Cass. pen. n. 34614 del 16 ottobre 2002

Testo massima n. 1


In presenza di una valida elezione di domicilio, ogni mutamento che sia ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca dell'elezione precedente, potendosi ammettere la possibilità di una plurima elezione di domicilio, da parte dell'imputato, solo se essa venga operata con unico atto contenente una espressa, inequivoca manifestazione di volontà in tal senso.

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