Cass. civ. n. 13932 del 20 maggio 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Ferie - Retribuzione dovuta durante il loro godimento - Determinazione ad opera della contrattazione collettiva - Mancata inclusione di voci retributive corrisposte durante il periodo di attività lavorativa - Dissuasione dalla fruizione effettiva delle ferie - Valutazione - Raffronto con la retribuzione mensile - Necessità.
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile; l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7
Contr. Coll. 20/07/2012 art. 31 com. 5
Contr. Coll. 16/12/2016 art. 77 com. 2
Contr. Coll. 20/07/2012 art. 32
Contr. Coll. 20/07/2012 art. 36