Cass. pen. n. 43791 del 21 novembre 2008
Testo massima n. 1
L'art. 157, comma ottavo bis c.p.p. (introdotto dall'art. 2 D.L. 21 febbraio 2005 n. 17 conv. nella L. 22 aprile 2005 n. 60), concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicchè non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva dedotto che, a seguito della risoluzione del conflitto di competenza, il decreto di citazione per il giudizio d'appello doveva essergli notificato con una nuova prima citazione, con conseguente invalidità di quella eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo-bis c.p.p.).
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