Art. 379 – Codice civile – Gratuità della tutela
L'ufficio tutelare è gratuito [381].
Il giudice tutelare [344] tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore [360], autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate [357].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 2129/2025
Avverso il decreto di liquidazione dell'equa indennità riconosciuta in favore dell'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c., é proponibile il reclamo, non l'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice ma un gestore degli interessi del beneficiario.
Cass. civ. n. 26281/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l'omissione delle verifiche annuali relative all'apparecchio, non era stata presa in esame l'incidenza dell'omesso adempimento sull'effettiva funzionalità dell'etilometro).
Cass. civ. n. 9021/2023
E' configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, e non quello di favoreggiamento reale, nel caso in cui l'agente non si limita ad aiutare gli associati a conservare il denaro provento dell'attività del sodalizio, ma collabora costantemente e stabilmente alla sua gestione. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come partecipazione ad associazione mafiosa la condotta dell'imputata, che aveva ricevuto, detenuto e occultato, con continuità, i guadagni del sodalizio, destinati agli associati detenuti e ai capi latitanti).
Cass. civ. n. 5474/2022
In tema di tutela di soggetti incapaci, il decreto che riconosca al tutore un'equa indennità ex art. 379, comma 2, c.c., può riguardare un periodo circoscritto della sua attività oppure l'intera durata della stessa; le circostanze fattuali considerate dal giudice, già poste a fondamento della decisione e della liquidazione dell'importo, sono insuscettibili di mutare con il trascorrere del tempo, sicchè tale provvedimento, ove non fatto oggetto di tempestivo reclamo ex art. 739 c.p.c., diviene definitivo, così precludendo la possibilità di una sua revoca o modifica.
Cass. civ. n. 6197/2021
L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/06/2016).
Cass. civ. n. 5123/2018
Il provvedimento con il quale il giudice tutelare ordini all'amministratore di sostegno di revocare il coadiutore, nominato ai sensi dell'art. 408, comma 4, c.c., ha carattere meramente ordinatorio ed amministrativo, e, di conseguenza non è assoggettabile ai normali mezzi d'impugnazione, in quanto sempre revocabile e modificabile, diversamente da ciò che si verifica per i provvedimenti che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione a norma degli artt. 712 e ss. c.p.c., espressamente richiamati dall'art. 720 bis c.p.c..
Cass. civ. n. 784/2017
In tema di amministrazione di sostegno, i provvedimenti non aventi carattere decisorio ma meramente gestionali assunti dal giudice tutelare (nella specie, decreti con i quali vengono liquidate alcune indennità in favore dell'amministratore) non sono suscettibili di reclamo alla corte d’appello ex art. 720-bis c.p.c., bensì di reclamo al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 739 c.p.c., trattandosi di provvedimenti che riguardano l'amministrazione, emanati in applicazione dell’art. 379 c.c. Peraltro, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte del giudice dell'appello ha natura di dichiarazione di incompetenza, con conseguente prosecuzione del giudizio davanti al competente tribunale in composizione collegiale attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”.
Cass. civ. n. 7355/1991
Il decreto camerale di liquidazione di spese od indennità in favore del tutore dell'interdetto, nella parte in cui risolva questioni inerenti alla spettanza ed entità dei relativi crediti, ha natura decisoria, e, pertanto, non si sottrae all'obbligo della motivazione (la cui inosservanza, ove si tratti di provvedimento reso in esito a reclamo, è denunciabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione).
L'autorizzazione del giudice tutelare, prescritta dall'art. 379 secondo comma c.c. affinché il tutore possa farsi coadiuvare da «persone stipendiate» (e quindi possa reclamare il rimborso dei relativi compensi), riguarda i lavoratori (subordinati od autonomi) che affianchino il tutore medesimo, in via continuativa, nella cura degli interessi del rappresentato, e, pertanto, non è necessaria per collaborazioni saltuarie in incombenze meramente esecutive o comunque accessorie rispetto all'attività tutoria.