Cass. pen. n. 589 del 7 marzo 1996

Testo massima n. 1


La pluralità dei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa del destinatario dell'atto non impedisce che uno degli stessi possa essere ritenuto come luogo di abituale esercizio dell'attività professionale in cui, a norma dell'art. 157, comma 1, c.p.p., può avvenire la notificazione; infatti, la menzionata pluralità dei luoghi non è incompatibile con quella continuità di esercizio professionale che è richiesta come condizione perché il destinatario sia in grado di venire a conoscenza dell'atto e per la quale non è necessaria la sua continua presenza fisica, essendo sufficiente una semplice predisposizione di mezzi stabile ed idonea allo scopo (quale un cantiere di una società di costruzione, stabile e in piena attività). Pertanto, la notificazione eseguita nel luogo in cui il destinatario svolge abitualmente la propria attività lavorativa, mediante consegna a un dipendente, è pienamente valida, in quanto il rapporto di lavoro crea quella temporanea convivenza presupposta dal citato art. 157 comma 1.

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