Art. 161 – Codice di procedura penale – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
01. 1.La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.
1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.
1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.
2. [Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia [369] o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.]
3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmetto immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
4. [Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.]Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.
4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 10227/2013
La disposizione di cui all'articolo 161, comma quarto, c.p.p., che prevede la consegna degli atti al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sufficiente per la consegna dell'atto al difensore l'accertamento dell'ufficiale giudiziario che l'imputato era stato sfrattato dal luogo ove aveva dichiarato domicilio).
Cass. civ. n. 3714/2013
Non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità, la notificazione all'imputato mediante consegna al difensore, a norma dell'art. 161, comma quarto, c.p.p., che ometta di menzionare nella relata di notifica l'impossibilità di effettuare la consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e le ricerche svolte per raggiungere l'effettivo destinatario dell'atto, nel caso in cui l'imputato stesso si sia trasferito dal luogo del domicilio eletto o dichiarato senza revocare l'originaria elezione o dichiarazione.
Cass. civ. n. 6934/2012
È legittima la notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita, a norma dell'art. 161, comma quarto, c.p.p., mediante la consegna dell'atto ad uno solo dei due difensori dell'imputato.
Cass. civ. n. 45684/2008
È abnorme, e come tale immediatamente ricorribile per cassazione, la revoca del decreto penale di condanna adottata dal G.i.p. per la mancata trasmissione, da parte dell'ufficiale notificatore, della prova dell'avvenuta consegna del predetto decreto nel domicilio eletto o dichiarato dall'imputato.
Cass. civ. n. 40324/2008
È legittima la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza (nella specie dinanzi al tribunale di sorveglianza) all'imputato irreperibile eseguita mediante consegna al difensore a mezzo telefax, il cui impiego è consentito non solo con riguardo alle notifiche al difensore in quanto tale, ma anche con riferimento a quelle destinate all'assistito ed effettuate nelle forme di cui all'art. 161, comma quarto, c.p.p., non sussistendo alcuna ragione per pretendere l'osservanza di forme differenziate per le notificazioni direttamente rivolte al difensore e quelle a costui effettuate nell'interesse del suo patrocinato, stante l'identità fisica del soggetto comunque destinatario dell'atto.
Cass. civ. n. 38557/2008
Sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato al momento della scarcerazione dall'imputato, qualora non risulti che quest'ultimo sia stato avvisato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità dell'indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all'art. 161, comma quarto, c.p.p. (Fattispecie in cui né dal verbale di scarcerazione, né da altro atto del processo risultava essere stato dato il suddetto avviso).
Cass. civ. n. 32259/2007
Non è affetta da nullità la notificazione del decreto di citazione in appello eseguita, nel caso di impossibilità della notificazione nel domicilio determinato a norma dell'art. 161, comma secondo, c.p.p., ad uno solo dei due difensori di fiducia dell'imputato.
Cass. civ. n. 41280/2006
In tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata. (Fattispecie in cui l'indagato, al momento della scarcerazione per applicazione degli arresti domiciliari, aveva dichiarato il domicilio nel luogo di abitazione, senza revocare la precedente elezione di domicilio presso il difensore).
Cass. civ. n. 39919/2006
L'elezione di domicilio non è validamente comunicata se è contenuta in un atto allegato all'atto di appello ed in quest'ultimo non specificamente indicato.
Cass. civ. n. 26437/2003
L'avvenuta dichiarazione o elezione di domicilio in sede di udienza di convalida dell'arresto, siccome proveniente da soggetto in stato di detenzione, non può valere agli effetti di cui all'art. 161, comma 1, c.p.p., trovando tale norma applicazione soltanto nel caso di soggetti non detenuti. Su detta dichiarazione o elezione, quindi, prevale quella che sia stata poi effettuata all'atto della dimissione dal carcere.
Cass. civ. n. 22844/2003
In tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (cosiddetto domiciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a sua disposizione. La dichiarazione e l'elezione di domicilio sono, pertanto, istituti che si differenziano per natura e funzione; la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio. Ne consegue necessariamente che l'indicazione di un luogo per le notificazioni coincidente con l'abitazione dell'imputato deve essere intesa come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine “elezione”, e che la revoca di una precedente elezione di domicilio deve essere espressamente rappresentata in una contraria manifestazione di volontà. (Fattispecie nella quale l'imputato lamentava la mancata notificazione, del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, presso il domicilio eletto, ossia presso l'indirizzo, pur diverso da quello coincidente con la residenza, indicato nel verbale di interrogatorio in epoca successiva alla “elezione” di domicilio, che era stata effettuata presso il difensore e non revocata; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la notificazione eseguita presso lo studio del difensore, anche per la mancata indicazione delle generalità del domiciliatario).
Cass. civ. n. 114/2003
È legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, in assenza dell'invito, al destinatario dell'atto, a dichiarare o eleggere domicilio al momento della scarcerazione, qualora egli vi abbia già provveduto in precedenza (nella specie, in sede di convalida dell'arresto), indicandolo nello studio del difensore medesimo. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva chiesto la restituzione in termine per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale divenuta irrevocabile, lamentando la nullità, ai sensi dell'art. 171, lett. e), c.p.p., della notificazione del relativo estratto in mancanza dell'avvertimento previsto dal precedente art. 161, comma 3).
Cass. civ. n. 40579/2002
È nulla la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, con conseguente nullità del decreto e di tutti gli atti successivi, eseguita presso il difensore, quale domicilio eletto dall'imputato, qualora quest'ultimo, all'atto di lasciare la casa circondariale per concessione degli arresti domiciliari, abbia dichiarato quale domicilio la propria dimora, in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 161, comma 3, c.p.p., in quanto detta dichiarazione pone nel nulla la precedente elezione, senza che sia necessaria un'esplicita revoca della stessa.
Cass. civ. n. 34614/2002
In presenza di una valida elezione di domicilio, ogni mutamento che sia ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca dell'elezione precedente, potendosi ammettere la possibilità di una plurima elezione di domicilio, da parte dell'imputato, solo se essa venga operata con unico atto contenente una espressa, inequivoca manifestazione di volontà in tal senso.
Cass. civ. n. 24083/2001
L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., nel procedimento originariamente condotto a suo carico conserva validità, se non revocata, per l'intera durata del procedimento ed estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito al primo.
Cass. pen. n. 5725 del 21 marzo 2000
È valida la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado effettuata mediante consegna ad una collaboratrice di studio di un avvocato domiciliatario, diverso dal difensore di fiducia, atteso che non sussiste un obbligo di elezione di domicilio esclusivamente presso quest'ultimo, mentre non rileva che l'avvocato domiciliatario non abbia prestato il proprio consenso, il quale non è richiesto (ed è, comunque, implicito nell'accettazione della notificazione), né che la consegna sia avvenuta a mani della collaboratrice, trattandosi di persona legittimata a riceverla ai sensi dell'art. 157 c.p.p.
Cass. civ. n. 3330/2000
L'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario. (Nella fattispecie, l'elezione di domicilio era avvenuta nell'ambito di un procedimento per ricettazione, per il quale l'imputato era stato tratto in arresto e poi scarcerato; da detto procedimento aveva tratto origine altro, separato procedimento per il reato di falsa dichiarazione a p.u. sulla identità personale e, con riferimento a tale secondo procedimento, il giudice di merito aveva disposto notificarsi decreto di citazione a giudizio ed estratto contumaciale della sentenza di primo grado al domicilio eletto nel primo procedimento. La Suprema Corte, in applicazione del principio sopra enunciato, ha annullato l'ordinanza del giudice di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'imputato, il quale aveva eccepito la nullità della notificazione della sentenza contumaciale di primo grado).
Cass. civ. n. 1894/2000
Nei procedimenti relativi a giudizi di impugnazione, è onere dell'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrende notificazioni. In difetto di tale comunicazione, la notificazione a mani di persona capace e convivente nella residenza risultante dagli atti del processo o comunque dichiarata, così come nel domicilio eletto, è validamente eseguita; ciò tenuto conto che il legame di convivenza ed il connesso dovere di informazione non vengono meno per il temporaneo stato di detenzione, con conseguente idoneità di tale notificazione a mettere l'imputato in condizione di conoscere la data del giudizio.
Cass. civ. n. 11815/1999
Nell'ipotesi in cui l'imputato indichi soltanto il luogo in cui devono essergli notificati gli atti processuali si ha dichiarazione di domicilio e non elezione di domicilio, la quale necessita altresì dell'indicazione del c.d. domiciliatario, e cioè della persona presso la quale la notifica deve eseguirsi. Quest'ultima, tuttavia può essere individuata anche con la denominazione del suo ufficio, essendo comunque sufficiente ad identificarla il nome, anche senza il prenome, sempre che nello stesso ufficio, nella stessa abitazione o nello stesso luogo indicati non risiedano più persone aventi tutti lo stesso nome.
Cass. civ. n. 2493/1999
In tema di notificazioni, la elezione di domicilio è una dichiarazione di volontà consistente nella scelta di una persona investita del potere di ricevere le notificazioni degli atti del procedimento in un luogo diverso da quello cui l'imputato è realmente legato. La persona presso la quale si elegge domicilio è liberamente scelta dall'imputato, senza che vi sia la necessità di un rapporto giuridico tra i due soggetti. Sovente il domiciliatario coincide con la figura del difensore, ma la legge non pone nessun obbligo consentendo all'imputato ampia e libera scelta in proposito. Ne consegue che il domiciliatario eletto non deve possedere alcuna qualifica professionale e, quindi, non necessariamente deve essere un avvocato ne tantomeno il difensore dell'imputato.
Cass. civ. n. 11775/1998
Ogni mutamento della dichiarazione o elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca della precedente dichiarazione o elezione, senza possibilità di elezione plurima, che sarebbe in contrasto con lo spirito, la lettera e le finalità della norma. L'istituto della elezione di domicilio è stato, infatti, introdotto nell'ordinamento per consentire all'autorità giudiziaria di individuare un recapito certo del destinatario degli atti giudiziari, ed a quest'ultimo di assicurarsi una sicura e tempestiva ricezione di essi.
Cass. civ. n. 1167/1997
Quando vi sia stata elezione di domicilio, la notifica eseguita, non a mani proprie, in luogo diverso da quello indicato al momento dell'elezione è affetta da nullità assoluta, anche se effettuata al domicilio reale e di effettiva abitazione del soggetto.
Cass. civ. n. 4870/1996
L'elezione di domicilio prescinde dalla situazione di fatto, cioè dal rapporto reale tra l'imputato e un determinato luogo, e ha natura negoziale e valore costitutivo, in quanto consiste nella manifestazione di volontà di designare un luogo diverso da quello dell'abitazione effettiva e una persona fiduciariamente scelta ai fini della notificazione degli atti processuali. Tale elezione di domicilio, pur se efficace soltanto per il procedimento nel quale è stata fatta, si estende, tuttavia ad ogni stato e grado del medesimo, finché non intervenga una revoca espressa ovvero una nuova elezione di domicilio che implicitamente revochi la precedente. Ne consegue che l'indicazione, nella dichiarazione di appello, della propria casa di abitazione senza alcun'altra particolare specificazione, ancorché espressa come elezione di domicilio, non produce l'effetto di revocare l'elezione precedentemente effettuata, perché costituisce una semplice dichiarazione di domicilio che determina soltanto una più precisa identificazione dell'imputato, non una manifestazione di volontà da cui possa desumersi l'intendimento che gli atti riferentisi al dichiarante siano notificati al nuovo domicilio.
Cass. civ. n. 7332/1995
In tema di notificazioni in materia penale all'imputato non detenuto, l'elezione di domicilio, stante la sua natura negoziale, prevale sulla dichiarazione di domicilio.
Cass. civ. n. 4516/1995
In tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (cosiddetto domiciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l'imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a disposizione del medesimo. La dichiarazione e l'elezione di domicilio sono, pertanto, istituti che si differenziano per natura e funzione: la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio. Ne consegue necessariamente che l'indicazione di un luogo per le notificazioni coincidente con l'abitazione dell'imputato deve essere intesa come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine «elezione», e che la revoca di una precedente elezione di domicilio deve essere espressamente rappresentata in una contraria manifestazione di volontà. (Fattispecie nella quale l'imputato lamentava la mancata notificazione dell'avviso di udienza al domicilio eletto, coincidente con la propria abitazione, successivo alla reale «elezione» di domicilio presso il difensore, mai revocata: la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la notificazione eseguita presso lo studio del difensore).
Cass. civ. n. 2765/1994
L'elezione di domicilio, per la sua natura e funzione, prevale sulla dichiarazione di domicilio. Nel caso di riunione di procedimenti per connessione soggettiva, deve essere eseguita una sola notificazione del decreto di citazione. Ne consegue che, quando in uno dei procedimenti riuniti vi è elezione di domicilio, la notificazione del decreto di citazione deve esere eseguita nel domicilio eletto, salvo che la consegna avvenga a mani proprie del notificando.
Cass. civ. n. 1778/1994
Nell'ipotesi in cui dopo la prima notificazione, essendo stata omessa la dichiarazione o l'elezione di domicilio, nonché l'avvertimento prescritto dall'art. 161, comma 2, c.p.p., manca un domicilio «dichiarato, eletto o determinato», le successive notificazioni vanno compiute ai sensi dell'art. 157 dello stesso codice, che è norma generale, applicabile ove non derogata da una norma speciale. (Nella fattispecie, essendo stati omessi una rituale dichiarazione o elezione di domicilio, nonché l'avvertimento di cui all'art. 161, comma 2, la Corte ha ritenuto esattamente effettuata la notificazione alla persona imputata, a norma dell'art. 157 c.p.p., nel luogo dove essa risultava risiedere secondo una sua espressa dichiarazione in atti ed era andata a buon fine una precedente notificazione effettuata a mani proprie, senza che successivamente l'ufficiale giudiziario avesse accertato che la detta persona in quel luogo non avesse più né l'abitazione, né la dimora, né il lavoro abituale e senza che da parte del soggetto interessato fosse stata fornita la prova del contrario).
Cass. pen. n. 1802 del 10 settembre 1993
Nel sistema del vigente codice di procedura penale, il difensore d'ufficio, una volta incaricato, non perde detta sua qualità sol perché, ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., nei casi ivi previsti, gli venga designato un sostituto, anche quando, di fatto, la difesa venga poi esercitata da quest'ultimo. Ne consegue tra l'altro, che sarà sempre al detto difensore, e non al sostituto, che dovranno essere effettuate le notificazioni previste dall'art. 161 comma 4 c.p.p. nel caso di imputato o indagato irreperibile. (Nella specie si trattava di notifica dell'avviso di deposito con estratto di sentenza ai sensi dell'art. 548 comma 3 c.p.p.).
Cass. civ. n. 829/1993
Anche in caso di elezione di domicilio, ex art. 161 c.p.p., la notificazione eseguita personalmente all'imputato, mediante consegna di copia, può essere operata in qualsiasi luogo, così come, particolarmente — nella specie — nel luogo di sua residenza, sicché il rifiuto di riceverla non ha rilevanza alcuna e la notificazione si ha per eseguita.
Cass. civ. n. 351/1993
Il meccanismo di elezione di domicilio ope legis previsto dall'art. 33 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, secondo il quale il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo, trova ragione nel soddisfacimento di esigenze di speditezza e di economia processuale, e non già nello scopo di creare un assetto di garanzie, in tema di notifiche, a tutela della persona offesa, che risulterebbe di più ampio spessore rispetto a quello delineato dal legislatore nei confronti dello stesso imputato. Essendo la ratio della norma di carattere eminentemente pratico, deve ritenersi che la notifica effettuata a mani della persona offesa, anziché presso il difensore, sia valida, in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto. D'altro canto, dai principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di notifiche può desumersi, induttivamente, quello di carattere generale, secondo il quale alla certezza legale è pariordinata la certezza storica della conoscenza dell'atto. (Nella fattispecie il Gip presso il tribunale aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, in quanto tardiva, ritenendo rituale la notifica della predetta richiesta a mani della stessa persona offesa).