Art. 161 – Codice di procedura penale – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
01. 1.La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.
1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.
1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.
2. [Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia [369] o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.]
3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmetto immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
4. [Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.]Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.
4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2033/2025
La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti.
Cass. civ. n. 1859/2025
In tema di cartelle di pagamento, l'imprenditore - che ha presentato la domanda di concordato, anche con riserva, ai sensi dell'art. 161 della l.fall. - è tenuto al pagamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni che corrisponde ai propri dipendenti, in relazione alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale consentitagli dall'art.168 della l.fall., con la conseguenza che il mancato o ritardato versamento delle stesse comporta la maturazione delle previste sanzioni e degli interessi; la stessa conseguenza, invece, non opera rispetto alle ritenute maturate anteriormente alla domanda suddetta, il cui pagamento non è possibile trattandosi di debiti pregressi, salvo quanto previsto dall'art. 182 quinquies, comma 5, della l.fall.
Cass. civ. n. 1730/2025
Ai fini del riconoscimento della prededuzione relativa agli atti legalmente compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare, sicché, in difetto di tali elementi, l'atto che si riveli astrattamente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa va considerato di straordinaria amministrazione, conseguendone la necessità di autorizzazione da parte del giudice.
Cass. civ. n. 55/2025
In tema di concordato preventivo, il principio posto dall'art. 2697, comma 1, c.c. trova applicazione anche rispetto alla richiesta di riconoscimento della prededuzione, sicché è onere del creditore istante allegare e produrre gli elementi probatori che giustificano questa sua richiesta, con riferimento alla rispondenza agli interessi dei creditori. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto indimostrata la coerenza di una fornitura con la situazione esposta nella domanda di concordato prenotativo dell'imprenditore in seguito fallito, al fine di desumerne la natura di atto di ordinaria oppure di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, l.fall.).
Cass. civ. n. 36036/2024
In tema di impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel caso di ricorrente sottoposto alla detenzione domiciliare, anche per "altra causa", non opera la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 30372/2024
In tema di impugnazioni cautelari reali, la notificazione all'indagato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame, prevista dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., deve essere eseguita mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, a norma dell'art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen, nel caso in cui non sia possibile effettuarla presso il domicilio in precedenza dichiarato o eletto.
Cass. civ. n. 28558/2024
Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541 cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 28474/2024
In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all'art. 2, comma 4, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo previsto dall'art. 11, lett. b), legge cit. e l'art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134.
Cass. civ. n. 26294/2024
In tema di prescrizione, trova applicazione la disciplina di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), relativamente ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ivi compresa quella afferente ai periodi di sospensione ex art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 11, lett. b), legge cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che quello indicato costituisce regime più favorevole, sia rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. riforma Bonafede), che, vigente dal 1 gennaio 2020, ha riformulato l'art. 159, comma secondo, cod. pen., prevedendo la sospensione del corso della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto penale di condanna fino all'esecutività della sentenza o all'irrevocabilità del decreto, sia rispetto a quello delineato dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, abrogativo dell'art. 159, secondo comma, cit., che ha introdotto l'art. 161-bis, cod. pen., a termini del quale il decorso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, nonché l'art. 344-bis, cod. proc. pen., a tenore del quale, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, la mancata definizione del giudizio di appello e di quello di cassazione entro i termini rispettivamente indicati costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale). bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 11 lett. B CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 15 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 95 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. E CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2
Cass. civ. n. 24729/2024
In tema di rescissione del giudicato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all'imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto notizia della "vocatio in iudicium". (In motivazione la Corte ha precisato che la negligenza informativa dell'imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo).
Cass. civ. n. 24695/2024
Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice.
Cass. civ. n. 23059/2024
Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'impugnata sentenza, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carente allegazione dei fatti nel ricorso di primo e di secondo grado, aveva nella sostanza ravvisato una nullità del ricorso introduttivo del giudizio, non rilevata dal primo giudice e non fatta valere come motivo di impugnazione, ragione per la quale essa avrebbe dovuto invece decidere l'appello nel merito).
Cass. civ. n. 23056/2024
La mancata comunicazione dell'ordinanza di scioglimento della riserva con la quale siano stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. costituisce motivo di nullità della sentenza, senza che la parte risulti onerata di indicare quale pregiudizio, in concreto, le sia derivato da tale inosservanza, trattandosi di ipotesi, equiparabile a quella della mancata assegnazione dei suddetti termini, di impedimento all'esercizio, nella sua pienezza, del diritto di difesa con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 22287/2024
La dichiarazione o l'elezione di domicilio, richiesta a pena di inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., è funzionale alla "vocatio in iudicium" e, a condizione che sia depositata unitamente all'atto di appello, può essere anche antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la contraria interpretazione postula un requisito limitativo dell'accesso alla impugnazione non previsto, in violazione del principio di legalità della procedura.
Cass. civ. n. 21940/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 20355/2024
La rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, senza contestuale dichiarazione, comunicata all'autorità procedente, di non accettazione delle notifiche relative al procedimento presso il proprio studio, non priva di efficacia la precedente elezione di domicilio.
Cass. civ. n. 20059/2024
In tema di ammissibilità del concordato preventivo, il professionista designato ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.fall. non è in possesso dei requisiti di indipendenza ex artt. 67, comma 3, lett. d), l.fall. e 2399 c.c., allorché abbia intrattenuto con il debitore un qualsivoglia rapporto, di durata o destinato a definirsi nel tempo di compimento di prestazione d'opera autonoma, sia in essere alla proposizione della domanda di concordato, sia esauritosi in epoca precedente, purché svoltosi nel quinquennio antecedente alla data di conferimento dell'incarico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che, circoscrivendo la presunzione di non indipendenza ai casi di attività continuativa svolta in favore dell'imprenditore istante, aveva ritenuto irrilevante l'incarico anteriormente conferito all'attestatore di redigere una perizia giurata, trattandosi di prestazione d'opera una tantum).
Cass. civ. n. 19547/2024
In tema di impugnazioni, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza appellata, atteso che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado di giudizio non ha più valenza illimitata, sicché l'interessato è tenuto a depositare, con l'impugnazione, una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, eventualmente confermando quella in precedenza resa, sì da darle attualità ai fini della proposizione del gravame.
Cass. civ. n. 19403/2024
La notifica eseguita ex art. 141 c.p.c. presso il domiciliatario (non deceduto, né cancellato) designato dal procuratore costituito è valida ed efficace anche nel caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'albo di quest'ultimo, la quale non determina l'inefficacia della domiciliazione, bensì l'interruzione automatica del processo, con la conseguenza che la sentenza emessa all'esito del giudizio, ciononostante proseguito, è affetta da nullità, fa var valere come motivo di impugnazione non più proponibile una volta decorso il termine "lungo" ex art. 327, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso con cui la parte, costituitasi in primo grado a mezzo di un avvocato del foro di Paola, domiciliatosi presso un avvocato del foro dell'adito Tribunale di Catanzaro, si doleva della nullità della sentenza impugnata in quanto l'atto di appello era stato notificato al domiciliatario designato dal proprio procuratore dopo che quest'ultimo si era già cancellato dall'albo).
Cass. civ. n. 18873/2024
In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all'art. 159, comma secondo, cod. pen. dal disposto di cui all'art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente "reviviscenza" del regime prescrizionale antecedente. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'enunciato principio non è contraddetto dalla coeva introduzione della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo di cui all'art. 344-bis, cod. proc. pen., valevole per i soli reati commessi dopo l'1 gennaio 2020).
Cass. civ. n. 17962/2024
In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura non può essere considerato prededucibile nel successivo e consecutivo fallimento, ove non vi sia stata l'ammissione alla procedura minore, atteso che tale circostanza elide quel nesso di funzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettivi della procedura alternativa al fallimento che costituisce il presupposto per il riconoscimento della prededucibilità. (Fattispecie in tema di rinuncia alla domanda di concordato seguita dalla dichiarazione di fallimento).
Cass. civ. n. 17055/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio effettuata per la notifica della citazione di primo grado, secondo la nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., non si estende ai gradi successivi essendo necessario, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, che venga consapevolmente rinnovata, contestualmente all'impugnazione delle parti private e dei difensori, la volontà dell'imputato. (Fattispecie in cui uno dei ricorrenti, al momento della proposizione dell'appello, era sottoposto alla detenzione domiciliare).
Cass. civ. n. 16480/2024
Non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la lettura costituzionalmente orientata data alla disciplina in esame, funzionale ad assicurare che non sia irragionevolmente limitato "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, come affermato, peraltro, dalla Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia, in sede di valutazione della compatibilità delle restrizioni normative col diritto di accesso al giudice, previsto dall'art. 6 della Convenzione).
Cass. civ. n. 15865/2024
In tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, la nomina del difensore di fiducia contenuta nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata contestualmente all'impugnazione non è equipollente allo specifico mandato richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., poiché la mera nomina non conferisce al difensore la legittimazione a impugnare.
Cass. civ. n. 15666/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 15124/2024
In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.
Cass. civ. n. 14359/2024
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato.
Cass. civ. n. 14318/2024
In tema di vizio di costituzione del giudice collegiale, è al momento della pronuncia della sentenza, ossia della sua deliberazione in camera di consiglio, che il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per poter validamente esercitare la potestas iudicandi, mentre i successivi momenti dell'iter formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, pertanto diviene irrilevante che dopo la decisione uno dei componenti dell'organo collegiale, sia trasferito, collocato fuori ruolo o a riposo.
Cass. civ. n. 11733/2024
In tema di procedimento a carico degli enti, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze in tema di misure cautelari interdittive (nella specie, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione) è quello ordinario di quindici giorni, previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per le decisioni in camera di consiglio, che decorre dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, e non quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l'art. 52, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 richiama solo le disposizioni di cui all'art. 325 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 10465/2024
L'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non sono state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre - se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti sono state esaminate e decise, nonostante l'omessa o erronea trascrizione - il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.
Cass. civ. n. 8129/2024
Il provvedimento giurisdizionale firmato con un segno grafico indecifrabile e privo di capacità identificativa della persona fisica del giudice va equiparato a quello mancante di sottoscrizione, a meno che il segno non sia riconducibile ad un autore determinato tramite l'esame di altre parti dello stesso atto, e, conseguentemente, è da considerare inesistente ed inidoneo a fondare l'esecuzione forzata.
Cass. civ. n. 7626/2024
La corrispondenza tra le persone del presidente e del relatore o del giudice monocratico con i firmatari, per esteso o mediante sigla, oppure telematicamente, del provvedimento giurisdizionale, essendo attestata con l'atto pubblico, costituito dalla pubblicazione del cancelliere, può essere contestata solo con la querela di falso.
Cass. civ. n. 7020/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi.
Cass. civ. n. 6264/2024
In tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato.
Cass. civ. n. 5279/2024
Qualora la domanda di concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma 6, l.fall., sia stata dichiarata inammissibile ex art. 162 l.fall. e ne sia conseguita la dichiarazione di fallimento, è sufficiente, ai fini dell'opponibilità a quest'ultimo del decreto ingiuntivo, che il visto di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c. sia stato apposto anteriormente alla declaratoria fallimentare, ma non anche alla domanda di concordato, atteso che il principio dell'unitarietà fra concordato preventivo e fallimento consecutivo è applicabile, quanto agli effetti del secondo all'apertura del primo, solo in relazione alle ipotesi in cui ciò sia specificamente previsto.
Cass. civ. n. 4667/2024
L'omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini integra di per sé un vizio del procedimento senza che sia necessaria la deduzione di uno specifico nocumento, atteso che il solo esame della richiesta avrebbe potuto condurre a una diversa decisione del giudice circa la decadenza in cui è incorsa la parte.
Cass. civ. n. 4342/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa.
Cass. civ. n. 46788/2023
In tema di notificazioni, la disposizione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o dimora, perché in tal caso la notifica deve essere effettuata - a pena di nullità assoluta e insanabile - in tale luogo, in modo da assicurare l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto.
Cass. civ. n. 46371/2023
La disposizione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata, a pena di nullità, in tale luogo, in modo da assicurare l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto.
Cass. civ. n. 44610/2023
La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.
Cass. civ. n. 42603/2023
In tema di elezione di domicilio, qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 42232/2023
E' legittima la notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante la consegna dell'atto ad uno solo dei suoi due difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto.
Cass. civ. n. 41858/2023
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova disposizione costituisce, per collocazione sistematica, norma generale sulle impugnazioni, non derogabile in ragione dello stato di detenzione dell'imputato al momento della proposizione del gravame).
Cass. civ. n. 38442/2023
In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU.
Cass. civ. n. 35554/2023
In tema di ammissione allo stato passivo dei crediti relativi ai compensi maturati dal professionista incaricato dal debitore per le prestazioni rese ai fini dell'accesso al concordato preventivo e per l'assistenza nel corso della procedura, il curatore, che solleva nel giudizio di verifica l'eccezione d'inadempimento, ha solo l'onere di contestare la negligente esecuzione della prestazione o il suo incompleto adempimento, restando a carico del professionista, pur in assenza di un'obbligazione di risultato, l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione - anticipata o non approvata giudizialmente - e nel conseguente fallimento.
Cass. civ. n. 34523/2023
In tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la "volontaria sottrazione alla conoscenza del processo" e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della "vocatio in iudicium", la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio.
Cass. civ. n. 31783/2023
È viziata di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione di quest'ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado che quella di appello sul rilievo che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio era stata eseguita direttamente presso il difensore e non presso il domicilio dichiarato, senza che fosse previamente verificata la sua idoneità alla ricezione delle notifiche).
Cass. civ. n. 30019/2023
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione, collegiale o monocratica, del giudice costituisce, ai sensi degli artt. 50 quater e 161, comma 1, c.p.c. (norme applicabili in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), autonoma causa di nullità della decisione che si converte in motivo di impugnazione senza comportare la rimessione al primo giudice, se quello dell'impugnazione è anche giudice del merito; pertanto, nel giudizio tributario d'ottemperanza (in cui il giudice dell'impugnazione è sempre la Corte di cassazione ex art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992), il vizio di costituzione del giudice determinante la nullità della sentenza impugnata comporta la cassazione con rinvio alla corte di giustizia tributaria, nella diversa e corretta composizione, non essendo la S.C. giudice del merito.
Cass. civ. n. 29221/2023
La nullità della sentenza impugnata, in relazione alla quale, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., è ammissibile il deposito di nuovi documenti in cassazione, non è solo quella derivante dai vizi propri della sentenza, cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza della sentenza, ma altresì quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione del ricorrente volta a dimostrare la nullità della sentenza per essere stata pronunciata a seguito di gravame interposto da società già estinta, per incorporazione e cancellazione dal registro delle imprese, al momento della proposizione dell'appello).
Cass. civ. n. 28302/2023
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 27546/2023
In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica).
Cass. civ. n. 26951/2023
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'istanza di concordato preventivo ex art. 161 l.fall. non esclude la "suitas" della condotta e, cioè, la consapevolezza dell'inutile decorso del termine di assolvimento del debito erariale, né tantomeno costituisce esimente della condotta colposa, che si concretizza nel mancato o tardivo versamento dell'imposta dovuta.
Cass. civ. n. 26864/2023
In tema di protezione dei dati personali, la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito di cui agli artt. 37, comma 1, lett. b), e 38 del d.lgs. n. 196 del 2003, consistente nell'omessa notificazione al GPDP del trattamento dei dati personali sensibili (nella specie, idonei a rivelare lo stato di salute delle cellule staminali contenute nel cordone ombelicale e destinate alla conservazione presso lavoratori terzi ubicati anche all'estero, nel territorio UE), può essere soggetta alla riduzione ex art. 164-bis, comma 1, del medesimo d.lgs. per minore gravità dell'infrazione, atteso che una diversa interpretazione della norma si risolverebbe nella sua sostanziale disapplicazione.
Cass. civ. n. 22798/2023
In tema di illecito amministrativo previsto dall'art. 161 e 162, comma 2-bis, del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018, trova applicazione l'art. 18 del citato d.lgs., in forza del quale il contravventore può definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minimo) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della novella; in mancanza di tale pagamento, l'atto di contestazione della violazione originariamente notificata acquisisce "ex lege" il valore di ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di un'ulteriore notificazione, e il contravventore, entro il termine di sessanta giorni, deve provvedere al pagamento della sanzione o può produrre eventuali memorie difensive, ma non può avvalersi della c.d. opposizione "recuperatoria".
Cass. civ. n. 19265/2023
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.
Cass. civ. n. 17103/2023
In tema di concordato preventivo, la proposta concordataria, pur lasciata alle valutazioni dei creditori quanto a convenienza, rispetto all'alternativa fallimentare, e a realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno prospettata, è sindacabile dal Tribunale sotto il profilo economico nei limiti in cui appaia implausibile, in quanto il piano si mostri "prima facie" irrealizzabile.
Cass. civ. n. 15790/2023
In tema di concordato preventivo, i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, emanato sulla base dell'art. 39, comma 1, l. fall., richiamato dall'art. 165 l. fall., si applicano anche alla determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall.
Cass. civ. n. 15230/2023
In tema di concordato preventivo, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione, onde consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto, riguardano necessariamente, non sono solo i fatti risultanti al momento del deposito della stessa, ma anche tutti gli accadimenti anteriori, che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria. (Fattispecie nella quale, nel contesto di un'operazione di scissione societaria, i creditori non sono stati informati della cessione di una partecipazione societaria che ha consentito ad un bene immobile di ingente valore di uscire dal perimetro dell'attivo patrimoniale della società proponente un concordato con cessione dei beni).
Cass. civ. n. 14106/2023
L'omessa indicazione del nome di una delle parti, nell'intestazione della sentenza, ne comporta la nullità qualora sussista una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nell'intestazione e nel dispositivo, aveva omesso la denominazione di una delle parti appellanti, senza che i motivi di detta omissione potessero essere ricostruiti attraverso la lettura dell'intero provvedimento, inidoneo a divenire, a causa di detta incertezza, "legge del caso concreto", secondo quella che è l'essenziale funzione della decisione giurisdizionale).
Cass. civ. n. 13997/2023
La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Nella specie, la S.C., pur ribadendo il principio, ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva fatto discendere l'asserita condotta abusiva del debitore dalla mera rinuncia ad una prima domanda di concordato, seguita dalla riproposizione della domanda di ammissione alla procedura concordataria a distanza di quindi mesi, senza rilevare che nel caso concreto alcuna richiesta di fallimento era stata avanzata dai creditori e senza motivare sul perché la seconda domanda avesse pregiudicato un credito bancario che nella proposta concordataria figurava tra i creditori privilegiati, categoria cui era stato promesso l'integrale pagamento).
Cass. civ. n. 9730/2023
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 2 lett. m-bis del d.lgs. n. 14 del 2019.
Cass. civ. n. 9224/2023
All'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale è applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c., il regime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degli atti precedenti) si converte in motivo di impugnazione, senza che quest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto, sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Cass. civ. n. 8506/2023
Il giudice d'appello può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non è indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo - dell'ufficio giudiziario e non delegabile alle parti - di disporne l'acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (per carenze organizzative dell'ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo, dovendosi perciò ritenere abnorme la sentenza di appello che abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione per la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado.
Cass. civ. n. 6508/2023
Ove il tribunale dichiari l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel fallimento conseguentemente dichiarato la sospensione del decorso degli interessi (convenzionali o legali), prevista dall'art. 55 l.fall., decorre non dalla sentenza dichiarativa, ma dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.
Cass. civ. n. 4606/2023
In tema di impugnazioni, le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. sono applicabili all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, stante la riferibilità dell'art. 161, comma 3, cod. proc. pen. al solo procedimento in relazione al quale è intervenuta la carcerazione.
Cass. civ. n. 2629/2023
La cessazione del corso della prescrizione del reato prevista dall'art. 161-bis cod. pen., introdotto dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, trova applicazione nei procedimenti relativi ai reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020.
Cass. civ. n. 2078/2023
Ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può ritenersi presupposto idoneo la sola corretta dichiarazione dello stato di latitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza del procedimento, non sostituisce, né elimina l'esigenza di una verifica, in concreto, dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato.
Cass. civ. n. 14577/2022
In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase delle indagini preliminari, l'indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.
Cass. pen. n. 58120/2017
L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 52274/2017
Qualora nella notificazione all'imputato della citazione per il giudizio, venga erroneamente indicato che la stessa è eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e non ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (stante la inidoneità del domicilio dichiarato), si verifica una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, e non una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178, comma 1 lett. c) del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell'atto si identifica con il difensore di fiducia.
Cass. pen. n. 24864/2017
L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.
Cass. pen. n. 19277/2017
La notificazione ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario. (Nella fattispecie, relativa ad un decreto di citazione a giudizio in primo grado notificato al difensore di fiducia dell'imputato mediante consegna di una sola copia "nella qualità", la Corte ha ritenuto che detta locuzione - da intendersi riferita all'esecuzione della notifica ex art. 161, comma quarto, cit., poiché l'imputato si era trasferito dal domicilio dichiarato - non avesse comunque impedito anche al professionista "in proprio" di conoscere la data del processo).
Cass. pen. n. 18998/2017
È onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, portare tempestivamente a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente ogni variazione dei propri recapiti - tra cui il numero di fax - onde consentire la regolare ricezione delle notificazioni. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che fosse affetta da nullità la notificazione di un avviso di fissazione avanti a sé dell'udienza di trattazione del ricorso effettuata al difensore, a mezzo del fax, sull'utenza dello studio dal quale lo stesso si era trasferito qualche giorno prima, adottando un nuovo numero, senza però comunicarlo).
Cass. pen. n. 16630/2017
Sono affette da nullità assoluta ed insanabile le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, qualora non risulti che quest'ultimo sia stato avvisato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del predetto domicilio e del fatto che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità di tale comunicazione, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 15102/2017
È valida la notifica eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato detenuto e non presso il luogo di detenzione, atteso che anche l'imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha, altresì, precisato che l'elezione di domicilio, avendo natura di dichiarazione di volontà a carattere negozial-processuale - necessitante, ai fini della sua validità, del rispetto di determinate formalità - può essere superata, solo in forza di un atto formale di revoca e non in ragione di elementi fattuali).
Cass. pen. n. 42548/2016
L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.
Cass. pen. n. 30897/2015
È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, ove il ricorrente non alleghi elementi idonei a dimostrare credibilmente che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario, l'imputato sia rimasto all'oscuro della "vocatio in ius". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'idoneità di una dichiarazione del difensore nella quale si affermava che l'imputato si era negato per mesi al telefono ed al portalettere, ma non si prospettava alcuna spiegazione di tale atteggiamento rispetto ai tentativi di contattarlo).
Cass. pen. n. 47096/2014
La notificazione all'imputato è legittimamente eseguita al domicilio precedente quando la comunicazione della modifica di questo è intervenuta in data successiva a quella in cui l'atto è stato inoltrato all'ufficiale giudiziario, poiché, a norma dell'art, 162, comma quarto, cod. proc. pen., la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all'autorità procedente.
Cass. pen. n. 42755/2014
La notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello presso lo studio del difensore di fiducia, invece che presso il domicilio eletto, in quanto eseguita in forme diverse da quelle prescritte, ma in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, quindi, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
Cass. pen. n. 39959/2014
La notifica all'imputato effettuata presso il domicilio eletto, ai sensi dell'art. 161 cod.proc.pen., è valida anche in caso di mutamento della toponomastica stradale, se tale variazione era già intervenuta all'atto di elezione del domicilio.
Cass. pen. n. 32880/2014
In tema di notificazioni, l'omesso avvertimento all'imputato dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio precedentemente dichiarato o eletto è causa di nullità della notifica esclusivamente nel caso in cui la stessa sia avvenuta con consegna al difensore a causa dell'impossibilità di esecuzione presso tale domicilio e non anche nel caso in cui l'atto sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario dell'imputato.
Cass. pen. n. 26498/2014
È affetta da vizio di nullità assoluta la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non preceduta dal tentativo di eseguire l'adempimento nei confronti dell'imputato che ha eletto o dichiarato domicilio anche ove l'incombente sia stato successivamente effettuato con esito negativo. (Fattispecie relativa a rinnovazione di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello).
Cass. pen. n. 22645/2014
In ipotesi di revoca espressa della elezione di domicilio presso il difensore di fiducia contestualmente revocato, deve ritenersi valida la notifica effettuata presso l'effettiva residenza dell'imputato risultante dagli atti e non presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p.. (In motivazione, la Corte ha affermato che non devono essere privilegiate le modalità di notificazione dell'atto che assicurano soltanto una presunzione di conoscenza quando sia possibile ricorrere, senza difficoltà, ad un sistema che garantisca una conoscenza effettiva).
Cass. pen. n. 19673/2014
Quando vi è stata elezione di domicilio, la dichiarazione del domiciliatario che, pur non essendosi rifiutato di ricevere l'atto, abbia indicato un diverso recapito dell'imputato non legittima l'esecuzione della notifica mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161 comma quarto cod. proc.pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per nullità del giudizio di appello derivante da nullità della notificazione del relativo decreto di citazione conseguente alla consegna dell'atto presso il difensore invece che presso il domicilio eletto).
Cass. pen. n. 38039/2013
È legittima la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata ai sensi dell'art. 161 comma quarto c.p.p. mediante consegna al difensore che ha rinunciato al mandato, ma che non é stato ancora sostituito da uno nuovo.
Cass. pen. n. 12821/2013
È valida l'elezione di domicilio contenuta nel corpo dell'atto di impugnazione sottoscritto e presentato personalmente dall'interessato al pubblico ufficiale preposto a riceverlo, il quale vi apponga e sottoscriva, a sua volta, l'attestazione di avvenuta presentazione, necessariamente riferibile all'atto nella sua interezza, con la conseguenza che è viziata da nullità assoluta la notificazione di tutti gli atti successivi presso altro domicilio. (Fattispecie relativa ad elezione di domicilio contenuta nella procura speciale al difensore incaricato per la presentazione dell'appello, apposta in calce all'atto di impugnazione e richiamata nell'intestazione di questo).
Cass. pen. n. 10227/2013
La disposizione di cui all'articolo 161, comma quarto, c.p.p., che prevede la consegna degli atti al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sufficiente per la consegna dell'atto al difensore l'accertamento dell'ufficiale giudiziario che l'imputato era stato sfrattato dal luogo ove aveva dichiarato domicilio).
Cass. pen. n. 3714/2013
Non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità, la notificazione all'imputato mediante consegna al difensore, a norma dell'art. 161, comma quarto, c.p.p., che ometta di menzionare nella relata di notifica l'impossibilità di effettuare la consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e le ricerche svolte per raggiungere l'effettivo destinatario dell'atto, nel caso in cui l'imputato stesso si sia trasferito dal luogo del domicilio eletto o dichiarato senza revocare l'originaria elezione o dichiarazione.
Cass. pen. n. 43532/2012
Non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un'unica copia dell'atto da notificare, con l'espressa indicazione in esso dei due destinatari - imputato e difensore - ed accompagnata dall'ulteriore annotazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, secondo cui il difensore "riceve l'atto anche per l'imputato". (Fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello).
Cass. pen. n. 11150/2012
Il soggetto che abbia eletto domicilio ex art. 161, comma primo, c.p.p. non è tenuto a comunicare la variazione che derivi non dal suo volontario trasferimento, ma dal mutamento della toponomastica stradale deciso dalla P.A..
Cass. pen. n. 6934/2012
È legittima la notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita, a norma dell'art. 161, comma quarto, c.p.p., mediante la consegna dell'atto ad uno solo dei due difensori dell'imputato.
Cass. pen. n. 27547/2009
L'onere di comunicazione di qualunque modificazione del domicilio dichiarato o eletto ricorre anche quando la variazione dipenda da un cambiamento della numerazione civica ad opera dell'amministrazione comunale, dato che l'ufficiale giudiziario non ha il potere nè il dovere di procedere ad un ulteriore accertamento.
Cass. pen. n. 45684/2008
È abnorme, e come tale immediatamente ricorribile per cassazione, la revoca del decreto penale di condanna adottata dal G.i.p. per la mancata trasmissione, da parte dell'ufficiale notificatore, della prova dell'avvenuta consegna del predetto decreto nel domicilio eletto o dichiarato dall'imputato.
Cass. pen. n. 40324/2008
È legittima la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza (nella specie dinanzi al tribunale di sorveglianza) all'imputato irreperibile eseguita mediante consegna al difensore a mezzo telefax, il cui impiego è consentito non solo con riguardo alle notifiche al difensore in quanto tale, ma anche con riferimento a quelle destinate all'assistito ed effettuate nelle forme di cui all'art. 161, comma quarto, c.p.p., non sussistendo alcuna ragione per pretendere l'osservanza di forme differenziate per le notificazioni direttamente rivolte al difensore e quelle a costui effettuate nell'interesse del suo patrocinato, stante l'identità fisica del soggetto comunque destinatario dell'atto.
Cass. pen. n. 38557/2008
Sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato al momento della scarcerazione dall'imputato, qualora non risulti che quest'ultimo sia stato avvisato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità dell'indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all'art. 161, comma quarto, c.p.p. (Fattispecie in cui né dal verbale di scarcerazione, né da altro atto del processo risultava essere stato dato il suddetto avviso).
Cass. pen. n. 37587/2008
In tema di notificazioni, è rituale la notifica eseguita presso il difensore di fiducia nelle forme dell'art. 161, comma quarto, c.p.p. ove la stessa risulti impossibile al domicilio dichiarato a causa della mancanza sul citofono esterno del cognome del soggetto destinatario della notifica, in quanto la dichiarazione di domicilio deve ritenersi insufficiente o inidonea al suo reperimento. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha escluso che in tal caso trovi applicazione l'art. 157, comma ottavo, c.p.p. ).
Cass. pen. n. 37177/2008
In tema di notificazione all'imputato, l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161, comma quarto, c.p.p., integra un'invalidità a regime intermedio riconducibile all'art. 178, comma primo, lett. c ), c.p.p. e deducibile entro i termini indicati dall'art. 180 c.p.p. (Fattispecie in cui il decreto di citazione per il giudizio d'appello risultava notificato al difensore di fiducia e non all'imputato, il quale aveva trasferito altrove la propria residenza ).
Cass. pen. n. 35191/2008
La dichiarazione e l'elezione di domicilio hanno nella dichiarazione di volontà espressa a verbale e nell'autenticazione della sottoscrizione dell'atto telegramma o lettera raccomandata-, in cui sono trasfuse, gli elementi di forma necessari alla loro validità. (La Corte ha precisato che l'indicazione normativa del telegramma e della lettera raccomandata non costituisce una tassativa prescrizione di forma ed attiene soltanto alle forme della comunicazione a distanza, che ben possono essere sostituite dalla presentazione diretta ).
Cass. pen. n. 32259/2007
Non è affetta da nullità la notificazione del decreto di citazione in appello eseguita, nel caso di impossibilità della notificazione nel domicilio determinato a norma dell'art. 161, comma secondo, c.p.p., ad uno solo dei due difensori di fiducia dell'imputato.
Cass. pen. n. 29517/2007
L'elezione di domicilio presso un'ambasciata straniera — stante l'impossibilità di procedere a notificazioni presso le ambasciate, le quali godono di extraterritorialità — è invalida e deve essere equiparata al rifiuto di eleggere domicilio, per il quale l'art. 161, comma primo, c.p.p., prevede che le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore.
Cass. pen. n. 41280/2006
In tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata. (Fattispecie in cui l'indagato, al momento della scarcerazione per applicazione degli arresti domiciliari, aveva dichiarato il domicilio nel luogo di abitazione, senza revocare la precedente elezione di domicilio presso il difensore).
Cass. pen. n. 39919/2006
L'elezione di domicilio non è validamente comunicata se è contenuta in un atto allegato all'atto di appello ed in quest'ultimo non specificamente indicato.
Cass. pen. n. 36791/2006
Nell'ipotesi in cui due procedimenti penali vengono riuniti, in virtù del principio di economia processuale che produce la interazione degli effetti di taluni provvedimenti assunti in un procedimento, la dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato in uno dei due procedimenti opera anche nell'altro. Ne deriva che se la dichiarazione sia risultata insufficiente o inidonea nel procedimento nel quale era stata effettuata, le notificazioni vanno eseguite mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p.
Cass. pen. n. 1167/2006
La disposizione di cui all'articolo 161,comma quarto, c.p.p. che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione necessaria (e sufficiente), l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato. In altri termini, ai fini e per gli effetti della legittimità della notifica presso il difensore, l'assenza dell'interessato non equivale all'impossibilità della notificazione, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di domicilio o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo.
Cass. pen. n. 4921/2004
La dichiarazione o elezione di domicilio, attesa la loro natura di dichiarazioni di volontà a carattere negozial-processuale, sono nulle qualora espresse in un processo verbale che non risulti sottoscritto dal dichiarante. (Fattispecie nella quale l'interessato si era rifiutato di sottoscrivere il verbale predisposto dalla polizia giudiziaria con l'indicazione del suo domicilio, e per la quale si è ritenuto che le necessarie notifiche dovessero essere effettuate presso il difensore, a norma dell'art. 161 comma primo c.p.p.).
Cass. pen. n. 2046/2004
La dichiarazione e l'elezione di domicilio, anche nel processo minorile, sono atti riservati personalmente all'imputato il quale può, quindi, validamente porli in essere senza l'intervento degli esercenti la potestà genitoriale, la cui eventuale, diversa manifestazione di volontà deve quindi ritenersi soccombente rispetto a quella espressa dal diretto interessato.
Cass. pen. n. 44518/2003
Nel caso in cui l'imputato abbia omesso di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato, deve ritenersi comunque valida la notificazione effettuata non ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 c.p.p. ma al domicilio effettivo dell'interessato, che meglio tutela il suo diritto di difesa.
Cass. pen. n. 26437/2003
L'avvenuta dichiarazione o elezione di domicilio in sede di udienza di convalida dell'arresto, siccome proveniente da soggetto in stato di detenzione, non può valere agli effetti di cui all'art. 161, comma 1, c.p.p., trovando tale norma applicazione soltanto nel caso di soggetti non detenuti. Su detta dichiarazione o elezione, quindi, prevale quella che sia stata poi effettuata all'atto della dimissione dal carcere.
Cass. pen. n. 22844/2003
In tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (cosiddetto domiciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a sua disposizione. La dichiarazione e l'elezione di domicilio sono, pertanto, istituti che si differenziano per natura e funzione; la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio. Ne consegue necessariamente che l'indicazione di un luogo per le notificazioni coincidente con l'abitazione dell'imputato deve essere intesa come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine “elezione”, e che la revoca di una precedente elezione di domicilio deve essere espressamente rappresentata in una contraria manifestazione di volontà. (Fattispecie nella quale l'imputato lamentava la mancata notificazione, del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, presso il domicilio eletto, ossia presso l'indirizzo, pur diverso da quello coincidente con la residenza, indicato nel verbale di interrogatorio in epoca successiva alla “elezione” di domicilio, che era stata effettuata presso il difensore e non revocata; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la notificazione eseguita presso lo studio del difensore, anche per la mancata indicazione delle generalità del domiciliatario).
Cass. pen. n. 114/2003
È legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, in assenza dell'invito, al destinatario dell'atto, a dichiarare o eleggere domicilio al momento della scarcerazione, qualora egli vi abbia già provveduto in precedenza (nella specie, in sede di convalida dell'arresto), indicandolo nello studio del difensore medesimo. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva chiesto la restituzione in termine per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale divenuta irrevocabile, lamentando la nullità, ai sensi dell'art. 171, lett. e), c.p.p., della notificazione del relativo estratto in mancanza dell'avvertimento previsto dal precedente art. 161, comma 3).
Cass. pen. n. 40579/2002
È nulla la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, con conseguente nullità del decreto e di tutti gli atti successivi, eseguita presso il difensore, quale domicilio eletto dall'imputato, qualora quest'ultimo, all'atto di lasciare la casa circondariale per concessione degli arresti domiciliari, abbia dichiarato quale domicilio la propria dimora, in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 161, comma 3, c.p.p., in quanto detta dichiarazione pone nel nulla la precedente elezione, senza che sia necessaria un'esplicita revoca della stessa.
Cass. pen. n. 38632/2002
L'impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato o eletto, prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p. come condizione per darsi luogo alla notificazione mediante consegna al difensore, non può essere fatta derivare dal solo fatto che il destinatario dell'atto, ai ripetuti accessi dell'ufficiale giudiziario, risulti assente, potendosi, in tale ipotesi, dar luogo soltanto, ove si riscontri anche la mancanza di altre persone idonee a ricevere la copia dell'atto da notificare, alla procedura di notifica mediante deposito nella casa comunale, ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p.
Cass. pen. n. 34614/2002
In presenza di una valida elezione di domicilio, ogni mutamento che sia ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca dell'elezione precedente, potendosi ammettere la possibilità di una plurima elezione di domicilio, da parte dell'imputato, solo se essa venga operata con unico atto contenente una espressa, inequivoca manifestazione di volontà in tal senso.
Cass. pen. n. 4552/2002
In tema di notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., nella ipotesi che costui sia assistito da due difensori di fiducia legittimati a proporre impugnazione la notificazione è da ritenersi validamente eseguita alternativamente presso l'uno o l'altro dei difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto.
Cass. pen. n. 45504/2001
Qualora, in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, sia stata effettuata all'imputato, con esito positivo, una prima notifica ad un indirizzo risultante dagli atti, le successive notifiche non possono essere ritenute «impossibili», ai sensi e per gli effetti (consegna dell'atto al difensore) di cui all'art. 161, comma 4, c.p.p., ove l'organo notificatore abbia accertato l'avvenuto trasferimento del destinatario, medio tempore, ad altro indirizzo precisamente indicato, al quale la notifica possa essere tentata con successo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto valida la notificazione effettuata al nuovo indirizzo accertato dall'ufficiale giudiziario a mani di persona qualificatasi convivente del destinatario).
Cass. pen. n. 31962/2001
Costituisce dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente od inidonea quella che non rechi l'indicazione del numero civico, né quella del domiciliatario. Ne consegue che, anche in tal caso, la notificazione va effettuata mediante consegna al difensore.
Cass. pen. n. 24083/2001
L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., nel procedimento originariamente condotto a suo carico conserva validità, se non revocata, per l'intera durata del procedimento ed estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito al primo.
Cass. pen. n. 21593/2001
La notificazione eseguita al difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio è valida anche se effettuata presso studio diverso da quello indicato nella elezione, atteso che l'elezione di domicilio si fonda su un rapporto fiduciario tra il soggetto processuale che se ne avvale ed il soggetto domiciliatario, in virtù del quale quest'ultimo sostituisce, agli effetti della conoscenza degli atti processuali, il primo, essendo tenuto, in virtù del rapporto interno, a comunicare al medesimo il contenuto personale rispetto a quello topografico, che connota la semplice dichiarazione della propria residenza o domicilio da parte dell'imputato.
Cass. pen. n. 18725/2001
In tema di notifiche, il difensore di fiducia, anche se nel corso dell'udienza preliminare e del dibattimento non abbia svolto alcuna attività, ha il diritto di ricevere la notifica degli atti destinati alla difesa salvo che gli sia espressamente revocato il mandato ovvero sia sostituito da altro difensore, giacché non è prevista da alcuna norma la revoca tacita dell'incarico.
Cass. pen. n. 12688/2000
In tema di elezione di domicilio, mentre la notificazione prevista dall'art. 161 comma 4 c.p.p., da effettuarsi mediante consegna al difensore, è sussidiaria rispetto a quella divenuta impossibile presso il domicilio eletto dall'imputato, la notificazione mediante consegna al destinatario può essere sempre eseguita, anche se l'imputato ha eletto domicilio, in quanto essa fa fede della conoscenza reale dell'atto da parte dell'interessato, mentre quella presso il domicilio eletto è prevista in via sussidiaria ed al fine di offrirne presunzione legale.
Cass. pen. n. 3330/2000
L'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario. (Nella fattispecie, l'elezione di domicilio era avvenuta nell'ambito di un procedimento per ricettazione, per il quale l'imputato era stato tratto in arresto e poi scarcerato; da detto procedimento aveva tratto origine altro, separato procedimento per il reato di falsa dichiarazione a p.u. sulla identità personale e, con riferimento a tale secondo procedimento, il giudice di merito aveva disposto notificarsi decreto di citazione a giudizio ed estratto contumaciale della sentenza di primo grado al domicilio eletto nel primo procedimento. La Suprema Corte, in applicazione del principio sopra enunciato, ha annullato l'ordinanza del giudice di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'imputato, il quale aveva eccepito la nullità della notificazione della sentenza contumaciale di primo grado).
Cass. pen. n. 2778/2000
La disposizione di cui all'art. 161 quarto comma che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto. (Nella fattispecie, relativa a notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, la lettera raccomandata non era stata consegnata per assenza del destinatario: tuttavia l'ufficiale postale aveva annotato il nuovo domicilio. La Corte ha ritenuto che in tal caso la notifica avrebbe dovuto essere rinnovata ex art. 157 c.p.p.).
Cass. pen. n. 5850/2000
La notifica del decreto di citazione nei confronti di un soggetto sottoposto allo speciale programma di protezione di cui alla legge 15 marzo 1991, n. 82 è regolarmente effettuata presso il Servizio Centrale di Protezione, dal momento che ai sensi del comma terzo dell'art. 12 di detta legge, aggiunto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, l'interessato all'atto della sottoscrizione del programma elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede il predetto Servizio.
Cass. pen. n. 1671/2000
Perché possa legittimamente negarsi la restituzione in termini, richiesta per impugnare sentenza resa in contumacia, allorché quest'ultima sia stata notificata al difensore, non è sufficiente un semplice atteggiamento di trascuratezza e di disinteresse per la vicenda processuale da parte dell'imputato, ma occorre la prova di un suo comportamento intenzionalmente diretto a sottrarsi alla conoscenza degli atti.
Cass. pen. n. 5725/2000
È valida la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado effettuata mediante consegna ad una collaboratrice di studio di un avvocato domiciliatario, diverso dal difensore di fiducia, atteso che non sussiste un obbligo di elezione di domicilio esclusivamente presso quest'ultimo, mentre non rileva che l'avvocato domiciliatario non abbia prestato il proprio consenso, il quale non è richiesto (ed è, comunque, implicito nell'accettazione della notificazione), né che la consegna sia avvenuta a mani della collaboratrice, trattandosi di persona legittimata a riceverla ai sensi dell'art. 157 c.p.p.
Cass. pen. n. 1894/2000
Nei procedimenti relativi a giudizi di impugnazione, è onere dell'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrende notificazioni. In difetto di tale comunicazione, la notificazione a mani di persona capace e convivente nella residenza risultante dagli atti del processo o comunque dichiarata, così come nel domicilio eletto, è validamente eseguita; ciò tenuto conto che il legame di convivenza ed il connesso dovere di informazione non vengono meno per il temporaneo stato di detenzione, con conseguente idoneità di tale notificazione a mettere l'imputato in condizione di conoscere la data del giudizio.
Cass. pen. n. 5198/2000
La nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche, corrispondono a scopi diversi, e la revoca dell'una non comporta anche la revoca dell'altra; trattasi di distinti istituti processuali aventi oggetto e finalità diversa. Per la loro autonomia, il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa cessare gli effetti dell'elezione (o viceversa), senza una espressa dichiarazione dell'interessato nella stessa forma con la quale essa è avvenuta, in quanto l'elezione è un atto formale e tale deve essere anche l'atto di revoca, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla presunzione legale, non suscettibile di dimostrazione contraria, che l'interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tratta.
Cass. pen. n. 11815/1999
Nell'ipotesi in cui l'imputato indichi soltanto il luogo in cui devono essergli notificati gli atti processuali si ha dichiarazione di domicilio e non elezione di domicilio, la quale necessita altresì dell'indicazione del c.d. domiciliatario, e cioè della persona presso la quale la notifica deve eseguirsi. Quest'ultima, tuttavia può essere individuata anche con la denominazione del suo ufficio, essendo comunque sufficiente ad identificarla il nome, anche senza il prenome, sempre che nello stesso ufficio, nella stessa abitazione o nello stesso luogo indicati non risiedano più persone aventi tutti lo stesso nome.
Cass. pen. n. 1815/1999
La notificazione di un atto processuale all'imputato, al quale non siano stati dati tutti gli avvertimenti di legge in ordine all'onere di dichiarare o eleggere domicilio e di comunicare al giudice ogni variazione dello stesso, è nulla solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata fatta al difensore in quanto tale, a seguito dell'esito negativo della notifica dell'atto presso il difensore, ma non nel caso in cui l'atto sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario del soggetto stesso.
Cass. pen. n. 3052/1999
In tema di notifiche, il fatto che rende inidoneo il domicilio dichiarato dall'imputato ex art. 161 c.p.p. non comporta l'effetto automatico di esentare il medesimo dall'onere di comunicare il mutamento di domicilio, spettando comunque all'imputato dimostrare che la mancata comunicazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la notifica effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, ritenendosi inidoneo il domicilio dichiarato dall'imputato nel campo nomadi, dopo l'avvenuto sgombero da parte della polizia, che aveva fatto perdere al luogo ogni caratteristica o connotazione di domicilio).
Cass. pen. n. 2493/1999
In tema di notificazioni, la elezione di domicilio è una dichiarazione di volontà consistente nella scelta di una persona investita del potere di ricevere le notificazioni degli atti del procedimento in un luogo diverso da quello cui l'imputato è realmente legato. La persona presso la quale si elegge domicilio è liberamente scelta dall'imputato, senza che vi sia la necessità di un rapporto giuridico tra i due soggetti. Sovente il domiciliatario coincide con la figura del difensore, ma la legge non pone nessun obbligo consentendo all'imputato ampia e libera scelta in proposito. Ne consegue che il domiciliatario eletto non deve possedere alcuna qualifica professionale e, quindi, non necessariamente deve essere un avvocato ne tantomeno il difensore dell'imputato.
Cass. pen. n. 11775/1998
Ogni mutamento della dichiarazione o elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca della precedente dichiarazione o elezione, senza possibilità di elezione plurima, che sarebbe in contrasto con lo spirito, la lettera e le finalità della norma. L'istituto della elezione di domicilio è stato, infatti, introdotto nell'ordinamento per consentire all'autorità giudiziaria di individuare un recapito certo del destinatario degli atti giudiziari, ed a quest'ultimo di assicurarsi una sicura e tempestiva ricezione di essi.
Cass. pen. n. 1167/1997
Quando vi sia stata elezione di domicilio, la notifica eseguita, non a mani proprie, in luogo diverso da quello indicato al momento dell'elezione è affetta da nullità assoluta, anche se effettuata al domicilio reale e di effettiva abitazione del soggetto.
Cass. pen. n. 7722/1996
L'elezione di domicilio dell'imputato, quale atto negoziale, conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nella forma prescritta. Con la conseguenza che la notificazione che risulti impossibile presso il detto domicilio, non va effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p., ma ai sensi dell'art. 161, ult. p. c.p.p., ossia mediante consegna al difensore.
Cass. pen. n. 5972/1996
In tema di notificazione, l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore conserva la sua validità, in difetto di revoca, pur dopo la nomina di difensore diverso dal precedente difensore domiciliatario. (Nella fattispecie la Suprema Corte, in applicazione del principio enunciato in massima, ha annullato la sentenza d'appello perché la notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado era stata eseguita non al domicilio eletto presso lo studio dei precedenti difensori bensì a mani del difensore successivamente nominato; ed ha altresì precisato che la nullità della notificazione stessa non poteva ritenersi sanata in conseguenza dell'avvenuta spedizione, all'udienza, di certificato medico con contestuale richiesta di rinvio, essendo in tali casi unico mezzo di sanatoria, ex art. 184 comma 1 c.p.p., la comparizione o la rinunzia a comparire dell'interessato).
Cass. pen. n. 4870/1996
L'elezione di domicilio prescinde dalla situazione di fatto, cioè dal rapporto reale tra l'imputato e un determinato luogo, e ha natura negoziale e valore costitutivo, in quanto consiste nella manifestazione di volontà di designare un luogo diverso da quello dell'abitazione effettiva e una persona fiduciariamente scelta ai fini della notificazione degli atti processuali. Tale elezione di domicilio, pur se efficace soltanto per il procedimento nel quale è stata fatta, si estende, tuttavia ad ogni stato e grado del medesimo, finché non intervenga una revoca espressa ovvero una nuova elezione di domicilio che implicitamente revochi la precedente. Ne consegue che l'indicazione, nella dichiarazione di appello, della propria casa di abitazione senza alcun'altra particolare specificazione, ancorché espressa come elezione di domicilio, non produce l'effetto di revocare l'elezione precedentemente effettuata, perché costituisce una semplice dichiarazione di domicilio che determina soltanto una più precisa identificazione dell'imputato, non una manifestazione di volontà da cui possa desumersi l'intendimento che gli atti riferentisi al dichiarante siano notificati al nuovo domicilio.
Cass. pen. n. 4108/1996
Il discrimine fra l'elezione e la mera dichiarazione di domicilio, riposa sul fatto che, mentre in quest'ultima è indicato soltanto il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, invece nella prima, fondata su di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato, deve essere specificata anche la persona presso cui la notificazione va eseguita; con la necessaria conseguenza che l'espressione «eleggo domicilio» seguita dalla sola indicazione di quest'ultimo e non anche del domiciliatario, integra una mera dichiarazione di domicilio.
Cass. pen. n. 5038/1996
Il rifiuto dell'imputato di sottoscrivere la dichiarazione di domicilio, dopo averla effettuata, va interpretato come rifiuto della dichiarazione stessa, con la conseguenza che le notifiche devono essere eseguite mediante consegna al difensore. (Fattispecie nella quale il rifiuto è stato opposto dopo che la dichiarazione era stata resa oralmente ai vigili urbani).
Cass. pen. n. 175/1996
È viziato da nullità insanabile a norma dell'art. 178, lettera c), c.p.p. il decreto di citazione a giudizio notificato al domicilio reale dell'imputato e non a quello da lui ritualmente eletto presso il difensore. (Fattispecie in tema di giudizio d'appello).
Cass. pen. n. 4516/1995
In tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (cosiddetto domiciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l'imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a disposizione del medesimo. La dichiarazione e l'elezione di domicilio sono, pertanto, istituti che si differenziano per natura e funzione: la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio. Ne consegue necessariamente che l'indicazione di un luogo per le notificazioni coincidente con l'abitazione dell'imputato deve essere intesa come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine «elezione», e che la revoca di una precedente elezione di domicilio deve essere espressamente rappresentata in una contraria manifestazione di volontà. (Fattispecie nella quale l'imputato lamentava la mancata notificazione dell'avviso di udienza al domicilio eletto, coincidente con la propria abitazione, successivo alla reale «elezione» di domicilio presso il difensore, mai revocata: la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la notificazione eseguita presso lo studio del difensore).
Cass. pen. n. 7978/1995
Ove non vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, l'imputato che, prima dell'udienza dibattimentale, venga ristretto in stato di detenzione per altra causa non è tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria procedente la situazione sopravvenuta. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto la nullità assoluta della notifica del decreto di citazione operata, nella situazione di cui sopra, non nel luogo di detenzione, ma con deposito nella casa comunale).
Cass. pen. n. 7332/1995
In tema di notificazioni in materia penale all'imputato non detenuto, l'elezione di domicilio, stante la sua natura negoziale, prevale sulla dichiarazione di domicilio.
Cass. pen. n. 611/1995
La notificazione all'imputato eseguita nel domicilio dichiarato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 157 c.p.p. (mediante deposito nella casa comunale) esclude la situazione di «impossibilità della notificazione» in presenza della quale la notificazione medesima deve essere eseguita mediante consegna dell'atto al difensore.
Cass. pen. n. 1778/1994
Nell'ipotesi in cui dopo la prima notificazione, essendo stata omessa la dichiarazione o l'elezione di domicilio, nonché l'avvertimento prescritto dall'art. 161, comma 2, c.p.p., manca un domicilio «dichiarato, eletto o determinato», le successive notificazioni vanno compiute ai sensi dell'art. 157 dello stesso codice, che è norma generale, applicabile ove non derogata da una norma speciale. (Nella fattispecie, essendo stati omessi una rituale dichiarazione o elezione di domicilio, nonché l'avvertimento di cui all'art. 161, comma 2, la Corte ha ritenuto esattamente effettuata la notificazione alla persona imputata, a norma dell'art. 157 c.p.p., nel luogo dove essa risultava risiedere secondo una sua espressa dichiarazione in atti ed era andata a buon fine una precedente notificazione effettuata a mani proprie, senza che successivamente l'ufficiale giudiziario avesse accertato che la detta persona in quel luogo non avesse più né l'abitazione, né la dimora, né il lavoro abituale e senza che da parte del soggetto interessato fosse stata fornita la prova del contrario).
Cass. pen. n. 2765/1994
L'elezione di domicilio, per la sua natura e funzione, prevale sulla dichiarazione di domicilio. Nel caso di riunione di procedimenti per connessione soggettiva, deve essere eseguita una sola notificazione del decreto di citazione. Ne consegue che, quando in uno dei procedimenti riuniti vi è elezione di domicilio, la notificazione del decreto di citazione deve esere eseguita nel domicilio eletto, salvo che la consegna avvenga a mani proprie del notificando.
Cass. pen. n. 1867/1993
Nell'ipotesi in cui il detenuto liberando dichiari di non avere fissa dimora, declinando l'invito di indicare o eleggere domicilio ai fini delle successive modificazioni, non è necessario che il direttore della struttura di custodia provveda agli avvertimenti ed alle informative di cui all'art. 161, primo e terzo comma, c.p.p., i quali hanno senso solo in relazione all'esercizio della facoltà-onere di domiciliazione.
Cass. pen. n. 9104/1993
L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato, cui fa riferimento la norma del comma quarto dell'art. 161 c.p.p., va intesa e correlata con l'insufficienza o inidoneità delle indicazioni contenute nella dichiarazione. Pertanto l'impossibilità della notificazione deve ritenersi correttamente acclarata allorquando, eseguite le ricerche sul luogo mediante le opportune informazioni e sulla scorta delle indicazioni della dichiarazione, l'ufficiale notificatore non sia stato in grado di individuare il domicilio.
Cass. pen. n. 2022/1993
Con l'istituto dell'elezione di domicilio la legge si limita a conferire all'indagato o all'imputato la facoltà di richiedere che le notifiche degli atti a lui destinati siano eseguite presso un diverso soggetto che può anche identificarsi con il difensore di fiducia dell'imputato o dell'indagato stesso. Poiché l'esercizio di tale facoltà non può comportare la nascita di nuovi diritti o l'ampliamento di diritti o facoltà né al difensore presso cui sia stato eletto domicilio poteri diversi o maggiori di quelli che normalmente gli competono, l'elezione di domicilio presso il difensore non prevede né consente alcuna deroga all'art. 571, terzo comma, c.p.p. che esige il conferimento dello specifico mandato per l'impugnazione da parte del difensore della sentenza contumaciale.
Cass. pen. n. 1802/1993
Nel sistema del vigente codice di procedura penale, il difensore d'ufficio, una volta incaricato, non perde detta sua qualità sol perché, ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., nei casi ivi previsti, gli venga designato un sostituto, anche quando, di fatto, la difesa venga poi esercitata da quest'ultimo. Ne consegue tra l'altro, che sarà sempre al detto difensore, e non al sostituto, che dovranno essere effettuate le notificazioni previste dall'art. 161 comma 4 c.p.p. nel caso di imputato o indagato irreperibile. (Nella specie si trattava di notifica dell'avviso di deposito con estratto di sentenza ai sensi dell'art. 548 comma 3 c.p.p.).
Cass. pen. n. 1911/1993
La elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga revocata espressamente nella forma prescritta. Ne consegue che nel caso in cui il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non fa cadere detta elezione.
Cass. pen. n. 351/1993
Il meccanismo di elezione di domicilio ope legis previsto dall'art. 33 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, secondo il quale il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo, trova ragione nel soddisfacimento di esigenze di speditezza e di economia processuale, e non già nello scopo di creare un assetto di garanzie, in tema di notifiche, a tutela della persona offesa, che risulterebbe di più ampio spessore rispetto a quello delineato dal legislatore nei confronti dello stesso imputato. Essendo la ratio della norma di carattere eminentemente pratico, deve ritenersi che la notifica effettuata a mani della persona offesa, anziché presso il difensore, sia valida, in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto. D'altro canto, dai principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di notifiche può desumersi, induttivamente, quello di carattere generale, secondo il quale alla certezza legale è pariordinata la certezza storica della conoscenza dell'atto. (Nella fattispecie il Gip presso il tribunale aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, in quanto tardiva, ritenendo rituale la notifica della predetta richiesta a mani della stessa persona offesa).
Cass. pen. n. 1043/1993
In virtù del disposto dell'art. 97, quarto comma, c.p.p., il difensore — di fiducia o d'ufficio — che non sia comparso, o non sia stato reperito o che abbia abbandonato la difesa, viene sostituito con altro difensore immediatamente reperibile. Conseguentemente, la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, ai sensi dell'art. 161, quarto comma, c.p.p., va eseguita presso lo studio del difensore che, in tal modo designato, abbia assistito l'imputato, e non già presso lo studio del difensore originariamente nominato (di fiducia o d'ufficio) e poi sostituito ex art. 97, quarto comma, c.p.p.
Cass. pen. n. 829/1993
Anche in caso di elezione di domicilio, ex art. 161 c.p.p., la notificazione eseguita personalmente all'imputato, mediante consegna di copia, può essere operata in qualsiasi luogo, così come, particolarmente — nella specie — nel luogo di sua residenza, sicché il rifiuto di riceverla non ha rilevanza alcuna e la notificazione si ha per eseguita.
Cass. pen. n. 669/1993
L'impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato a norma dell'art. 161, terzo comma, c.p.p., non comporta che anche le notifiche successive siano impossibili e vadano eseguite mediante consegna al difensore. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che l'accettazione del decreto di citazione da parte della madre dell'imputato, in occasione della successiva notifica, dimostra l'idoneità della dichiarazione di domicilio e la temporaneità della precedente impossibilità).
Cass. pen. n. 7174/1990
L'elezione di domicilio è un atto a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art. 171 c.p.p. 1930, corrispondente all'art. 161 del nuovo codice di rito. Pertanto va esclusa la validità e l'efficacia di una elezione di domicilio fatta solo oralmente e non consacrata a verbale da uno dei pubblici ufficiali indicati dalle disposizioni del codice.