Art. 379 – Codice civile – Gratuità della tutela

L'ufficio tutelare è gratuito [381].

Il giudice tutelare [344] tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore [360], autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate [357].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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