Cass. civ. n. 13975 del 22 maggio 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA' - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE Provvedimenti che incidono sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche - Impugnazione davanti al TSAP - Necessità - Provenienza da organi dell'Amministrazione non predisposti alla cura di tali acque - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.


Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le impugnazioni di tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento al ricorso proposto da un privato, sul cui fondo erano state installate delle condutture deputate a convogliare le acque reflue di diversi Comuni in un depuratore, avverso il silenzio serbato dalle amministrazioni competenti sulla sua domanda finalizzata alla costituzione di una servitù pubblica di acquedotto ex art. 42-bis d.p.r. n. 327 del 2001, o, in mancanza, alla cessazione dell'occupazione illegittima, con conseguente ripristino e restituzione dei terreni).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 2155 del 2021

Normativa correlata

Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A) CORTE COST.

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