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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9907 del 4 marzo 2003

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9907 del 4 marzo 2003

Testo massima n. 1

In tema di notificazione, è sufficiente che la comunicazione dell’avvenuta notifica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento prescritta dall’art. 157, comma 3 e 8 c.p.p. contenga la dizione «atto giudiziario», che ne assicura la conoscibilità, in quanto è interesse della parte recarsi presso la casa comunale per ritirarlo, non richiedendosi l’indicazione del numero di procedimento e della più specifica tipologia dell’atto. [ Fattispecie in tema di decreto penale di condanna ].

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