Cass. pen. n. 24083 del 13 giugno 2001
Testo massima n. 1
L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., nel procedimento originariamente condotto a suo carico conserva validità, se non revocata, per l'intera durata del procedimento ed estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito al primo.