Cass. pen. n. 1534 del 13 aprile 1996
Testo massima n. 1
È legittima la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza (nella specie dinanzi al tribunale di sorveglianza) eseguita mediante consegna a mani della moglie dell'interessato, con la quale non si neghi la convivenza, a nulla rilevando la condizione di asserita irreperibilità, giacché la notificazione con il rito degli irreperibili è imposta solo allorché non sia stato possibile procedere alla notificazione a norma dell'art. 157 c.p.p.
Testo massima n. 2
In caso di trasgressione agli obblighi conseguenti alla sottoposizione alla libertà vigilata, l'imposizione di cauzione ovvero la sostituzione della libertà vigilata in corso con una misura di sicurezza detentiva devono essere disposte anche nell'ipotesi in cui, per accertata irreperibilità, non sia possibile la consegna alla persona sottoposta alla libertà vigilata della carta precettiva contenente le specifiche prescrizioni stabilite dal magistrato di sorveglianza. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che lo stato di irreperibilità di persona sottoposta a libertà vigilata giustificasse ampiamente sia il giudizio di accentuata pericolosità sociale già in precedenza formulato, sia la valutazione di insufficienza e di inefficacia della libertà vigilata, posti a base dell'assegnazione del libero vigilato a una casa di lavoro).
Testo massima n. 3
L'esecuzione della libertà vigilata, in conseguenza dell'unificazione di più misure di sicurezza della medesima specie, applicate, con sentenze penali di condanna, per fatti commessi in tempi diversi, è correttamente disposta, ai sensi degli artt. 211 e 212 c.p., dopo che le pene detentive sono state scontate e completamente eseguite, a nulla rilevando i periodi di detenzione a qualsiasi altro titolo sofferti, in quanto il principio della fungibilità della detenzione non opera tra pene e misure di sicurezza: sicché il periodo trascorso in custodia cautelare o in espiazione di pena non può mai valere come anticipata esecuzione di misura di sicurezza; mentre può solo, ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, tenersi conto, ai sensi dell'art. 297 c.p.p., dell'internamento per misura di sicurezza e può solo, ai fini della determinazione della pena detentiva da espiare, tenersi conto, ai sensi dell'art. 657 stesso codice, oltre che della custodia cautelare, anche della misura di sicurezza detentiva provvisoriamente applicata, sempre che questa non sia divenuta definitiva.
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