Cass. civ. n. 7355 del 4 luglio 1991
Testo massima n. 1
Il decreto camerale di liquidazione di spese od indennità in favore del tutore dell'interdetto, nella parte in cui risolva questioni inerenti alla spettanza ed entità dei relativi crediti, ha natura decisoria, e, pertanto, non si sottrae all'obbligo della motivazione (la cui inosservanza, ove si tratti di provvedimento reso in esito a reclamo, è denunciabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione).
Testo massima n. 2
L'autorizzazione del giudice tutelare, prescritta dall'art. 379 secondo comma c.c. affinché il tutore possa farsi coadiuvare da «persone stipendiate» (e quindi possa reclamare il rimborso dei relativi compensi), riguarda i lavoratori (subordinati od autonomi) che affianchino il tutore medesimo, in via continuativa, nella cura degli interessi del rappresentato, e, pertanto, non è necessaria per collaborazioni saltuarie in incombenze meramente esecutive o comunque accessorie rispetto all'attività tutoria.