Cass. civ. n. 14015 del 20 maggio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Agevolazioni fiscali in favore di vittime di estorsione o usura - Art. 20 della l. n. 44 del 1999 - Sospensione o proroga dei termini - Incidenza sui processi di esecuzione forzata o di cognizione - Criteri.


In tema di agevolazioni fiscali in favore delle vittime di estorsione o usura ai sensi dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999, come novellato dall'art. 2 della l. n. 3 del 2012, la sospensione dei termini (commi 1, 3 e 4) e la proroga (comma 2), disposte dalla giurisdizione ricevente il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica, competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3, comma 1, della citata normativa, incidono sul processo di esecuzione forzata nell'ipotesi prevista dal comma 4 ovvero sul processo di cognizione nei casi previsti dagli altri commi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7740 del 2016

Normativa correlata

Legge 23/02/1999 num. 44 art. 20 CORTE COST.

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