ. n. 25584/2024
Nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato.
Cass. civ. n. 24326/2024
In caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 24299/2024
In tema di impugnazioni avverso sentenze emesse nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dev'essere depositata, a pena d'inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronunzia della sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 23462/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'intervenuta declaratoria di inammissibilità dell'appello, al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dalla sua assistita in sede di identificazione e poi ribadita nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e durante l'esame reso in udienza).
Cass. civ. n. 23275/2024
L'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell'intestazione dell'atto di appello, all'elezione o dichiarazione già effettuata dall'appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all'allegazione dell'atto. (Fattispecie relativa all'elezione di domicilio presso il difensore effettuata da imputato detenuto, sempre presente nel giudizio di primo grado).
Cass. civ. n. 22287/2024
La dichiarazione o l'elezione di domicilio, richiesta a pena di inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., è funzionale alla "vocatio in iudicium" e, a condizione che sia depositata unitamente all'atto di appello, può essere anche antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la contraria interpretazione postula un requisito limitativo dell'accesso alla impugnazione non previsto, in violazione del principio di legalità della procedura.
Cass. civ. n. 21940/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 21930/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere personalmente sottoscritta dall'imputato al fine di consentire l'inequivoca individuazione del luogo della notifica. (Nella fattispecie la Corte non ha ritenuto sufficiente il generico richiamo del luogo di domiciliazione nell'atto di appello, che non recava la firma dell'imputato).
Cass. civ. n. 21005/2024
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità dell'appello, di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio, non può essere dallo stesso dichiarata in esito ad essa, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata con successo personalmente all'imputato.
Cass. civ. n. 20082/2024
In materia di notificazione all'imputato non detenuto, nell'ipotesi di notifica effettuata a familiare convivente ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. proc. pen., non è necessario che l'ufficiale giudiziario dia un ulteriore avviso al destinatario mediante l'invio di una lettera raccomandata.
Cass. civ. n. 19547/2024
In tema di impugnazioni, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza appellata, atteso che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado di giudizio non ha più valenza illimitata, sicché l'interessato è tenuto a depositare, con l'impugnazione, una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, eventualmente confermando quella in precedenza resa, sì da darle attualità ai fini della proposizione del gravame.
Cass. civ. n. 18370/2024
In tema di stupefacenti, nel caso di detenzione di sostanze di diverso tipo, è legittima l'esclusione della fattispecie di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, motivata con la gravità complessiva del fatto, ove sia maturata la prescrizione in relazione alla detenzione di alcune soltanto di esse, concernendo le modalità e le circostanze del fatto, suscettibili di valutazione negativa, anche la condotta detentiva prescritta.
Cass. civ. n. 17761/2024
La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa; solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio.
Cass. civ. n. 17118/2024
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, la nullità dell'elaborato disposto nel primo grado di giudizio per avere il c.t.u. utilizzato documenti irritualmente acquisiti, utili a provare i fatti principali, va fatta valere con l'appello, determinandosi nella specie un vizio processuale che, ove non ritualmente impugnato, resta sanato.
Cass. civ. n. 17055/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio effettuata per la notifica della citazione di primo grado, secondo la nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., non si estende ai gradi successivi essendo necessario, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, che venga consapevolmente rinnovata, contestualmente all'impugnazione delle parti private e dei difensori, la volontà dell'imputato. (Fattispecie in cui uno dei ricorrenti, al momento della proposizione dell'appello, era sottoposto alla detenzione domiciliare).
Cass. civ. n. 15666/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 15124/2024
In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.
Cass. civ. n. 14895/2024
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'adempimento, richiesto a pena di inammissibilità, al momento del deposito dell'impugnazione, conserva efficacia nell'ipotesi in cui, prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio, sia intervenuta la scarcerazione dell'appellante).
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, il giudice, a fronte dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo nel caso in cui ritenga fondata l'impugnazione e fornisca, al riguardo, adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado senza motivare sulla fondatezza dell'appello del pubblico ministero, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili).
Cass. civ. n. 14027/2024
L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. (Fattispecie relativa a prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, estesa negli effetti al coimputato di cui erano stati dichiarati inammissibili l'appello e il ricorso).
Cass. civ. n. 14019/2024
Gli avvisi di accertamento concernenti la sussistenza di una frode IVA idonea a giustificare la comunicazione di una notizia di reato ex art. 331 c.p.p. rientrano tra gli atti indifferibili e urgenti che possono essere notificati anche durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020.
Cass. civ. n. 13714/2024
In tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente).
Cass. civ. n. 13203/2024
L'aggravante ad effetto speciale che sia stata ritenuta nella sentenza è rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione del reato anche se, nel calcolo della pena, non sia stata indicata la misura dell'aumento conseguente al suo riconoscimento.
Cass. civ. n. 11137/2024
In tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell'indicato impedimento, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice.
Cass. civ. n. 7245/2024
In tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche. (Fattispecie relativa alla ricettazione di oltre milleduecento supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, in cui la Corte ha ritenuto il reato commesso in epoca prossima al suo accertamento in ragione della rapida obsolescenza commerciale di tal genere di prodotti e della scarsa convenienza economica a detenerli a lungo, prima della messa in vendita). (Conf.: n. 2865 del 1991,
Cass. civ. n. 7020/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi.
Cass. civ. n. 6839/2024
Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, é sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo; il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso compete a chi fonda un determinato diritto o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione, fornire, anche a mezzo presunzioni, la relativa prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad un furto di un natante ormeggiato presso un circolo nautico, aveva escluso la sussistenza di un'obbligazione di custodia senza valutare, ai fini della prova presuntiva dell'inclusione del servizio di guardiania nel contratto, tutti gli elementi indiziari acquisiti in giudizio, quali la previsione di uno specifico costo, con doppio pagamento per il noleggio e per la guardiania, e la presenza di una sottoscrizione, risultata apocrifa, di una clausola di esonero da responsabilità del circolo nell'ipotesi di furto).
Cass. civ. n. 4578/2024
In tema di locazione, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal conduttore della cosa locata trova la sua fonte nel contratto e nell'art. 1581 c.c., che richiama l'art. 1578 c.c. (vizi della cosa locata), e non nell'art. 2051 c.c., il quale si applica nella sola ipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata che aveva fondato la condanna al risarcimento dei danni, subiti dal conduttore in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi a causa di vizi interessanti la copertura del capannone locato, sull'art. 2051 c.c.).
Cass. civ. n. 4405/2024
In tema di cessione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, unitamente al trasferimento d'azienda, ai fini del rispetto del beneficium ordinis previsto dall'art. 36 della l. n. 392 del 1978, ciò che rileva è l'inadempimento del cessionario/conduttore che, da parte del locatore, deve essere fatto constatare con autonomo atto, prima di rivolgersi al cedente e di esperire l'azione giudiziale; tale atto può essere anche costituito dalla domanda di mediazione, ovvero dalla richiesta di partecipazione alla mediazione, estese - in funzione del successivo giudizio - anche al cessionario (e, nel caso di cessioni successive, all'ultimo cessionario), atteso che una simile iniziativa, per le sue caratteristiche funzionali, ben può essere considerata come una richiesta di adempimento ante causam rivolta al cessionario (o all'ultimo cessionario).
Cass. civ. n. 4357/2024
In tema di espropriazione immobiliare, l'obbligazione, assunta col contratto di donazione dal donatario di un immobile, di concedere ai donanti il godimento del cespite donato per tutta la durata della loro vita naturale non è opponibile ai creditori del donatario, né all'aggiudicatario del bene, poiché non si tratta di un'obbligazione "propter rem", bensì dell'attribuzione di un diritto personale atipico di godimento, ricollegato al "modus" della donazione, e la trascrizione della donazione modale non fa acquisire all'onere carattere reale, stante il principio di tipicità dei diritti reali e la riconduzione della donazione modale nell'ambito dei rapporti obbligatori.
Cass. civ. n. 4342/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa.
Cass. civ. n. 3583/2024
In tema di irragionevole durata del processo penale, la presunzione di insussistenza del pregiudizio per il caso di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato previsto dal comma 2-sexies, lett. a), dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, non opera in ipotesi di domanda di equa riparazione proposta dalla parte civile, per la quale la prescrizione - diversamente dall'imputato - è un elemento che semmai aggrava il patema d'animo, potendo venir meno ogni utilità della propria linea difensiva.
Cass. civ. n. 3184/2024
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.
Cass. civ. n. 3118/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dai suoi assistiti nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza).
Cass. civ. n. 1795/2024
Il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura di reato eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita a uno stesso illecito, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.
Cass. civ. n. 1227/2024
In tema di reati tributari, la sospensione del processo e del corso della prescrizione, prevista, in pendenza dell'istanza di "rateizzazione" del debito tributario, dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trova applicazione in tutti i casi in cui l'estinzione di tale debito consegue al suo pagamento dilazionato, con cadenze scaglionate nel tempo, essendo funzionale a consentire all'imputato di fruire delle cause di non punibilità disciplinate dall'art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. citato.
Cass. civ. n. 51273/2023
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.
Cass. civ. n. 49935/2023
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.
Cass. civ. n. 46476/2023
Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Cass. civ. n. 45104/2023
In tema di impugnazioni, anche nel caso di prescrizione del reato maturata a seguito di annullamento con rinvio, la corte di appello è tenuta a deliberare previa instaurazione del contraddittorio con le parti, poiché una pronuncia adottata "de plano" non consentirebbe all'imputato di rinunciare alla prescrizione, ovvero di manifestare interesse all'assoluzione con formule più ampiamente liberatorie.
Cass. civ. n. 44610/2023
La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.
Cass. civ. n. 43339/2023
Nei reati procedibili a querela, il termine di decorrenza della prescrizione va computato dalla data del commesso reato e non da quello di presentazione della querela.
Cass. civ. n. 42603/2023
In tema di elezione di domicilio, qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 42232/2023
E' legittima la notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante la consegna dell'atto ad uno solo dei suoi due difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto.
Cass. civ. n. 41858/2023
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova disposizione costituisce, per collocazione sistematica, norma generale sulle impugnazioni, non derogabile in ragione dello stato di detenzione dell'imputato al momento della proposizione del gravame).
Cass. civ. n. 41384/2023
In tema di sospensione dei termini di prescrizione per adesione del difensore alla agitazione di categoria, non assume rilievo la concomitante assenza dei testimoni da escutere che, anzi, costituisce l'effetto virtuoso della disciplina del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, adottato dall'Avvocatura il 4 aprile 2007 in adempimento dell'obbligo di legge previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modif. sui servizi pubblici essenziali, con la conseguenza che la mancata comparizione dei testi non può costituire un motivo prevalente sull'adesione al c.d. sciopero degli avvocati ai fini dello scomputo dell'intero periodo di sospensione.
Cass. civ. n. 41308/2023
Nel giudizio di primo grado, ove sia maturata la prescrizione del reato, l'eventuale prosecuzione dell'istruttoria in relazione a reati connessi non ancora prescritti non consente di esprimere alcun giudizio sull'imputazione per cui è maturata la causa estintiva, nemmeno ai fini della confisca, essendo al riguardo preclusa non solo ogni ulteriore specifica indagine istruttoria che, in ipotesi, si rendesse necessaria, stante l'autonomia dei relativi giudizi, ma anche ogni valutazione approfondita sui presupposti della responsabilità penale. (Fattispecie relativa a confisca obbligatoria diretta del prezzo del reato di corruzione, prescritto prima dell'apertura del dibattimento di primo grado).
Cass. civ. n. 34824/2023
In tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante comune dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., in caso di concorso di reati, la dichiarazione di estinzione di uno o più di essi per prescrizione non preclude al giudice la possibilità di esaminare i fatti ritenuti costitutivi del reato prescritto ai fini della valutazione della sussistenza del lucro di speciale tenuità. (Fattispecie in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti in cui la Corte ha ritenuto che la speciale tenuità vada rapportata non solo all'entità economica del danno cagionato all'Erario, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati dal reato, in termini effettivi o potenziali).
Cass. civ. n. 33560/2023
A seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi e alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, in special modo se riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che dall'annullamento per l'erroneità della precedente dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, nessuna preclusione potesse derivare in ordine alla individuazione del tempo necessario a prescrivere).
Cass. civ. n. 33355/2023
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto), che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.
Cass. civ. n. 33336/2023
Il rinvio dell'udienza disposto al fine di verificare la possibilità di rimessione della querela determina la sospensione del termine di prescrizione, posto che la richiesta di differimento, non essendo funzionale a consentire al difensore di prendere completa cognizione degli atti e a garantire un consapevole e pieno esercizio della difesa tecnica, non può essere intesa, in tal caso, come finalizzata alla concessione di un "termine a difesa" ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 33266/2023
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, in assenza di una doglianza specifica in ordine all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati tributari, aveva confermato la confisca integrale del profitto).
Cass. civ. n. 33030/2023
A fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell' art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu oculi", con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale.
Cass. civ. n. 31964/2023
In tema di prova civile, la consulenza di parte non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico, il che esclude che il c.t.p. – mero ausiliario, sprovvisto dello ius postulandi a tal fine necessario – possa far valere ritualmente l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
Cass. civ. n. 31783/2023
È viziata di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione di quest'ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado che quella di appello sul rilievo che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio era stata eseguita direttamente presso il difensore e non presso il domicilio dichiarato, senza che fosse previamente verificata la sua idoneità alla ricezione delle notifiche).
Cass. civ. n. 31744/2023
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione, da parte del consulente nominato dal giudice, di documenti che non poteva invece utilizzare, non può essere utilmente formulata, al momento del loro deposito, dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, ma deve essere formalmente proposta, a norma dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato - ossia la relazione del consulente tecnico d'ufficio -, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 29714/2023
Nel caso in cui, a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l'atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 29518/2023
In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione riguardante la statuizione concernente le spese relative all'azione civile non consente, in caso di ritenuta inammissibilità dei motivi attinenti alla responsabilità penale, di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di secondo grado, ostandovi l'autonomia del rapporto processuale afferente ai capi della sentenza concernenti la responsabilità penale rispetto a quello riguardante l'azione civile.
Cass. civ. n. 29303/2023
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore che, in seguito alla cessazione del rapporto, chieda il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non ha l'onere di provare che l'immobile era utilizzato per il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, se questa circostanza derivi dalla stessa destinazione contrattuale dell'immobile, gravando sul locatore, che eccepisce la diversa destinazione effettiva, l'onere di provare tale fatto impeditivo della suddetta pretesa, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. Qualora, invece, la destinazione contrattualmente individuata dalle parti non contempli necessariamente il contatto diretto con il pubblico, potendo implicarlo o meno, nel quadro dell'attività della parte conduttrice o anche della stessa destinazione prevista dalle parti, compete al conduttore provare che - com'era lecito nell'economia del regolamento contrattuale - l'immobile sia stato effettivamente adibito ad attività comportante il contatto in questione. (Nella specie, con riguardo alla locazione di un appartamento, le cui camere venivano pacificamente utilizzate, in aggiunta a quelle della struttura principale, per ospitare i clienti di un albergo, la S.C. ha confermato, in parte qua, la sentenza di merito che aveva ritenuto incombesse al locatore dimostrare una diversa modalità di utilizzo, onde sottrarsi all'obbligo di corrispondere al conduttore l'indennità di cui all'art. 34 della l. n. 392 del 1978).
Cass. civ. n. 27945/2023
In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna oggettivamente cumulativa, l'accoglimento o il rigetto del motivo di ricorso relativo al "punto" della decisione concernente la confisca per equivalente determina, attesa la natura sanzionatoria della predetta misura, l'utile decorso del termine di prescrizione dei reati che ne costituiscono il fondamento e la conseguente estinzione degli stessi quando il termine prescrizionale si sia esaurito prima della sentenza di legittimità.
Cass. civ. n. 27567/2023
In tema di prescrizione, nel caso in cui la connessione con reati attribuisca al giudice penale la cognizione di un'infrazione amministrativa, il processo iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all'interessato, ai sensi degli artt. 14 e 24, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 interrompe la prescrizione dell'illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 157 cod. pen., bensì quella di cui agli artt. 2943 e 2945 cod. civ.
Cass. civ. n. 26807/2023
In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione.
Cass. civ. n. 25764/2023
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, è manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della prescrizione dell'illecito dell'ente, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, 41 e 111, comma secondo, Cost., giustificandosi, in ragione della diversità di natura di tale illecito, il previsto regime derogatorio rispetto alla prescrizione del reato delle persone fisiche e costituendo il complessivo sistema di responsabilità "ex delicto" dell'ente disciplina attuativa del citato art. 41, volta ad evitare che, anziché favorire l'attività sociale, l'iniziativa economica privata rappresenti l'occasione per agevolare la commissione di reati. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso che tale disciplina contrasti con le garanzie convenzionali relative alla "matière pénale", di cui all'art. 6 CEDU, quale parametro interposto dell'art. 117 Cost., in considerazione dell'autonomia dell'illecito dell'ente rispetto al reato presupposto e della maggiore complessità del relativo accertamento).
Cass. civ. n. 25368/2023
Il contratto di locazione dell'immobile pignorato, stipulato dal debitore esecutato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, è nullo per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che la somma versata dal (preteso) conduttore al locatore deve intendersi corrisposta per un'occupazione "sine titulo", e che la procedura esecutiva può chiederne conto al debitore-locatore e non già al conduttore che abbia pagato in buona fede e sulla base di un ragionevole affidamento nella legittimazione del ricevente, essendo costui liberato ai sensi dell'art. 1189 c.c.
Cass. civ. n. 23275/2023
In caso di restituzione degli atti al pubblico ministero per l'accertata diversità del fatto ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. e di successivo nuovo esercizio dell'azione penale, non hanno effetto le cause di interruzione e di sospensione del corso della prescrizione verificatesi anteriormente alla nuova determinazione del rappresentante della pubblica accusa, trattandosi di due distinti procedimenti, in ragione della diversità del fatto.
Cass. civ. n. 20885/2023
Il contratto di locazione stipulato da un comproprietario in favore di un altro, in quanto riconducibile alla gestione d'affari altrui, è valido ed efficace nei confronti dei comproprietari non locatori che non si siano preventivamente opposti alla stipula, i quali possono ratificare l'operato del gestore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., senza particolari formalità, e chiedere al conduttore il pagamento "pro quota" dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica.
Cass. civ. n. 20884/2023
Nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
Cass. civ. n. 19568/2023
In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale: ne consegue che il "dies a quo" va individuato alla data della morte della vittima.
Cass. civ. n. 19265/2023
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.
Cass. civ. n. 18370/2023
La specifica e seria proposta di nuova locazione – suscettibile di rilevare, in relazione al disposto dell'art. 1591 c.c., ai fini della prova del danno subito dal locatore per non aver potuto dare in locazione il bene ad un canone più elevato, a causa del ritardo nella restituzione dell'immobile - può identificarsi anche con quella proveniente dallo stesso conduttore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva utilizzato, quale parametro per la quantificazione del danno ex art. 1591 c.c., il canone di cui alla proposta di rinnovo del contratto, escludendo – in ragione della qualità di pubblica amministrazione del Ministero dal quale proveniva – che la relativa attendibilità potesse essere sminuita da una supposta condizione di "soggetto debole" del conduttore, interessato comunque a mantenere in vita il rapporto).
Cass. civ. n. 16367/2023
In tema di "sale and lease back", contratto socialmente tipico, ai fini della violazione del divieto di patto commissorio non è necessaria la congiunta ricorrenza dei tre indici sintomatici, quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima e la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente, in quanto assume rilevo fondamentale che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare una causa concreta di garanzia, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, anche sulla base di altri idonei indici rivelatori.
Cass. civ. n. 16137/2023
La regola dettata dal terzo comma dell'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C., cassando con rinvio, ha dichiarato nulla la sentenza di appello confermativa della proposizione vittoriosa dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. riguardante un atto di compravendita, da parte della banca creditrice, sul rilievo che, nel giudizio di secondo grado, il terzo acquirente non aveva evocato in giudizio la debitrice alienante quale litisconsorte necessario, ma solo la banca creditrice).
Cass. civ. n. 16022/2023
In caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l'ammissibilità dell'impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più grave, l'annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per esso determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, sicché il rapporto processuale rimane "aperto" in punto pena anche in relazione all'impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi di ricorso ad essi riferiti siano inammissibili, dimodoché, se matura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell'impugnazione, ne deve essere dichiarata l'estinzione. (Fattispecie in cui il ricorso avverso la condanna per il reato più grave era stato ritenuto ammissibile in quanto questo si era prescritto prima della sentenza di appello, con la conseguenza che anche la prescrizione del reato satellite, intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, poteva essere rilevata in sede di legittimità).
Cass. civ. n. 15405/2023
Il rinvio del dibattimento disposto su richiesta del responsabile civile non determina la sospensione del corso della prescrizione, nel caso in cui la difesa dell'imputato, limitandosi a "nulla opporre", non abbia espressamente acconsentito all'istanza di differimento.
Cass. civ. n. 15237/2023
In tema di igiene e sicurezza del lavoro, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 4, comma 7, legge 22 luglio 1961, n. 628, non è idonea la notifica della richiesta dell'Ispettorato del lavoro di fornire notizie e documenti perfezionatasi con le forme della compiuta giacenza, posto che l'effettiva conoscenza di tale richiesta è elemento costitutivo del reato.
Cass. civ. n. 14779/2023
Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le
Cass. civ. n. 14423/2023
La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo il rilievo, la regola si riespande, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo, così come si verifica laddove l'appellante non abbia integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, contumace in primo grado, che non cessa per tale motivo di poter denunziare il vizio in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito sullo stato di adottabilità del minore, assunta senza che il giudice del gravame avesse integrato il contraddittorio nei confronti della madre, contumace in primo grado e non evocata nel giudizio di appello dal padre, ricorrente in cassazione).
Cass. civ. n. 14178/2023
Qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Cass. civ. n. 14067/2023
Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, con la conseguenza che, ove egli non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato, sicché la destinazione particolare dell'immobile (tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative) diviene rilevante - quale condizione di efficacia, elemento presupposto o, infine, contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto - solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a un immobile adibito a bar, aveva ravvisato nel mancato pagamento del canone di locazione e nell'esecuzione di lavori di adeguamento strutturale senza l'autorizzazione del locatore, un inadempimento del conduttore suscettibile di fondare la risoluzione del contratto di locazione, rigettando, per converso, la domanda di risoluzione proposta, in via riconvenzionale, da quest'ultimo, per non avere il locatore eseguito, a sua volta, le opere necessarie a consegnargli un immobile idoneo alla destinazione in discorso).
Cass. civ. n. 13870/2023
In tema di contratto di locazione, il mancato versamento di alcune annualità dell'imposta di registro, successive a quella iniziale, è sì sanzionato dalla normativa fiscale, ma non rileva al fine della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui all'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto.
Cass. civ. n. 12610/2023
Nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale, diversamente dall'art. 163, comma 1, n. 5), prescrive che l'atto contenga a pena di nullità unicamente l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto del giudizio, con la conseguenza che la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova non è causa di invalidità dell'atto introduttivo.
Cass. civ. n. 10983/2023
In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (Nella specie, con riferimento alla caduta dalla passerella del palco di un cine-teatro - occorsa, a causa di un improvviso "black-out" elettrico, a un tecnico incaricato di effettuare le riprese video di un evento culturale, mentre eseguiva un sopralluogo -, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al conduttore, sul presupposto che tanto il palco quanto l'impianto elettrico costituissero parti dell'immobile acquisite alla sua disponibilità).
Cass. civ. n. 9883/2023
In tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale.
Cass. civ. n. 9456/2023
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
Cass. civ. n. 8998/2023
In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.
Cass. civ. n. 8659/2023
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, per la sua natura di reato di pericolo eventualmente permanente, si perfeziona al realizzarsi della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la sua consumazione si protrae nel caso in cui siano posti in essere ulteriori atti simulati o fraudolenti, sicché i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto idoneo a mettere a repentaglio le ragioni esecutive dell'erario. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli ulteriori atti devono essere in grado, "ex se", di ledere il bene giuridico tutelato, ritenendo irrilevante che, nel caso di specie, dopo la vendita simulata di un immobile a una società, realizzata dagli indagati onde sottrarsi alle azioni esecutive per il pagamento di debiti tributari, la società acquirente avesse concesso in locazione quell'immobile a uno degli indagati).
Cass. civ. n. 8139/2023
In tema di impugnazioni, la riforma della sentenza di non doversi procedere che, accertati i fatti in contestazione, abbia dichiarato il reato estinto per un errore nel calcolo dei termini di prescrizione non deve essere preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto il ribaltamento della decisione non deriva da una valutazione delle prove dichiarative diversa da quella svolta nella sentenza di proscioglimento.
Cass. civ. n. 6991/2023
In tema di concordato in appello, l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cod. pen, della quota di sanzione per il reato prescritto, posto che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché, qualora il giudice di appello non rilevi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta prescrizione del reato ed il menzionato errore sia stato dedotto mediante ricorso per cassazione, la sentenza impugnata va annullata, dovendosi ritenere caducato anche l'accordo complessivo sulla pena.
Cass. civ. n. 6596/2023
Quando in un contratto di locazione la parte locatrice è costituita da più locatori, dal lato passivo ciascuno di essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, mentre dal lato attivo può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, trovando applicazione la disciplina della solidarietà ex art. 1292 c.c., la quale, tuttavia, non determina la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione a un contratto di locazione che prevedeva che il pagamento del canone avvenisse mediante bonifico su un conto corrente intestato a due dei plurimi locatori - aveva ritenuto che la chiusura di tale conto, a seguito del decesso dei relativi intestatari, non legittimasse in alcun modo il conduttore ad interrompere il pagamento del canone, che avrebbe dovuto invece effettuarsi al domicilio di altro co-locatore, in applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c.).
Cass. civ. n. 6338/2023
Il comproprietario può concedere in locazione la cosa comune nei limiti della propria quota ideale, dal momento che il potere di disporre di quest'ultima – assicurato a ciascun partecipante alla comunione dall'art. 1103 c.c. – non è limitato dalla disposizione di cui all'art 1105 c.c., la quale regola il potere di amministrazione della cosa comune nella sua interezza.
Cass. civ. n. 6312/2023
Qualora il giudice d'appello, in riforma della statuizione di primo grado d'inammissibilità della testimonianza ex art. 1417 c.c., abbia ammesso la prova testimoniale della simulazione, la parte appellata che, resistendo al gravame, ha insistito per la conferma della decisione è tenuta ad eccepire la nullità della pronuncia di ammissione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva all'assunzione della prova. (In applicazione di tale principio in un processo soggetto al rito del lavoro, la S.C. ha affermato l'inammissibilità dell'eccezione - sollevata per la prima volta in sede di legittimità - di nullità della testimonianza, che la parte avrebbe dovuto proporre nel grado d'appello al momento della precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione).
Cass. civ. n. 5815/2023
La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può farla valere, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a una domanda nuova ex art. 345 c.p.c., la cui inammissibilità non era stata fatta valere dalle parti né era stata rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, venendo dedotta, per la prima volta, col ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 5755/2023
In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte.
Cass. civ. n. 5735/2023
La condotta del conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo - il quale rifiuti di traferirsi in altri locali per consentire l'esecuzione dei lavori idonei a neutralizzare un accertato pericolo di crolli, poi effettivamente verificatisi - può assumere rilievo nell'eziologia del danno ed essere ritenuta da sola sufficiente a provocarlo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., solo qualora il rifiuto sia ingiustificato ed il locatore possa ritenersi liberato dalla mora nell'adempimento dell'obbligazione di riparazione a seguito di formale intimazione ex art. 1207 c.c., accompagnata dalla proposta di un provvisorio trasferimento dell'attività in altro locale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, pur in presenza di un ritardo del locatore nel procedere alle riparazioni, aveva ritenuto determinante nella causazione del danno il rifiuto opposto dal conduttore al trasferimento provvisorio in altri locali, senza previamente verificare se l'offerta di tale trasferimento, avanzata dal locatore, avesse formato oggetto di apposita intimazione ex art. 1207 c.c. e fosse stata ingiustificatamente rifiutata).
Cass. civ. n. 5377/2023
La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite; pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della declaratoria di nullità del contratto qualificato come fattispecie di "sale and lease back" riverberasse i suoi effetti anche sui distinti giudizi relativi al contratto di leasing, strettamente collegato perché attuativo di un medesimo fine illecito e stipulato in esecuzione della stessa operazione elusiva).
Cass. civ. n. 5370/2023
In materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti.
Cass. civ. n. 4947/2023
Qualora le parti del contratto di locazione di un immobile urbano definiscano transattivamente le liti giudiziarie fra loro pendenti circa la durata del rapporto e l'ammontare del canone, stabilendo, fra l'altro, una determinata scadenza per il rilascio dell'immobile ed un certo corrispettivo per il suo ulteriore godimento, questo nuovo rapporto, ancorché di natura locatizia, trova la sua inderogabile regolamentazione nei patti del negozio transattivo e, in via analogica, nella normativa generale delle locazioni urbane, ma si sottrae - data la sua genesi e l'unicità della causa che avvince il complesso rapporto - alla speciale disciplina giuridica che regola la materia delle locazioni (leggi di proroga legale, legge cosiddetta dell'equo canone e successive modificazioni) cui è assolutamente insensibile. Peraltro il precedente rapporto, che deve ritenersi convenzionalmente estinto alla data della transazione, resta regolato - per quanto riguarda il suo svolgimento e la sua cessazione - dallo stesso negozio transattivo ovvero, in mancanza di patti contrari, dalla normativa ordinaria e da quella speciale previgenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che la rinuncia all'indennità di avviamento contenuta in un accordo, trasfuso nel verbale di conciliazione concluso tra le parti a definizione di un precedente contenzioso tra le stesse, è sottratta alla sanzione della nullità ex art. 79 l. n. 392 del 1978).
Cass. civ. n. 4668/2023
In tema di azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato, per il cui esperimento è sufficiente l'esistenza di una ragione o aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale, l'estinzione del reato per prescrizione non determina l'estinzione della pretesa risarcitoria ad esso correlata, atteso che quei medesimi fatti continuano a rilevare sul piano civilistico, avendo la parte civile diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria mediante verifica dell'integrazione della fattispecie dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c..
Cass. civ. n. 2078/2023
Ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può ritenersi presupposto idoneo la sola corretta dichiarazione dello stato di latitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza del procedimento, non sostituisce, né elimina l'esigenza di una verifica, in concreto, dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato.
Cass. civ. n. 809/2023
In tema di sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen., la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari ed abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della "vocatio in iudicium" notificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l'imputato. (In motivazione la Corte ha, altresì, statuito che la negligenza informativa dell'imputato - che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 19415/2022
Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Cass. civ. n. 14033/2022
In tema di notificazioni a mezzo posta, ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria dell'atto rifiutato dal destinatario ovvero non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'operatore postale attesti, nella ricevuta della raccomandata, il compimento di tutti gli incombenti, quali l'affissione alla porta dell'abitazione o l'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'avviso di deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale.
Cass. pen. n. 58120/2017
La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. (In motivazione la Corte ha affermato che il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione personale dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto).
Cass. pen. n. 24888/2017
In tema di notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, non trovano applicazione la norma prevista dall'art. 157, comma settimo, cod. proc. pen., disposizione non richiamata dall'art. 154 del codice di rito, e quelle di cui agli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., relative alla necessità di esperire nuove ricerche e di emettere decreto di irreperibilità, istituti di garanzia dettati solo nei confronti dell'imputato.
Cass. pen. n. 21984/2017
La notificazione ai sensi dell'art 157, comma ottavo, cod. proc. pen., mediante deposito nella casa comunale seguita dalla comunicazione all'interessato a mezzo del servizio postale, si perfeziona con la ricezione della lettera raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, in difetto della cui prova la notificazione stessa deve considerarsi nulla. (Nella fattispecie, la Corte, rilevata la mancanza in atti dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata concernente la notificazione all'imputato, secondo le modalità dell'art. 157, comma ottavo, cit., dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, ha ritenuto che ricorresse una nullità a regime intermedio, inficiante, in quanto ritualmente eccepita, altresì il decreto di citazione in appello e la sentenza emessa ad esito del relativo giudizio).
Cass. pen. n. 18141/2017
Per le notifiche degli atti processuali dirette ad imputato dichiarato inabilitato si osservano le forme di cui all'art. 166 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo qualora l'imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma primo, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento. (In motivazione, la S.C. ha valorizzato i principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 11 marzo 2009, in tema di notifiche ai soggetti sopposti ad amministratore di sostegno).
Cass. pen. n. 8888/2017
La forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo, del D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modd. dalla legge 22 aprile 2005 n. 60, secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ritualmente effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, anziché nel domicilio eletto, presso il difensore di fiducia che, peraltro, aveva partecipato al giudizio).
Cass. pen. n. 2416/2017
La nullità derivante dalla avvenuta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata in tutti i casi in cui risulti provato che la notificazione non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che il rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, pur non realizzando una acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell'atto, imponendo al difensore l'onere di allegazione delle circostanze particolari impeditive di tale conoscenza).
Cass. pen. n. 34889/2016
Il richiamo operato dall'art. 163 cod. proc. pen. all'art. 157 cod. proc. pen. in ordine alle formalità da osservare per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto deve essere inteso come limitato alla sola individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell'atto e non invece al luogo o alle modalità di notificazione. (Fattispecie in cui la Corte, attesa l'impossibilità di effettuare la notificazione nel domicilio dichiarato, ha ritenuto legittima la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 8592/2016
La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello.
Cass. pen. n. 24575/2015
L'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina; né può considerarsi come "prima notificazione" all'imputato non detenuto, la prima notificazione effettuata dopo la scarcerazione a soggetto che aveva ricevuto le precedenti notifiche, nell'ambito dello stesso procedimento, versando nella condizione di detenuto. (Nella specie, il ricorrente aveva dedotto di non essere stato a conoscenza dello svolgimento del giudizio di rinvio in grado di appello, per il quale il decreto di citazione a giudizio era stato notificato ai sensi dell'art. 157, comma otto bis, cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 17708/2015
In tema di notificazioni a mezzo posta, qualora l'agente postale consegni il piego nelle mani proprie del destinatario è sufficiente, per la validità della notifica, che quest'ultimo sottoscriva l'avviso di ricevimento e il registro di consegna, non essendo necessaria l'indicazione delle generalità del consegnatario quando l'attestazione della consegna del plico a mano dello stesso non crei alcuna incertezza sulla sua identità. (Fattispecie in cui la Corte ha reputato corretta la dichiarazione di contumacia dell'imputato, a seguito di notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita a mani proprie di persona che l'agente postale attestava, sotto la propria responsabilità, identificarsi con il destinatario dell'atto).
Cass. pen. n. 10612/2015
È valida la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, effettuata mediante consegna ad impiegato dello studio legale presso il quale lo stesso ha eletto domicilio, a nulla rilevando che la consegna non sia avvenuta a mani del difensore ma di suo collaboratore, né che costui non fosse conosciuto dall'imputato, essendo l'atto pervenuto nel luogo da questi indicato e consegnato a persona legittimata a riceverlo ai sensi dell'art. 157 cod.proc.pen.
Cass. pen. n. 5722/2015
Il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa. L'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell'art. 171, lett. d), cod. proc. pen. che, inficiando il procedimento della "vocatio in ius", ha carattere assoluto ai sensi dell'art. 179 stesso codice.
Cass. pen. n. 2818/2015
La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso "deficit" di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato per avere il difensore d'ufficio dapprima svolto la sua attività nel corso di tutto il giudizio d'appello senza mai eccepire alcunché e poi proposto ricorso per cassazione limitandosi a rilevare l'irrituale notificazione senza, tuttavia, lamentare l'ignoranza del suo assistito; difforme n. 8150 del 2014 non massimata).
Cass. pen. n. 44880/2014
La nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di ufficio, ove l'imputato aveva in precedenza eletto domicilio, anziché in quello successivamente dichiarato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, rimanendo, comunque, priva di effetti se non è dedotta tempestivamente, in quanto essa è soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, poiché il difensore di fiducia, comparso nel giudizio di appello, era stato nominato con designazione in calce ad una memoria che conteneva l'indicazione della data dell'udienza).
Cass. pen. n. 38578/2014
In tema di notificazioni all'imputato, qualora la notificazione del decreto di citazione sia effettuata a mani di persona convivente del destinatario come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata e a tal fine non è sufficiente l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell'atto in questione.
Cass. pen. n. 13051/2014
L'impossibilità della notificazione al domicilio eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.
Cass. pen. n. 3184/2014
È affetta da nullità assoluta ed insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato avvenuta in udienza mediante lettura dell'atto al sostituto processuale del difensore, non potendo trovare applicazione il principio di equipollenza della lettura alle notificazioni previsto dall'art. 148, comma quinto, cod. proc. pen., che riguarda unicamente "i provvedimenti" e "gli avvisi dati dal giudice verbalmente" e non anche gli atti processuali che devono essere necessariamente consegnati al destinatario.
Cass. pen. n. 16615/2013
In tema di notificazioni, il rifiuto del difensore di accettare la notifica degli atti diretti al proprio assistito deve essere enunciato, per produrre effetti, o contestualmente all'atto di nomina o, con comunicazione diretta all'autorità procedente, subito dopo quest'ultima, ma sempre prima della notifica di un atto.
Cass. pen. n. 9499/2013
In materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato.
Cass. pen. n. 13310/2013
Per "prima notificazione" a seguito della quale può procedersi a notificare mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma ottavo -bis, cod. proc. pen., deve intendersi solo quella relativa al primo atto del procedimento, e non anche quella relativa al primo atto di ogni grado di giudizio. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita, con le modalità suddette, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello).
Cass. pen. n. 8150/2012
La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, anche quando il difensore d'ufficio partecipa al giudizio senza nulla eccepire, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l'imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo.
Cass. pen. n. 4946/2012
È ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato già dichiarata con sentenza, qualora l'imputato non sia stato in grado, senza sua colpa, di avere notizia della pendenza del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione della volontà coincide con quello dell'impugnazione.
Cass. pen. n. 155/2012
È legittima la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, quando la rilevata mancanza delle persone abilitate a ricevere il piego non sia stata riferita dall'ufficiale giudiziario, o dall'agente postale, mediante l'utilizzo di formule sacramentali o la pedissequa ripetizione della dizione normativa, trattandosi di una situazione di fatto che può essere certificata o risultare in modo inequivocabile da numerose altre attestazioni, relative al fatto di avere trovato il domicilio chiuso, di non avere avuto risposta, di non avere trovato alcuno, ovvero di essere stati costretti a procedere mediante deposito dell'atto e immissione dell'avviso nella cassetta postale. (Fattispecie in cui l'ufficiale postale aveva omesso di specificare formalmente nella relata la mancanza o la inidoneità delle persone abilitate a ricevere il plico).
La notificazione è validamente eseguita quando il destinatario rifiuti di ricevere materialmente l'atto dopo averne preso cognizione dei contenuti, secondo la rituale attestazione compiuta dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica, dovendosi ritenere tale comportamento equivalente alla consegna dell'atto, senza che si renda necessario procedere alle ulteriori ricerche previste dall'art. 157, comma settimo, c.p.p.
Cass. pen. n. 28451/2011
La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non sia reperito l'imputato né vi siano altre persone idonee a ricevere).
Cass. pen. n. 22745/2011
L' impossibilità della notificazione al domicilio eletto che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dagli art. 161, comma quarto e 157 comma ottavo bis, c.p.p., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato, al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l'obbligo, ex art. 161, comma quarto, c.p.p., di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.
Cass. pen. n. 19995/2011
È nulla la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza effettuata a mezzo del servizio postale con consegna a persona non identificata nè identificabile che abbia apposto una sottoscrizione illeggibile. (Fattispecie in tema di restituzione in termine).
Cass. pen. n. 24263/2010
È legittima la notifica di atti nei confronti dell'imputato non detenuto, con le modalità di cui all'art. 157, comma ottavo bis, c.p.p., pur se la prima notificazione (nella specie, consistente nella notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari) sia stata effettuata quando il medesimo era ancora soltanto indagato, perché all'indagato non si estendono solo i diritti e le garanzie previste per l'imputato ma ogni altra disposizione che a quest'ultimo faccia riferimento.
Cass. pen. n. 43791/2008
L'art. 157, comma ottavo bis c.p.p. (introdotto dall'art. 2 D.L. 21 febbraio 2005 n. 17 conv. nella L. 22 aprile 2005 n. 60), concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicchè non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva dedotto che, a seguito della risoluzione del conflitto di competenza, il decreto di citazione per il giudizio d'appello doveva essergli notificato con una nuova prima citazione, con conseguente invalidità di quella eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo-bis c.p.p.).
Cass. pen. n. 39939/2008
È viziata da nullità assoluta, come tale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado effettuata a residenza diversa da quella dell'imputato e consegnata a mano della sorella non convivente "incaricata al ritiro", in quanto manca il rapporto di convivenza tra il destinatario dell'atto e il consegnatario e la qualifica di 'incaricato al ritirò è estranea alle previsioni di cui all'art. 157 c.p.p. ed è priva di significato al di fuori di un rapporto di dipendenza tra il destinatario dell'atto e il consegnatario.
Cass. pen. n. 38161/2008
Non è causa di nullità della notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma primo, c.p.p. l'omessa indicazione, nella relazione dell'ufficiale giudiziario, della qualità del consegnatario dell'atto, in mancanza di prova, da parte di costui, del difetto di detta qualità, nonché, quando prevista, della relazione di convivenza, altrimenti presunta.
Cass. pen. n. 37174/2008
Ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, c.p.p., è legittima la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello mediante consegna al difensore di fiducia, nel caso in cui l'imputato non abbia ricevuto l'avviso dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto prescritto dall'art. 161, comma primo, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la notificazione, pur diversa dal modello previsto, abbia provocato una lesione del diritto alla conoscenza e all'intervento dell'imputato ).
Cass. pen. n. 37054/2008
Quando si procede alla notificazione nelle forme di cui all'art. 157, comma ottavo, c.p.p., la comunicazione dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto può essere ricevuta dal portiere dello stabile, tale qualificatosi al momento della consegna, mentre l'onere di fornire la prova dell'eventuale inesistenza del servizio di portierato presso il proprio domicilio grava sul destinatario che intenda contestare la validità della notificazione.
Cass. pen. n. 32341/2008
L'invalidità dell'elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore di fiducia, perché nella specie non autenticata, non rileva ai fini della validità della notificazione regolarmente effettuata presso il medesimo difensore ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, c.p.p.
Cass. pen. n. 19602/2008
Le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, devono essere eseguite mediante consegna di copia al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. sempre che l'imputato non abbia dichiarato o eletto domicilio. La facoltà di dichiarare o eleggere domicilio, peraltro, può essere esercitata anche dopo la nomina del difensore di fiducia ed ha l'effetto di impedire il ricorso alla notificazione per mezzo di consegna di copia al difensore.
Cass. pen. n. 41063/2007
In tema di prima notificazione all'imputato non detenuto, la procedura di notifica mediante consegna al difensore di fiducia, prevista dall'art. 157, comma ottavo bis, c.p.p., si applica anche nel caso in cui l'imputato abbia previamente dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni ai sensi dell'art. 161 c.p.p.
Cass. pen. n. 35866/2007
È valida la prima notificazione all'imputato non detenuto che sia stata effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto al fratello, nei locali dell'azienda commerciale in cui entrambi lavoravano, non fissando l'art. 157 c.p.p. alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui detta notifica può essere eseguita e implicando il rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima impresa la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale e l'invio della raccomandata.
Cass. pen. n. 35639/2007
Non costituisce causa di nullità della notificazione, ma semplice sua irregolarità, l'omissione, da parte dell'ufficiale giudiziario, della nuova ricerca dell'imputato non detenuto, a norma dell'art. 157, comma settimo, c.p.p., non rientrando essa tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 171 stesso codice e non essendo riconducibile ad alcuna delle nullità di ordine generale di cui al successivo art. 178.
Cass. pen. n. 42270/2006
Il disposto di cui al comma ottavo bis dell'art. 157 c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, nel testo modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005 n. 60 (secondo cui, dopo la prima notificazione all'imputato non detenuto, quelle successive, qualora egli non abbia eletto un domicilio ed abbia nominato un difensore di fiducia, sono eseguite mediante consegna a quest'ultimo, salvo che lo stesso dichiari immediatamente di non accettarla), manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., e, atteso che detta norma: a) trova fondamento in un rapporto fiduciario, e non meramente formale (come nel caso della difesa d'ufficio) tra l'imputato ed il difensore; b) lascia libero l'imputato di interromperne in ogni momento l'automatismo, mediante l'elezione di domicilio; c) lascia immutata la possibilità di rinnovazione dell'avviso di udienza, nel caso previsto dall'art. 420 bis c.p.p.; d) non impedisce, in caso di dichiarazione di contumacia, la rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, c.p.p., quale novellato proprio per renderlo conforme alle norme internazionali.
Cass. pen. n. 36634/2005
La disposizione di cui all'art. 157, comma 3, c.p.p., per la quale in caso di notificazione a mani del portiere o del suo sostituto l'ufficiale giudiziario deve dare notizia dell'avvenuta notificazione al destinatario dell'atto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si applica, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 167 c.p.p., anche alle notificazioni a soggetti diversi dell'imputato, e quindi al difensore. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 841/2004
Non costituisce causa di nullità della notificazione, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 171 c.p.p., ma dà luogo a semplice irregolarità, la mancata reiterazione degli accessi, in violazione di quanto previsto dall'art. 157, comma settimo, c.p.p. e dall'art. 59 att. c.p.p.
Cass. pen. n. 16717/2003
In tema di esecuzione, a fronte di una contestazione circa la regolarità della notifica dell'estratto contumaciale, il giudice, mancando la possibilità della verifica degli atti per essere stato smarrito il fascicolo processuale, non può ritenere come “verosimile” un fatto del quale non vi è alcuna prova documentale.
Cass. pen. n. 14818/2003
È nulla la notificazione della citazione in giudizio dell'imputato effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p., qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, in quanto, da un lato, la previsione di cui all'art. 158 c.p.p. — per la quale gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata — non consente di presumere il ricevimento di quest'ultima e dall'altro l'art. 171, comma 1, lett. f) c.p.p., sancendo la nullità della notificazione ove non sia stata data la comunicazione prescritta dall'art. 157, comma 8, si riferisce all'intera procedura prevista da quest'ultima norma, ivi compresa quella relativa al ricevimento della raccomandata.
Cass. pen. n. 9907/2003
In tema di notificazione, è sufficiente che la comunicazione dell'avvenuta notifica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento prescritta dall'art. 157, comma 3 e 8 c.p.p. contenga la dizione «atto giudiziario», che ne assicura la conoscibilità, in quanto è interesse della parte recarsi presso la casa comunale per ritirarlo, non richiedendosi l'indicazione del numero di procedimento e della più specifica tipologia dell'atto. (Fattispecie in tema di decreto penale di condanna).
Cass. pen. n. 17179/2002
In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, la sentenza 23 settembre 1998, n. 346 della Corte costituzionale - con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui non prevede che in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità delle altre persone abilitate a ricevere il plico) venga data notizia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità prescritte, nonché in quella in cui dispone che il piego venga restituito al mittente, in ipotesi di mancato ritiro, una volta decorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale - produce effetti anche con riferimento alle notificazioni eseguite prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché il procedimento nel quale esse sono state effettuate non sia stato ancora definito con decisione avente autorità di cosa giudicata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto nulla la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita con le formalità contemplate dall'art. 8 legge n. 890 del 1982 prima della pubblicazione della sentenza n. 346/1998 della Corte costituzionale dichiarativa della sua illegittimità).
Cass. pen. n. 31962/2001
Costituisce dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente od inidonea quella che non rechi l'indicazione del numero civico, né quella del domiciliatario. Ne consegue che, anche in tal caso, la notificazione va effettuata mediante consegna al difensore.
Cass. pen. n. 24575/2001
In materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato.
In materia di notificazione, la presunzione di veridicità che assiste la relata in cui l'ufficiale giudiziario attesta che il consegnatario dell'atto è convivente con l'interessato, può essere da questi contrastata — attesa la libera valutazione attribuita al giudice — ma solo a condizione che venga fornita una prova contraria precisa e rigorosa, la quale in nessun caso può consistere in una «autocertificazione» della insussistenza della situazione di convivenza.
Cass. pen. n. 21593/2001
La notificazione eseguita al difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio è valida anche se effettuata presso studio diverso da quello indicato nella elezione, atteso che l'elezione di domicilio si fonda su un rapporto fiduciario tra il soggetto processuale che se ne avvale ed il soggetto domiciliatario, in virtù del quale quest'ultimo sostituisce, agli effetti della conoscenza degli atti processuali, il primo, essendo tenuto, in virtù del rapporto interno, a comunicare al medesimo il contenuto personale rispetto a quello topografico, che connota la semplice dichiarazione della propria residenza o domicilio da parte dell'imputato.
Cass. pen. n. 6675/2000
In tema di notificazioni, vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato, ancorché in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.
Cass. pen. n. 5831/2000
L'agente postale, incaricato del recapito della raccomandata con ricevuta di ritorno recante la comunicazione all'imputato del deposito dell'atto processuale presso la casa comunale, deve attestare sulla predetta ricevuta di aver preavvisato il destinatario mediante affissione di avviso alla porta dell'abitazione o inserimento nella cassetta della corrispondenza, del deposito della raccomandata stessa presso l'ufficio postale. La mancata osservazione di tali formalità determina la nullità della notifica, poiché non è dato presumere da parte dell'imputato la conoscenza del deposito in questione.
Cass. pen. n. 3124/1999
Gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata, con cui l'ufficiale giudiziario ne dà comunicazione, e non dal ritiro della stessa, che l'interessato può rinviare o non effettuare ad libitum.
Cass. pen. n. 14108/1999
Nel caso in cui la notificazione venga eseguita, ai sensi dell'articolo 157 c.p.p., mediante consegna a persona diversa dall'imputato e il consegnatario dell'atto non abbia dichiarato la inesistenza del rapporto di convivenza asserito nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'interessato che deduca la nullità della notifica, negando tale rapporto o allegando la sua avvenuta cessazione al momento della notifica, deve provare, in modo rigoroso la diversa realtà da lui prospettata. (Nella specie la Corte ha escluso la violazione delle norme in quanto la notifica del decreto di citazione era avvenuta a mani del figlio dell'imputato dichiaratosi convivente, mentre l'allontanamento dal domicilio familiare era avvenuto successivamente alla notifica dell'atto stesso).
Cass. pen. n. 10598/1999
In tema di notificazioni a mezzo posta, la Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopramenzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento, nonché del terzo comma del medesimo articolo, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. Tale sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 136 Cost. e dall'art. 30 della legge n. 87 del 1953, ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma si applica immediatamente a tutti i rapporti non esauriti, vale a dire quelli rispetto ai quali non è intervenuta una decisione passata in giudicato ovvero altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto processuale. (Fattispecie nella quale si era proceduto alla notificazione del decreto di citazione in appello a mezzo posta ed in assenza del destinatario senza dare comunicazione allo stesso del compimento delle formalità prescritte e del deposito del piego con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mentre il piego era stato restituito al mittente dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale).
Cass. pen. n. 2183/1999
L'attestazione dell'ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica, circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto, proprio perché è basata su un'altrui indicazione e non è il frutto di attività d'indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità di esse, in considerazione della non coincidenza concettuale tra «convivenza» e «coabitazione» nonché del possibile carattere solo temporaneo della prima. Ne consegue che l'interessato il quale deduce la nullità della notifica, negando il rapporto di convivenza attestato nella relata, deve provare in modo rigoroso il suo assunto, tanto più se tra lui ed il prenditore dell'atto vi sia uno stretto vincolo familiare che faccia presumere l'esistenza di quel rapporto.
Cass. pen. n. 3741/1999
La notifica ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 157 c.p.p. (deposito nella casa comunale con comunicazione all'interessato tramite il servizio postale) si perfeziona con la ricezione della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario; nel caso, tuttavia, di omessa consegna della stessa (per mancanza od inidoneità della persona normativamente individuata), l'art. 8 comma 2 della legge 20 novembre 1982 n. 890 prevede alcuni adempimenti formali a carico dell'ufficiale postale che deve darne atto nella ricevuta di ritorno che accompagna la raccomandata: lo stesso infatti deve provvedere alla affissione di avviso alla porta di ingresso della abitazione del destinatario, ovvero alla immissione dell'avviso stesso nella sua cassetta postale. Tali adempimenti, raccordandosi con quelli espletati dall'organo notificatore, formano un'unità indissolubile, finalizzata alla conoscenza legale dell'atto da parte dell'interessato e nessuna presunzione può supplire alla loro assenza. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale che aveva rigettato l'incidente di esecuzione con il quale il ricorrente intendeva far valere la nullità della notifica della sentenza contumaciale di condanna notificatagli ex art. 157 comma 7 c.p.p., ma priva, sull'avviso di ricevimento, dalla indicazione delle espletate incombenze relative all'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale).
Cass. pen. n. 6384/1999
In tema di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (relativa, tra l'altro, alla notificazione di atti a mezzo posta) nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario dopo soli dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. Deve quindi ritenersi che la concreta possibilità di conoscenza del contenuto dell'atto da parte del destinatario sia pregiudicata ogniqualvolta la restituzione al mittente sia avvenuta dopo un periodo di giacenza eccessivamente breve. (Nella fattispecie, la Corte, in accoglimento del ricorso dell'imputato e ritenendo essere stato violato il diritto di difesa, ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito, in quanto il decreto di citazione a giudizio in grado di appello, notificato a mezzo posta, era stato restituito al mittente dopo dieci giorni di giacenza).
Cass. pen. n. 1739/1999
In tema di invalidità della notificazione, qualora la consegna della copia sia effettuata a mani di persona indicata con la specificazione del rapporto di parentela, non è necessario che la relata rechi la indicazione delle generalità della suddetta, la cui capacità si presume sino a prova del contrario, dal momento che sia l'art. 157 c.p.p., che l'art. 7 legge 20 novembre 1982 n. 890, nel negare all'ufficiale giudiziario ed all'agente postale la possibilità di eseguire notifica tramite consegna dell'atto a minore degli anni quattordici, ovvero a persona in stato di manifesta incapacità di intendere e volere, non impongono il compimento di particolari indagini per accertare la capacità del consegnatario.
Cass. pen. n. 5505/1999
Il sistema delle notificazioni - che, nel privilegiare la notificazione a mani proprie, prevede una serie di possibilità alternative ugualmente valide ed efficaci, sempre che ricorrano le condizioni per cui siano consentite nel singolo caso - è fondato, sia nel codice processuale vigente sia in quello abrogato, sulla conoscenza legale dell'atto e, sempre che siano compiute le formalità prescritte e la legge sia rispettata, non permette che possa essere fornita la prova di mancata conoscenza dell'atto o di mancata conoscenza entro un determinato termine utile. (Fattispecie in cui la notificazione del decreto di citazione a giudizio era stata eseguita nel luogo di lavoro del notificando a mani del superiore gerarchico, reputata persona equiparabile al «convivente», e nella quale la notificazione si è ritenuta perfezionata nel momento della consegna dell'atto al detto superiore gerarchico, a nulla rilevando il successivo atto - verificatosi, secondo il ricorrente, senza il rispetto del termine di comparizione - della consegna all'interessato da parte del superiore).
Cass. pen. n. 2614/1999
A norma dell'art. 157, comma 3, c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 167, quando la notificazione a soggetti diversi da quelli indicati negli artt. 153 e segg. del codice di rito — e quindi anche ai difensori — avviene mediante consegna di copia dell'atto al portiere o a chi ne fa le veci, alla stessa deve seguire la comunicazione dell'eseguito adempimento, da dare al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
Cass. pen. n. 907/1999
In tema di notificazione di atti processuali, non si verifica nullità alcuna nel caso in cui le generalità della persona che falsamente abbia dichiarato la sussistenza di un rapporto di coniugio con l'imputato, siano state comunque rilevate ed annotate dall'addetto alla notificazione, unitamente all'apparente e rilevato stato di convivenza; ciò in quanto non ricorre ipotesi di incertezza assoluta circa la identità del consegnatario. D'altra parte, pur in presenza della falsa dichiarazione di cui sopra, fino a che l'interessato alla declaratoria di nullità non abbia fornito prova contraria, lo stato di convivenza del predetto consegnatario si presume, dal momento che la indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica deriva dall'apparenza della situazione e non da uno specifico accertamento.
Cass. pen. n. 3620/1999
In tema di notificazioni all'imputato secondo la disciplina posta dall'art. 157 c.p.p., ove il notificatore, non avendo trovato il destinatario o altra persona idonea a ricevere l'atto, lo depositi presso la casa del comune di residenza e ne dia comunicazione all'imputato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si deve ritenere conseguito il fine di effettiva possibilità di conoscenza, senza che sia necessaria un'altra raccomandata, stabilita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 23 settembre 1998 solo per le notificazioni effettuate ai sensi dell'art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890.
Cass. pen. n. 13542/1998
In materia di prima notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 c.p.p., debbono considerarsi conviventi dell'imputato non soltanto le persone che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per le generalità e le qualifiche declinate all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, perché in questo caso l'ufficiale giudiziario ha il ragionevole affidamento che l'atto perverrà al destinatario.
Cass. pen. n. 4140/1998
È valida la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, anche se detenuto, eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo, c.p.p., mediante deposito dell'atto nella casa del comune, l'affissione dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione e la comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora, il consegnatario della comunicazione sia la moglie convivente che accetta l'atto e lo stato di detenzione non risulti dal processo. La notificazione all'imputato detenuto per altra causa è nulla, infatti, soltanto se effettuata con il rito degli irreperibili, che richiede una completa e articolata indagine, anche presso l'amministrazione penitenziaria centrale, dalla quale non può risultare lo stato di detenzione del soggetto.
Cass. pen. n. 1460/1998
L'art. 157 c.p.p., nel disporre che la notificazione, ove non possa essere eseguita con la consegna personale dell'atto all'interessato, vada fatta nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita l'attività lavorativa, privilegia il luogo dove normalmente si vive o si lavora rispetto alla residenza anagrafica, che rappresenta solamente un dato formale non necessariamente coincidente con la realtà. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di appello che avevano disatteso la doglianza dell'imputato che sosteneva la nullità dell'intero giudizio per non essere stato notificato il decreto di citazione - consegnato, peraltro, a mani della moglie convivente - presso la sua residenza anagrafica).
Cass. pen. n. 6529/1998
L'effettuazione della notificazione (nella specie della richiesta di rinvio a giudizio) all'imputato che abbia eletto domicilio all'atto della scarcerazione, al domicilio risultato effettivo, invece che a mani del difensore a norma dell'art. 161, comma quarto, c.p.p., ancorché successivamente all'esito negativo di notifica al domicilio eletto, non rientra, pur quando appaiano sussistenti le condizioni per dar luogo a quest'ultima forma di notificazione, in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 171 c.p.p., ivi compresa quella di cui alla lett. d): previsione, questa, che appare chiaramente dettata per sanzionare non il solo fatto che sia stata indebitamente adottata una forma di notificazione in luogo di un'altra, senza riguardo all'esito che la stessa abbia comunque avuto e alla sua maggiore o minore affidabilità rispetto a quella prescritta, quanto piuttosto l'inosservanza delle norme che, nell'ambito di ogni singola forma di notificazione, contengono l'indicazione dei soggetti ai quali copia dell'atto da notificare può essere consegnata.
Cass. pen. n. 15/1998
La diversità dei procedimenti di notificazione, secondo che questa avvenga ad opera dell'ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, diversità del regime di nullità dei due differenti tipi di notificazione. Ne consegue che non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario attività particolari dell'ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell'ufficiale giudiziario, si inquadrino nell'ambito delle medesime finalità. (Nella specie, relativa a notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale, la notificazione è stata ritenuta nulla dalla S.C. sul rilievo dell'omessa indicazione, nell'avviso di ricevimento della raccomandata, dell'esecuzione delle formalità prescritte dall'art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1982, ed è stato, conseguentemente, ritenuto nullo anche l'ordine di carcerazione emesso sulla base della sentenza stessa).
Cass. pen. n. 5303/1998
Il termine «collega di studio», usato nella prassi notificatoria, è idoneo a indicare l'esistenza di un rapporto di temporanea convivenza tra il consegnatario ed il destinatario, perché rientra nella più ampia espressione di «persona che conviva anche temporaneamente» con il destinatario dell'atto da notificare; esso, pertanto, assume valore non nella parte in cui documenta l'identità dell'attività di lavoro svolta da consegnatario e destinatario, bensì per l'attestazione del rapporto funzionale tra essi esistente, che solo interessa il codice di rito al fine di assicurare la ricezione finale dell'atto da parte del soggetto interessato. Ne deriva che in una struttura formata da professionisti anche di discipline diverse, i cui studi siano ubicati nello stesso stabile, l'attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di aver consegnato l'atto a «collega di studio» sta comunque a significare l'esistenza di un collegamento diretto di convivenza temporanea tra consegnatario e destinatario, che realizza le finalità perseguite dal legislatore. (Fattispecie relativa a consegna dell'atto, destinato al difensore, ad architetto esercente la propria attività professionale negli stessi locali del destinatario).
Cass. pen. n. 4497/1998
Dal combinato disposto degli artt. 157, 168 c.p.p. e 54 att. c.p.p., si ricava che il momento essenziale della notificazione è costituito dalla consegna al destinatario della copia dell'atto da notificare, in quanto unico mezzo che ne consente la conoscenza, e che tale attività l'ufficiale notificatore deve attestare nella relazione di notifica ai fini della prova, superabile solo con la querela di falso, che essa sia avvenuta. Ne deriva, qualora più siano i destinatari della notificazione di un atto, che non solo deve essere consegnata copia per ciascuno di essi pure nel caso in cui il luogo delle notificazioni sia uguale per tutti e queste siano eseguite mediante consegna ad una stessa persona che abbia la qualifica richiesta dalla legge, ma anche che di ciò deve essere fatta specifica menzione nella relazione, se questa sia unica per tutti. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la nullità - per incertezza assoluta sul destinatario - della notificazione del decreto di rinvio a giudizio immediato ai due difensori dell'imputato, colleghi di studio, effettuata a mani della medesima persona incaricata della ricezione senza che, nella relata, l'ufficiale giudiziario avesse attestato di aver consegnato due copie dell'atto).
Cass. pen. n. 6366/1998
In caso di deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, non è causa di nullità della notifica l'omessa indicazione, sulla copia ritirata o su altro documento destinato all'interessato, della data in cui la notifica si sia perfezionata con la ricezione dell'avviso del suo deposito presso la casa stessa, in quanto tale indicazione non è prevista dall'art. 157 c.p.p., né dall'art. 4 D.M. 30 settembre 1989 n. 334, né dalla legge 20 novembre 1982 n. 890 e non sarebbe possibile, poiché sulla copia destinata alla parte deve essere riprodotta la relazione delle attività di notifica compiute dall'ufficiale giudiziario che, in caso di deposito presso la casa comunale, si esauriscono con l'affissione del relativo avviso e la spedizione della raccomandata.
La mancanza dell'indicazione di convivenza, nella relazione dell'ufficiale giudiziario incaricato della consegna dell'atto non è in sé causa di nullità della notificazione, ma incide sulla presunzione dell'esistenza del rapporto voluto dalla legge tra destinatario dell'atto e persona che lo riceve materialmente, affievolendola senza escluderla, posto che la consegna sia avvenuta a persona rinvenuta nell'abitazione del destinatario. In tale ipotesi l'esistenza di un rapporto di convivenza, anche se temporaneo, può essere desunta da ulteriori elementi, come i rapporti familiari tra chi abita nella casa e il consegnatario. (Fattispecie nella quale la consegna dell'avviso di cui all'art. 157, comma ottavo, c.p.p., era avvenuta al cognato del destinatario, la cui presenza nell'abitazione è stata ritenuta integrare la presunzione di una temporanea dimora presso il congiunto).
Cass. pen. n. 11478/1997
Il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma ottavo, c.p.p., è possibile solo dopo aver percorso inutilmente tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, ed in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa, luoghi la cui indicazione non è alternativa. L'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica ex art. 171 lett. d) c.p.p. che, inficiando il procedimento della vocatio in ius ed incidendo sulla citazione a giudizio, ha carattere assoluto ai sensi dell'art. 179. (Fattispecie in cui è stata dichiarata la nullità della notifica per aver omesso di cercare l'imputato nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa, nella specie risultante dagli atti).
Cass. pen. n. 11471/1997
L'attestazione dell'ufficiale giudiziario, nella relata di notifica, del rapporto di convivenza fra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità delle medesime, in considerazione della non coincidenza concettuale tra “convivenza” e “coabitazione” e del possibile carattere solo temporaneo della prima.
Cass. pen. n. 8714/1997
Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., la notifica del decreto di citazione sia avvenuta mediante consegna alla moglie dell'imputato, convivente, la capacità di intendere e di volere del consegnatario, richiesta dal comma 4 dello stesso art. 157, si presume salvo prova contraria, perché la norma vieta la consegna dell'atto da notificare solo se la persona convivente con l'imputato sia in stato di “manifesta” incapacità di intendere e di volere. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva asserito che la moglie consegnataria era “affetta da turbe maniacali”, ma non aveva provato — e non aveva neppure asserito — che la moglie era in stato di manifesta turbe psichica al momento in cui ricevette dall'ufficiale giudiziario la copia del decreto di citazione. La S.C. ha aggiunto che — contrariamente a quanto sembrava ritenere il ricorrente — quando la notificazione avviene a mani di un convivente il codice di rito non richiede la sottoscrizione del consegnatario e l'avviso al destinatario a mezzo raccomandata, che invece richiede quando la consegna avviene a mani del portiere o di chi ne fa le veci — art. 157 comma terzo, c.p.p.).
Cass. pen. n. 4033/1997
Si ha impossibilità di notificazione all'imputato nel domicilio dichiarato quando siano insufficienti o inidonee le indicazioni contenute nella dichiarazione, sicché l'ufficiale giudiziario, eseguite le opportune ricerche, non sia stato in grado di individuare il domicilio; quando, invece, il domicilio dichiarato sia individuato - come nella specie - ma l'imputato non sia stato reperito né vi siano persone idonee a ricevere la copia, la notificazione deve avvenire mediante deposito nella casa comunale. (Nel rigettare il ricorso, la S.C. ha ritenuto non sussistere la nullità della notifica del decreto di citazione eseguita mediante deposito nella casa comunale ex art. 157 comma 8 c.p.p. e non mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 stesso codice).
Cass. pen. n. 1370/1997
Anche in tema di notificazioni a soggetti diversi dall'imputato, per le quali l'art. 167 del codice di rito prescrive l'osservanza delle disposizioni dell'art. 157 stesso codice, vale il principio di carattere generale secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'interessato è valida dovunque essa avvenga, pure in presenza di un'elezione di domicilio, perché è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.
Cass. pen. n. 2655/1997
Quando è stato dichiarato quale luogo delle notificazioni la propria residenza, nella ipotesi che l'ufficiale giudiziario recatosi sul luogo non abbia trovato l'interessato, tale assenza non equivale alla impossibilità della notifica, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di residenza o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo; di conseguenza, salvo il suddetto accertamento, la notificazione non può essere effettuata mediante consegna di copia al difensore, ma in una delle forme alternative previste dall'art. 157 c.p.p. in caso di precaria assenza del destinatario della notifica.
Cass. pen. n. 10964/1996
In materia di notificazioni, quando vi sia stata elezione di domicilio, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio indicato, l'ufficiale giudiziario non ha né il potere né il dovere di procedere ad alcun ulteriore accertamento e la notifica va fatta presso il difensore poiché il disposto del quarto comma dell'art. 161 c.p.p. non rende applicabile il rinvio che l'art. 163 c.p.p. fa al 157 stesso codice. Nella specie il domicilio era stato eletto presso la sede di un'attività commerciale risultata chiusa e trasferita al momento della notifica.
Cass. pen. n. 2122/1996
La notifica all'imputato ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p. si effettua mediante il deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o del luogo ove quegli svolge la sua attività lavorativa e la comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'art. 7 della L. 20 novembre 1982, n. 890 (recante disposizioni circa le notificazioni a mezzo posta), poi, prevede che in mancanza del destinatario o di persona di famiglia convivente ovvero addetta al suo servizio, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, persona di cui dev'essere specificata la qualità. La consegna del plico a persona qualificatasi come «delegato» del destinatario e la cui firma sia per giunta illeggibile, pertanto, comporta la nullità della notifica. (Fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione).
Cass. pen. n. 1534/1996
È legittima la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza (nella specie dinanzi al tribunale di sorveglianza) eseguita mediante consegna a mani della moglie dell'interessato, con la quale non si neghi la convivenza, a nulla rilevando la condizione di asserita irreperibilità, giacché la notificazione con il rito degli irreperibili è imposta solo allorché non sia stato possibile procedere alla notificazione a norma dell'art. 157 c.p.p.
Cass. pen. n. 195/1996
È da considerare valida ed efficace la notificazione dell'atto di citazione effettuata a mani del coniuge dell'imputato, quando la convivenza risulti indicata nella relata dall'ufficiale giudiziario e dagli atti non emerga alcun elemento per ritenere che la stessa manchi. (Nella fattispecie, l'imputato aveva dedotto che il decreto di citazione gli era stato notificato mediante consegna al coniuge separato).
Cass. pen. n. 589/1996
La pluralità dei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa del destinatario dell'atto non impedisce che uno degli stessi possa essere ritenuto come luogo di abituale esercizio dell'attività professionale in cui, a norma dell'art. 157, comma 1, c.p.p., può avvenire la notificazione; infatti, la menzionata pluralità dei luoghi non è incompatibile con quella continuità di esercizio professionale che è richiesta come condizione perché il destinatario sia in grado di venire a conoscenza dell'atto e per la quale non è necessaria la sua continua presenza fisica, essendo sufficiente una semplice predisposizione di mezzi stabile ed idonea allo scopo (quale un cantiere di una società di costruzione, stabile e in piena attività). Pertanto, la notificazione eseguita nel luogo in cui il destinatario svolge abitualmente la propria attività lavorativa, mediante consegna a un dipendente, è pienamente valida, in quanto il rapporto di lavoro crea quella temporanea convivenza presupposta dal citato art. 157 comma 1.
Cass. pen. n. 2546/1996
In tema di notificazione di atti, la convivenza, in contrasto con le risultanze anagrafiche, non può presumersi in mancanza di un rapporto qualificato di parentela (come quello intercorrente tra coniugi e tra genitori e figli in cui è implicita la nozione di convivenza stabile), tale non essendo quello tra un fratello e un altro, ciascuno con autonoma situazione di famiglia, la cui presenza in casa del congiunto non è indicativa del rapporto di convivenza anche temporaneo prescritto dall'art. 157, comma 1, c.p.p., in quanto può essere solo occasionale. (Nella fattispecie è stata ritenuta l'irritualità della notificazione eseguita mediante consegna dell'atto al fratello dell'imputato che dalla certificazione anagrafica prodotta risultava abitare in luogo diverso e che la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario non qualificava come convivente del destinatario dell'atto).
Cass. pen. n. 666/1996
Lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato si presume fino a prova contraria perché l'indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica deriva, quanto alla rilevazione del predetto stato, dall'apparenza della situazione, e non da uno specifico accertamento. La prova contraria per vincere la presunzione deve essere data da chi l'allega con la conseguenza che, ove fornita, la notificazione è nulla.
Cass. pen. n. 7978/1995
Ove non vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, l'imputato che, prima dell'udienza dibattimentale, venga ristretto in stato di detenzione per altra causa non è tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria procedente la situazione sopravvenuta. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto la nullità assoluta della notifica del decreto di citazione operata, nella situazione di cui sopra, non nel luogo di detenzione, ma con deposito nella casa comunale).
Cass. pen. n. 611/1995
La notificazione all'imputato eseguita nel domicilio dichiarato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 157 c.p.p. (mediante deposito nella casa comunale) esclude la situazione di «impossibilità della notificazione» in presenza della quale la notificazione medesima deve essere eseguita mediante consegna dell'atto al difensore.
Cass. pen. n. 603/1995
In tema di notifiche all'imputato presso l'abitazione o il luogo ove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa, la consegna dell'atto a persona convivente, ai sensi dell'art. 157, comma 1, seconda parte, c.p.p. è legittimamente effettuata anche se la convivenza tra consegnatario e destinatario sia solo temporanea, come quando tragga origine da un rapporto di collaborazione, nell'espletamento di faccende in ambito domestico. (Fattispecie di consegna dell'atto alla baby-sitter).
Cass. pen. n. 273/1994
Poiché nel procedimento esecutivo penale devono considerarsi estese al soggetto interessato tutte le garanzie previste dall'ordinamento per l'imputato nel procedimento di cognizione, in quanto praticabili, anche il procedimento di notificazione — nell'ambito dell'esecuzione — deve compiersi con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato; deve pertanto considerarsi nulla la notificazione dell'avviso prescritto dall'art. 666, terzo comma, c.p.p., effettuata al difensore nominato di ufficio dopo che erasi constatata l'impossibilità di notificazione personale ma senza che fossero state effettuate le ricerche ed emesso il decreto di irreperibilità previsto dall'art. 159 c.p.p.
Cass. pen. n. 11304/1993
La norma di cui all'art. 157 comma sesto c.p.p. (secondo cui, quando la notifica è eseguita a mani di persona convivente, del portiere o di chi ne fa le veci, la consegna «è effettuata in plico chiuso»), è diretta solo alla tutela del diritto alla riservatezza e non incide sulla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, per cui nessuna conseguenza può derivarne sul piano processuale.
Cass. pen. n. 3911/1993
L'omessa indicazione nella relata di notifica della temporanea convivenza del consegnatario non costituisce causa di nullità del decreto di citazione a giudizio, quando tale temporanea convivenza sia desumibile da una relazione di parentela, e sempre che la notifica sia stata eseguita nel domicilio dell'interessato.
Cass. pen. n. 1970/1992
L'art. 157, terzo comma, c.p.p., che riproduce l'art. 169, terzo comma, c.p.p. 1930, va interpretato nel senso che la lettera raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto mediante consegna al portiere è prescritta soltanto per le notificazioni all'imputato e non anche per le notificazioni al difensore.