Art. 161 – Codice di procedura penale – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
01. 1.La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.
1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.
1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.
2. [Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia [369] o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.]
3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmetto immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
4. [Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.]Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.
4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24864/2017
L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.
Cass. civ. n. 16630/2017
Sono affette da nullità assoluta ed insanabile le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, qualora non risulti che quest'ultimo sia stato avvisato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del predetto domicilio e del fatto che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità di tale comunicazione, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 15102/2017
È valida la notifica eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato detenuto e non presso il luogo di detenzione, atteso che anche l'imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha, altresì, precisato che l'elezione di domicilio, avendo natura di dichiarazione di volontà a carattere negozial-processuale - necessitante, ai fini della sua validità, del rispetto di determinate formalità - può essere superata, solo in forza di un atto formale di revoca e non in ragione di elementi fattuali).
Cass. civ. n. 19277/2017
La notificazione ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario. (Nella fattispecie, relativa ad un decreto di citazione a giudizio in primo grado notificato al difensore di fiducia dell'imputato mediante consegna di una sola copia "nella qualità", la Corte ha ritenuto che detta locuzione - da intendersi riferita all'esecuzione della notifica ex art. 161, comma quarto, cit., poiché l'imputato si era trasferito dal domicilio dichiarato - non avesse comunque impedito anche al professionista "in proprio" di conoscere la data del processo).
Cass. civ. n. 18998/2017
È onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, portare tempestivamente a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente ogni variazione dei propri recapiti - tra cui il numero di fax - onde consentire la regolare ricezione delle notificazioni. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che fosse affetta da nullità la notificazione di un avviso di fissazione avanti a sé dell'udienza di trattazione del ricorso effettuata al difensore, a mezzo del fax, sull'utenza dello studio dal quale lo stesso si era trasferito qualche giorno prima, adottando un nuovo numero, senza però comunicarlo).
Cass. civ. n. 52274/2017
Qualora nella notificazione all'imputato della citazione per il giudizio, venga erroneamente indicato che la stessa è eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e non ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (stante la inidoneità del domicilio dichiarato), si verifica una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, e non una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178, comma 1 lett. c) del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell'atto si identifica con il difensore di fiducia.
Cass. civ. n. 42548/2016
L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.
Cass. civ. n. 30897/2015
È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, ove il ricorrente non alleghi elementi idonei a dimostrare credibilmente che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario, l'imputato sia rimasto all'oscuro della "vocatio in ius". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'idoneità di una dichiarazione del difensore nella quale si affermava che l'imputato si era negato per mesi al telefono ed al portalettere, ma non si prospettava alcuna spiegazione di tale atteggiamento rispetto ai tentativi di contattarlo).
Cass. civ. n. 47096/2014
La notificazione all'imputato è legittimamente eseguita al domicilio precedente quando la comunicazione della modifica di questo è intervenuta in data successiva a quella in cui l'atto è stato inoltrato all'ufficiale giudiziario, poiché, a norma dell'art, 162, comma quarto, cod. proc. pen., la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all'autorità procedente.
Cass. civ. n. 42755/2014
La notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello presso lo studio del difensore di fiducia, invece che presso il domicilio eletto, in quanto eseguita in forme diverse da quelle prescritte, ma in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, quindi, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 39959/2014
La notifica all'imputato effettuata presso il domicilio eletto, ai sensi dell'art. 161 cod.proc.pen., è valida anche in caso di mutamento della toponomastica stradale, se tale variazione era già intervenuta all'atto di elezione del domicilio.
Cass. civ. n. 32880/2014
In tema di notificazioni, l'omesso avvertimento all'imputato dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio precedentemente dichiarato o eletto è causa di nullità della notifica esclusivamente nel caso in cui la stessa sia avvenuta con consegna al difensore a causa dell'impossibilità di esecuzione presso tale domicilio e non anche nel caso in cui l'atto sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario dell'imputato.
Cass. civ. n. 26498/2014
È affetta da vizio di nullità assoluta la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non preceduta dal tentativo di eseguire l'adempimento nei confronti dell'imputato che ha eletto o dichiarato domicilio anche ove l'incombente sia stato successivamente effettuato con esito negativo. (Fattispecie relativa a rinnovazione di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello).
Cass. civ. n. 22645/2014
In ipotesi di revoca espressa della elezione di domicilio presso il difensore di fiducia contestualmente revocato, deve ritenersi valida la notifica effettuata presso l'effettiva residenza dell'imputato risultante dagli atti e non presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p.. (In motivazione, la Corte ha affermato che non devono essere privilegiate le modalità di notificazione dell'atto che assicurano soltanto una presunzione di conoscenza quando sia possibile ricorrere, senza difficoltà, ad un sistema che garantisca una conoscenza effettiva).
Cass. civ. n. 19673/2014
Quando vi è stata elezione di domicilio, la dichiarazione del domiciliatario che, pur non essendosi rifiutato di ricevere l'atto, abbia indicato un diverso recapito dell'imputato non legittima l'esecuzione della notifica mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161 comma quarto cod. proc.pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per nullità del giudizio di appello derivante da nullità della notificazione del relativo decreto di citazione conseguente alla consegna dell'atto presso il difensore invece che presso il domicilio eletto).
Cass. civ. n. 12821/2013
È valida l'elezione di domicilio contenuta nel corpo dell'atto di impugnazione sottoscritto e presentato personalmente dall'interessato al pubblico ufficiale preposto a riceverlo, il quale vi apponga e sottoscriva, a sua volta, l'attestazione di avvenuta presentazione, necessariamente riferibile all'atto nella sua interezza, con la conseguenza che è viziata da nullità assoluta la notificazione di tutti gli atti successivi presso altro domicilio. (Fattispecie relativa ad elezione di domicilio contenuta nella procura speciale al difensore incaricato per la presentazione dell'appello, apposta in calce all'atto di impugnazione e richiamata nell'intestazione di questo).
Cass. civ. n. 10227/2013
La disposizione di cui all'articolo 161, comma quarto, c.p.p., che prevede la consegna degli atti al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sufficiente per la consegna dell'atto al difensore l'accertamento dell'ufficiale giudiziario che l'imputato era stato sfrattato dal luogo ove aveva dichiarato domicilio).
Cass. civ. n. 3714/2013
Non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità, la notificazione all'imputato mediante consegna al difensore, a norma dell'art. 161, comma quarto, c.p.p., che ometta di menzionare nella relata di notifica l'impossibilità di effettuare la consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e le ricerche svolte per raggiungere l'effettivo destinatario dell'atto, nel caso in cui l'imputato stesso si sia trasferito dal luogo del domicilio eletto o dichiarato senza revocare l'originaria elezione o dichiarazione.
Cass. civ. n. 38039/2013
È legittima la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata ai sensi dell'art. 161 comma quarto c.p.p. mediante consegna al difensore che ha rinunciato al mandato, ma che non é stato ancora sostituito da uno nuovo.
Cass. civ. n. 43532/2012
Non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un'unica copia dell'atto da notificare, con l'espressa indicazione in esso dei due destinatari - imputato e difensore - ed accompagnata dall'ulteriore annotazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, secondo cui il difensore "riceve l'atto anche per l'imputato". (Fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello).
Cass. civ. n. 11150/2012
Il soggetto che abbia eletto domicilio ex art. 161, comma primo, c.p.p. non è tenuto a comunicare la variazione che derivi non dal suo volontario trasferimento, ma dal mutamento della toponomastica stradale deciso dalla P.A..
Cass. civ. n. 6934/2012
È legittima la notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita, a norma dell'art. 161, comma quarto, c.p.p., mediante la consegna dell'atto ad uno solo dei due difensori dell'imputato.
Cass. civ. n. 27547/2009
L'onere di comunicazione di qualunque modificazione del domicilio dichiarato o eletto ricorre anche quando la variazione dipenda da un cambiamento della numerazione civica ad opera dell'amministrazione comunale, dato che l'ufficiale giudiziario non ha il potere nè il dovere di procedere ad un ulteriore accertamento.
Cass. civ. n. 45684/2008
È abnorme, e come tale immediatamente ricorribile per cassazione, la revoca del decreto penale di condanna adottata dal G.i.p. per la mancata trasmissione, da parte dell'ufficiale notificatore, della prova dell'avvenuta consegna del predetto decreto nel domicilio eletto o dichiarato dall'imputato.
Cass. civ. n. 40324/2008
È legittima la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza (nella specie dinanzi al tribunale di sorveglianza) all'imputato irreperibile eseguita mediante consegna al difensore a mezzo telefax, il cui impiego è consentito non solo con riguardo alle notifiche al difensore in quanto tale, ma anche con riferimento a quelle destinate all'assistito ed effettuate nelle forme di cui all'art. 161, comma quarto, c.p.p., non sussistendo alcuna ragione per pretendere l'osservanza di forme differenziate per le notificazioni direttamente rivolte al difensore e quelle a costui effettuate nell'interesse del suo patrocinato, stante l'identità fisica del soggetto comunque destinatario dell'atto.
Cass. civ. n. 38557/2008
Sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato al momento della scarcerazione dall'imputato, qualora non risulti che quest'ultimo sia stato avvisato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità dell'indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all'art. 161, comma quarto, c.p.p. (Fattispecie in cui né dal verbale di scarcerazione, né da altro atto del processo risultava essere stato dato il suddetto avviso).
Cass. civ. n. 37587/2008
In tema di notificazioni, è rituale la notifica eseguita presso il difensore di fiducia nelle forme dell'art. 161, comma quarto, c.p.p. ove la stessa risulti impossibile al domicilio dichiarato a causa della mancanza sul citofono esterno del cognome del soggetto destinatario della notifica, in quanto la dichiarazione di domicilio deve ritenersi insufficiente o inidonea al suo reperimento. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha escluso che in tal caso trovi applicazione l'art. 157, comma ottavo, c.p.p. ).
Cass. civ. n. 37177/2008
In tema di notificazione all'imputato, l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161, comma quarto, c.p.p., integra un'invalidità a regime intermedio riconducibile all'art. 178, comma primo, lett. c ), c.p.p. e deducibile entro i termini indicati dall'art. 180 c.p.p. (Fattispecie in cui il decreto di citazione per il giudizio d'appello risultava notificato al difensore di fiducia e non all'imputato, il quale aveva trasferito altrove la propria residenza ).
Cass. civ. n. 32259/2007
Non è affetta da nullità la notificazione del decreto di citazione in appello eseguita, nel caso di impossibilità della notificazione nel domicilio determinato a norma dell'art. 161, comma secondo, c.p.p., ad uno solo dei due difensori di fiducia dell'imputato.
Cass. civ. n. 29517/2007
L'elezione di domicilio presso un'ambasciata straniera — stante l'impossibilità di procedere a notificazioni presso le ambasciate, le quali godono di extraterritorialità — è invalida e deve essere equiparata al rifiuto di eleggere domicilio, per il quale l'art. 161, comma primo, c.p.p., prevede che le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore.